AS 2022 721
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 19−19b)
Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata
1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:
a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000
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b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 20212 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:
1° gennaio–31 marzo | 1° aprile–30 giugno | 1° luglio–30 settembre | 1° ottobre–31 dicembre |
|---|---|---|---|
750 | 750 | 750 | 750 |
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 2021 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.
7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:
1° gennaio–31 marzo | 1° aprile–30 giugno | 1° luglio–30 settembre | 1° ottobre–31 dicembre |
|---|---|---|---|
350 | 350 | 350 | 350 |
8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.
(art. 20−20b)
Contingenti dei permessi di dimora
1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:
a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250
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b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 20213 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:
1° gennaio–31 marzo | 1° aprile–30 giugno | 1° luglio–30 settembre | 1° ottobre–31 dicembre |
|---|---|---|---|
125 | 125 | 125 | 125 |
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 2021 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.
7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:
1° gennaio–31 marzo | 1° aprile–30 giugno | 1° luglio–30 settembre | 1° ottobre–31 dicembre |
|---|---|---|---|
525 | 525 | 525 | 525 |
8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.