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AS 2022 713

Ordinanza dell’USAV
che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria
del 24 novembre 2022

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge
del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;
visti gli articoli 88 capoverso 1 e 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza
del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE);
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza
del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1

La presente ordinanza stabilisce il raggio delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali:

  • a. pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno;

  • b. uova da cova;

  • c. carne di pollame;

  • d. uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;

  • e. sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi letame e liquame.

Essa stabilisce la zona di controllo di cui all’articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina le misure in essa stabilite per proteggere il pollame da cortile dall’influenza aviaria.

Sono fatte salve le misure di lotta ordinarie secondo l’OFE.

Sezione 2 Zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività ed esportazione da queste zone

Art. 2 Zone di protezione e di sorveglianza

Le zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell’allegato.

Art. 3 Esportazione di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia

L’esportazione di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata.

Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di pollame da cortile ai fini della macellazione diretta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.

Art. 4 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia

L’esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sottoposta a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6874.

L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata. L’esportazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

L’esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata, a meno che:

  • a. i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti a un metodo di trasformazione ammesso secondo l’allegato IV capitolo III del regolamento (UE) n. 142/20115 o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni dell’influenza aviaria; e

  • b. l’autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

L’esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile secondo i capoversi 1–3 necessita dell’autorizzazione del veterinario cantonale.

Art. 5 Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia

Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia devono essere accompagnati all’esportazione da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6 Esportazione di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi

L’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi è vietata.

L’esportazione di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c–e dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi necessita dell’autorizzazione. Il veterinario cantonale autorizza l’esportazione se:

  • a. l’esportatore presenta documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione;

  • b. le aziende detentrici di pollame da cui l’esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale sono state sottoposte, conformemente all’articolo 122b capoverso 3 OFE, all’esame per accertare la presenza dell’influenza aviaria e questʼultimo ha dato esito negativo;

  • c. per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 3;

  • d. sono rispettate le condizioni per l’importazione del Paese di destinazione;

  • e. sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e

  • f. sulla base dell’attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscono l’esportazione.

Sezione 3: Zona di controllo

Art. 7 Estensione della zona di controllo

La zona di controllo comprende tutta la Svizzera.

Art. 8 Misure per i detentori di animali

I detentori di animali nella zona di controllo devono proteggere la loro azienda detentrice di pollame dall’introduzione dell’influenza aviaria. A tal fine, essi adottano una delle seguenti misure:

  • a. limitano l’uscita del pollame da cortile all’area con clima esterno chiusa;

  • b. assicurano che nell’area esterna le poste di foraggiamento e abbeveraggio siano inaccessibili agli uccelli selvatici e che le aree di uscita e i bacini d’acqua siano protetti dall’entrata di uccelli selvatici mediante recinzioni o reti con maglie di dimensioni non superiori a 4 cm;

  • c. tengono il pollame da cortile in un pollaio chiuso o in un altro sistema di stabulazione chiuso non accessibile agli uccelli selvatici.

Devono tenere separati gli uccelli degli ordini dei galliformi (Galliformes) dagli uccelli degli ordini degli anseriformi (Anseriformes) e dei ratiti (Struthioniformes).

Devono impedire che il virus sia introdotto nell’azienda detentrice di pollame attraverso le persone e le attrezzature:

  • a. limitando allo stretto necessario il numero di persone che hanno accesso all’azienda;

  • b. allestendo una stazione igienizzante;

  • c. provvedendo affinché:

    1. nell’azienda si entri esclusivamente con indumenti e scarpe utilizzati solo per lavorare in azienda e che questi siano regolarmente lavati o puliti, e

    2. tutte le persone si lavino e disinfettino le mani prima di entrare nell’azienda e dopo aver terminato il lavoro.

Art. 9 Obblighi di notifica e di registrazione dei detentori di animali

I detentori di animali devono notificare a un veterinario il verificarsi, nella loro azienda detentrice di pollame, di sintomi respiratori evidenti negli animali, di una diminuzione della produzione di uova o di una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua.

I detentori che detengono 100 esemplari di pollame e oltre devono tenere anche un registro degli esemplari morti e dei segni particolari di malattia.

Art. 10 Obblighi di notifica dei veterinari

I veterinari devono notificare all’autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentrici di pollame in cui si verificano:

  • a. animali con sintomi respiratori;

  • b. una diminuzione della produzione di uova di oltre il 20 per cento per tre giorni;

  • c. una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua di oltre il 20 per cento per tre giorni; oppure

  • d. un aumento del tasso di mortalità a oltre il tre per cento in una settimana.

In deroga al capoverso 1 lettera d, i veterinari devono notificare all’autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentrici di pollame con meno di 100 esemplari se in una settimana sono morti più di due esemplari.

Art. 11 Mercati ed esposizioni

Ai mercati, alle esposizioni e alle manifestazioni analoghe nella zona di controllo non può essere presentato pollame.

Art. 12 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame

Su ordine dell’USAV, il veterinario cantonale provvede affinché nella zona di controllo siano eseguiti controlli a campione dei virus dell’influenza A nelle aziende detentrici di pollame.

Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 13

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 25 novembre 2022.6

Gli articoli 7–12 entrano in vigore il 28 novembre 2022.

Fatto salvo il capoverso 4, la presente ordinanza ha effetto sino al 15 febbraio 2023.

Gli articoli 2–6 e l’allegato hanno effetto sino al 21 dicembre 2022.

24 novembre 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato

(art. 2)

Zone di protezione e di sorveglianza

Nei seguenti Cantoni sono stabilite zone di protezione e di sorveglianza:

1. Cantone di Zurigo

Zona di protezione:

Dägerlen

Dinhard

Hettlingen

Seuzach

Winterthur: la frazione del Comune situata a nord dell’autostrada A1

Zona di sorveglianza:

Adlikon

Altikon

Andelfingen

Brütten

Buch am Irchel

Dättlikon

Dorf

Ellikon an der Thur

Elsau

Henggart

Humlikon

Kleinandelfingen

Neftenbach

Ossingen

Pfungen

Rickenbach (ZH)

Thalheim an der Thur

Volken

Wiesendangen

Winterthur: la frazione del Comune situata a sud ed a ovest dell’autostrada A1

2. Cantone di Turgovia

Zone di sorveglianza:

Gachnang

Neunforn

Uesslingen-Buch

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