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AS 2022 721

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 19−19b)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

  • a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

  • Zurigo 396

  • Sciaffusa 17

  • Berna 236

  • Appenzello Esterno 10

  • Lucerna 93

  • Appenzello Interno 3

  • Uri 7

  • San Gallo 114

  • Svitto 31

  • Grigioni 49

  • Obvaldo 8

  • Argovia 130

  • Nidvaldo 9

  • Turgovia 52

  • Glarona 8

  • Ticino 94

  • Zugo 45

  • Vaud 180

  • Friburgo 57

  • Vallese 68

  • Soletta 54

  • Neuchâtel 42

  • Basilea Città 74

  • Ginevra 148

  • Basilea Campagna 58

  • Giura 17

  • b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 20212 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

750

750

750

750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 2021 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

350

350

350

350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.

(art. 20−20b)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

  • a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

  • Zurigo 247

  • Sciaffusa 11

  • Berna 148

  • Appenzello Esterno 6

  • Lucerna 58

  • Appenzello Interno 2

  • Uri 4

  • San Gallo 71

  • Svitto 19

  • Grigioni 31

  • Obvaldo 5

  • Argovia 81

  • Nidvaldo 6

  • Turgovia 33

  • Glarona 5

  • Ticino 59

  • Zugo 28

  • Vaud 112

  • Friburgo 36

  • Vallese 43

  • Soletta 34

  • Neuchâtel 26

  • Basilea Città 46

  • Ginevra 92

  • Basilea Campagna 36

  • Giura 11

  • b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 20213 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

125

125

125

125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 24 novembre 2021 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

525

525

525

525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sono liberati trimestralmente.