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AS 2022 708

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Art. 2

Abrogato

Art. 2a Materiale d’armamento

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Federazione Russa o dell’Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

2 Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

3 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego dei beni di cui ai capoversi 1 e 2.

4 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai pezzi di ricambio e ai servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità militari esistenti in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).

5 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica all’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.

6 I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano ai beni e ai servizi richiesti alla Svizzera come assistenza dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche conformemente all’articolo X paragrafo 7 della Convenzione del 13 gennaio 19932 sulle armi chimiche.

7 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per le seguenti sostanze se sono utilizzate per i sistemi vettori gestiti da organizzazioni di lancio europee, per lanci nell’ambito di programmi spaziali europei o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei:

  • a. idrazina (n. CAS 302-01-2);

  • b. dimetilidrazina asimmetrica (n. CAS 57-14-7);

  • c. monometilidrazina (n. CAS 60-34-4).

Art. 3

Abrogato

Art. 4 cpv. 3

3 La SECO nega l’autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

Art. 9 cpv. 6 lett. a e 6bis

6 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per l’esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 marzo 2022, se:

  • a. è necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione registrate o costituite a norma del diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e

6bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni di cui all’allegato 3 numero 2 se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti.

Art. 10 cpv. 3

3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.

Art. 11a cpv. 4 lett. c e d

4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario:

  • c. per l’uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa; oppure

  • d. per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Art. 12, rubrica e cpv. 1

Carbone e prodotti del carbone

1 Sono vietati l’acquisto di carbone e prodotti del carbone di cui all’allegato 22 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.

Art. 12b Trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi verso Paesi terzi

1 È vietato il trasporto, incluso il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.

2 Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, l’intermediazione e i servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con il trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.

3 È vietata la fornitura dei servizi di cui al capoverso 2 per navi che hanno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 il cui prezzo di acquisto al barile superava il limite massimo di prezzo fissato nell’allegato 28 alla data della conclusione di tale contratto.

4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

  • a. ai beni che sono solo in transito attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;

  • b. ai beni il cui prezzo di acquisto al barile non supera il limite massimo di prezzo fissato nell’allegato 28;

  • c. ai beni di cui all’allegato 29 trasportati verso i Paesi terzi ivi menzionati per il periodo specificato in tale allegato.

5 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

Art. 14a Prodotti siderurgici

1 Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.

2 Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.

3 È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui ai capoversi 1 e 2.

4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’acquisto dei beni che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’UE come anche all’importazione, al transito e al trasporto in e attraverso la Svizzera di tali beni.

5 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Art. 14c cpv. 3–6

3 L’acquisto con destinazione in Svizzera nonché l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera dei beni di cui all’allegato 21 sottostanno all’obbligo di autorizzazione. La SECO rilascia l’autorizzazione se non si superano i contingenti di importazione stabiliti nell’allegato 21.

4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni elencati nell’allegato 21 che:

  • a. sono destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell’UE; oppure

  • b. rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’UE.

5 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica agli acquisti nella Federazione Russa necessari per:

  • a. l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; oppure

  • b. l’uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o dei loro familiari più stretti.

6 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Art. 15 cpv. 9bis–10

9bis La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55471, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 16 marzo 2022 e a cui partecipa una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui all’allegato 15.

9ter La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55580 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine entro il 7 gennaio 2023 alle operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale organizzazione prima del 3 giugno 2022 o ai quali partecipa in altro modo.

10 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4‒9ter.

Art. 20 cpv. 1 lett. c, 2, frase introduttiva e 3

1 A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell’impresa o dell’organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo, è vietato accettare depositi:

  • c. di banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa; o

2 A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute è vietato fornire tali servizi alle seguenti persone, entità o organismi:

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

Art. 22 cpv. 2

2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

Art. 23 cpv. 2

2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

Art. 24a cpv. 1bis

  • 1bis È vietato ricoprire una funzione negli organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo di cui al capoverso 1.

Art. 28d cpv. 3

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

Art. 28e cpv. 1bis, 2, frase introduttiva e lett. b e c, 2bis, 3, frase introduttiva e lett. c−h

1bis È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di architettura e di ingegneria, nonché servizi di consulenza giuridica e informatica al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

2 I divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applicano:

  • b. ai servizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un’impresa o di un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito;

  • c. ai servizi necessari per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

2bis Il divieto di cui al capoverso 1bis non si applica:

  • a. ai servizi necessari per la lotta contro emergenze di sanità pubblica, la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;

  • b. ai servizi necessari agli aggiornamenti di software per un uso non militare e per utenti finali non militari.

3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis per servizi necessari per:

  • c. l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  • d. garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente;

  • e. l’acquisto, l’importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

  • f. garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;

  • g. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;

  • h. la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:

    1. il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Federazione Russa o l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o

    2. i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

Art. 33 Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1, 2, 8–15, 23 e 25 sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale solo mediante rimando.

Art. 35 cpv. 20 –27

20 L’articolo 9 non si applica agli affari riguardanti la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito dei beni di cui all’allegato 3 numero 2 concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 23 dicembre 2022.

21 L’articolo 14a capoversi 1 e 2 non si applica agli affari riguardanti l’importazione, il trasporto o l’acquisto dei beni di cui all’allegato 17 numero 2 che non sono elencati nell’allegato 17 numero 1 concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 4 febbraio 2023.

22 L’articolo 11a non si applica agli affari riguardanti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito o il trasporto dei beni delle voci di tariffa doganale 2701, 2702, 2703 e 2704 concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 4 febbraio 2023.

23 L’articolo 14c non si applica agli affari riguardanti l’acquisto dei beni di cui all’allegato 20 numero 2 e all’importazione, al transito o al trasporto in e attraverso la Svizzera di questi beni concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 4 febbraio 2023.

24 L’articolo 12b capoverso 2 non si applica:

  • a. agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022;

  • b. agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023;

  • c. al pagamento, dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento;

  • d. al pagamento, dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento.

25 L’articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:

  • a. al trasporto del petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00, se il trasporto avviene entro il 5 dicembre 2022;

  • b. al trasporto dei prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710, se il trasporto avviene entro il 5 febbraio 2023;

  • c. al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per un periodo di 90 giorni dopo la modifica dell’allegato 28 se:

    1. il trasporto avviene sulla base di un contratto concluso prima della modifica dell’allegato 28, e

    2. il prezzo di acquisto al barile non supera il limite massimo di prezzo fissato nell’allegato 28 alla data della conclusione di tale contratto.

26 L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:

  • a. all’accettazione dei pagamenti dovuti dall’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-57347 nell’ambito di contratti eseguiti entro il 4 febbraio 2023;

  • b. alle transazioni concordate in via contrattuale dall’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-57347 prima del 24 novembre 2022 ed eseguite entro il 4 febbraio 2023.

27 L’articolo 28e capoverso 1bis non si applica alla fornitura dei servizi necessari per porre fine entro il 4 febbraio 2023 ai contratti stipulati prima del 24 novembre 2022 incompatibili con l’articolo 28e.

II

1 Gli allegati 1, 15 e 23 sono modificati3.

2 L’allegato 22 è modificato secondo la versione qui annessa.

3 Gli allegati 3, 17, 20 e 21 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

4 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 28 e 29 conformemente alla versione qui annessa.

III

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 23 novembre 2022 alle ore 18.004.

2 L’articolo 14a capoverso 2 entra in vigore il 30 settembre 2023.

3 L’articolo 24a capoverso 1bis entra in vigore il 9 dicembre 2022.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 9 cpv. 1–3 e 6bis)

Beni per l’aviazione e l’industria spaziale

1. Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale

Designazione

88

Veicoli della navigazione aerea o spaziale, loro parti

2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 2710 19 94

Oli idraulici per l’uso nei veicoli del capitolo 88

2710 19 99

Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all’uso nell’aviazione

4011 30 00

Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

ex 6813 20 00

Dischi e pastiglie per freni destinati all’uso in veicoli di navigazione aerea

6813 81 00

Guarnizioni per freni

8517 71 00

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

8517 79 00

Altre parti relative alle antenne

9024 10 00

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

(art. 14a cpv. 1 e 2)

Prodotti siderurgici

1. Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale

Designazione

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a freddo, non placcati né rivestiti

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti di metallo

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

7213

Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle aventi subito una torsione dopo la laminazione

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati

7216 10

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 21

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 22

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 33

Profilati di ferro o di acciai non legati

7217

Profilati di ferro o di acciai non legati

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza di 600mm o più

7220

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600mm

7221

Vergella o bordione di acciai inossidabili

7222

Barre e profilati di acciai inossidabili

7225 19

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più

7225 30

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più

7225 40

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più

7225 50

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più

7225 91

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più

7225 92

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più

7225 99

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più

7226 19

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7226 20

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7226 92

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7226 99

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati

7228 10

Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 20

Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 30

Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 50

Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 60

Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 70

Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7228 80

Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7301 10

Palancole

7302 10

Rotaie

7302 40

Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

7305

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

7306

Altri tubi e profilati cavi (per esempio, saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale

Designazione

7206

Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua); semiprodotti di acciai inossidabili

7223

Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione)

7224

Altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di altri acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)

7225

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più

7226

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7229

Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione)

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7303

Tubi e profilati cavi, di ghisa

7307

Accessori per tubi (per esempio, raccordi, gomiti, manicotti), di ferro o acciaio

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio, ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ferro o acciaio, e; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 )

7309

Recipienti di ferro o acciaio per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ferro o acciaio, di capacità non eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, non nominati né compresi altrove

7311

Recipienti di ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, esclusi articoli isolati per l’elettricità , reti di recinzione e fili spinati ritorti

7313

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini («torsades») anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7314

Tele metalliche, comprese le tele continue o senza fine, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi); lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ferro o acciaio (escl. catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene antisdrucciolevoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte, catene per misurazioni)

7316

Ancore, ancorotti e loro parti, di ferro o acciaio

7317

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate (esclusi articoli di ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame )

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chiavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati)

7319

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e oggetti simili, per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole, ammortizzatori e molle per aste rotanti e barre di torsione della sezione 17)

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili, e loro parti, di ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali)

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare anche come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ferro o acciaio

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ferro o acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio, (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta)

7324

Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310, armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori)

7325

Lavori di ferro o di acciaio, gettati in forma (fusi), non nominati né compresi altrove

7326

Lavori di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove (escl. gettati in forma)

(art. 14c cpv. 1)

Beni economicamente importanti

1. Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale

Designazione

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

1604 31

Caviale

1604 32

Succedanei del caviale

2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

ex

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30

ex

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26

ex

2901

Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10

2902

Idrocarburi ciclici

ex

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione della voce 2905 11

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

3104 20

Cloruro di potassio

3105 20

Contenitori di reattori di idrocracking

3105 60

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

ex

3105 90

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

7005

Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio, filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm

7801

Piombo greggio

ex

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche della voce 8411 91

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e aktri natantu la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9403

Altri mobili e loro parti

2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale

Designazione

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2811

Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. cloruro di idrogeno [acido cloridrico], acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, pentaossido di difosforo, acido fosforico, acidi polifosforici, ossidi di boro e acidi borici)

2818

Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

2834

Nitriti; nitrati

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2905 11

Metanolo «alcole metilico»

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2931

Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (escl. tiocomposti organici e composti del mercurio)

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

3301

Oli essenziali, deterpenati o no, compresi quelli detti «concreti» o «assoluti» resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3306

Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

3307

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno e la doccia, prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toeletta e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi) preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3404

Cere artificiali e cere preparate

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti compositi per gomma o materie plastiche

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio, giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli (esclusi rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918)

3920

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3921

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)

3923

Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

4801

Carta da giornale, come definito nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza eccedente 28 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura più di 28 cm e l’altro misura più di 15 cm a foglio spiegato

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato; carta e cartone fabbricati a mano (escl. carta da giornale della voce 4801 e carta della voce 4803)

4803

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza eccedente 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura più di 36 cm e l’altro misura più di 15 cm a foglio spiegato

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza eccedente 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato eccedente 36 cm e con l’altro lato eccedente 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del presente capitolo, non nominati né compresi altrove

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809 o 4810)

4818

Carta del tipo utilizzato per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa non nominati né compresi altrove; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4823

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato eccedente 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, non nominati né compresi altrove

5402

Filati di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili (escl. ovatte e manufatti di tali ovatte impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di profumo, cosmetici, saponi ecc.)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate non nominate né comprese altrove

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts», per donna o ragazza (escl. quelli a maglia, nonché giacche a vento e simili, sottovesti o sottabiti, slips e mutandine, tute sportive, vestiti o completi da sci e costumi da bagno)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta

6403

Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. le calzature di ortopedia, le calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle e le calzature aventi carattere di giocattolo)

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lavori di cemento leggero, di amianto, amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, miscele ed altri lavori di amianto o a base di amianto e prodotti ceramici

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio, pece di petrolio, di carbone fossile)

6808

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili)

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie (escl. isolatori per l’elettricità, pezzi isolanti, resistenze e condensatori; occhiali protettivi di mica e loro lenti; mica in forma di accessori per alberi di Natale)

6815

Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba) non nominati né compresi altrove.

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. farine silicee fossili o terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe)

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7112

Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (esclusi cascami ed avanzi fusi in blocchi greggi, lingotti o forme simili)

7115

Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi non nominati né compresi altrove

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio, per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8212

Rasoi non elettrici e loro lame, inclusi gli sbozzi in nastri, di metalli comuni

8302

Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio);

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408

8412

Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, motori elettrici); loro parti

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. quelle di materie ceramiche, pompe mediche per l’aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe); loro parti

8414

Pompe per aria o per vuoto, (escl. correttori della miscela «emulsionatori», elevatori e trasportatori pneumatici) compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; loro parti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415); loro parti

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione; loro parti

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. reni artificiali)

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande loro parti

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere non nominati né compresi altrove; estintori, anche carichi (escl. bombe antincendio e granate antincendio); pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine e apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati della voce 8515 ); macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto non nominati né compresi altrove; loro parti,

8426

Bighe; gru, anche a funi (escl. autogru e carrigru ferroviari); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri; parti di laminatoi

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano loro parti

8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia; loro parti

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche (escluse quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, flani, matrici)

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche; loro parti

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), escluse le sfere di acciaio della voce 7326; loro parti

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diversi dalle lingotterie), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: loro parti

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti

8516

Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio, asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici (escl. coperte, cuscini o simili); resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 ), loro parti

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa); loro parti (escl. gli apparecchi trasmittenti o riceventi delle voci 8443, 8525 , 8527 o 8528)

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio) esclusi quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli, autoveicoli o per il traffico); loro parti

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 V (esclusi armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537)

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione non eccedente 1 000 V (esclusi armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537)

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade con diodi emettitori di luce (LED); loro parti

8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati; loro parti

8542

Circuiti integrati elettronici; loro parti

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8603

Automotrici ed elettromotrici (escl. quelle della voce 8604 )

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali)

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8703

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di meno di 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa (esclusi gli autoveicoli della voce 8702)

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci, inclusi telai con motore e cabine

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili (esclusi i veicoli ferroviari e tranviari); loro parti non nominate né comprese altrove

8802

Veicoli aerei a motore (per esempio elicotteri, aeroplani), veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utile sotto-orbita

8903

Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione)

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo (esclusi gli oggetti di rubinetteria della voce 8481)

9401

Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti non nominati né comprese altrove (esclusi i mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria della voce 9402 )

9404

Sacconi elastici (sommier) (esclusi quelli con molle metalliche per sedili); oggetti articoli da letto e oggetti simili (per esempio, materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no (esclusi materassi e guanciali da gonfiare con aria o con acqua, coperte e copriletto)

9405

Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

9406

Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate

(art. 14c cpv. 3 e 4)

Contingenti di importazione di determinati beni

Voce di tariffa doganale

Designazione

Quantità

Periodo

3104 20

Cloruro
di potassio

1720 tonnellate

dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo

3105 20, 3105 60, 3105 90

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio;

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio;

altri concimi contenenti cloruro di potassio

1636 tonnellate

dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo

(art. 12 cpv. 1)

Combustibili fossili solidi

Titolo

Carbone e prodotti del carbone

(art. 12b cpv. 3 e 4 lett. b)

Limiti massimi di prezzo per petrolio e prodotti petroliferi

Il presente allegato non contiene attualmente alcun limite massimo di prezzo.

(art. 12b cpv. 4 lett. c)

Trasporto consentito di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Paesi terzi

Oggetto

Luogo di destinazione (Paese terzo)

Periodo

Petrolio greggio della voce 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sachalin-2

Giappone

Dal 5 dicembre 2022 al 5 giugno 2023