AS 2022 724
Ordinanza
dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori
concernente la sorveglianza delle imprese di revisione
(Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)
(Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)
Preambolo
L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
ordina:
I
L’ordinanza del 17 marzo 20081 sulla sorveglianza ASR è modificata come segue:
Art. 2 Standard svizzeri di revisione contabile
I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità al Codice delle obbligazioni (CO)2 oppure in conformità a una delle seguenti raccomandazioni e disposizioni contabili sono verificati secondo gli standard svizzeri di revisione contabile dell’associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari «Expertsuisse» (SR-CH), riconosciuti dall’autorità di sorveglianza:
a. le raccomandazioni sulla presentazione dei conti della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC);
b. le disposizioni sulla presentazione dei conti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per banche e società di intermediazione mobiliare (art. 25–42 dell’ordinanza del 30 aprile 20143 sulle banche); o
c. le disposizioni sulla presentazione dei conti della FINMA per gli investimenti collettivi di capitale (art. 91 della legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi di capitale).
Art. 3 cpv. 3
3 I conti annuali e i conti di gruppo di società con sede in Svizzera allestiti in conformità a principi contabili esteri sono verificati anche secondo gli SR-CH.
Art. 4 cpv. 1
1 I servizi di revisione secondo l’articolo 2 lettera a numero 1 della legge federale del 16 dicembre 20055 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR) di società con sede in Svizzera che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) sono verificati secondo gli SR-CH e gli standard svizzeri di revisione di Expertsuisse (SR).
Art. 5 Misure di assicurazione della qualità interna all’impresa
1 Le imprese di revisione che effettuano servizi di revisione secondo l’articolo 2 lettera a numero 1 LSR6 e applicano gli SR-CH e gli SR assicurano la qualità dei loro servizi di revisione secondo le disposizioni dello Standard svizzero di controllo della qualità 1 (ISQC-CH 1).
2 Le imprese di revisione che applicano gli standard di revisione dell’IAASB per la verifica di conti annuali e conti di gruppo assicurano la qualità dei loro servizi di revisione sia secondo lo ISQC-CH 1 sia secondo gli standard internazionali di gestione della qualità «International Standards on Quality Management 1 e 2» (ISQM 1 e 2).
Art. 6 Pubblicazione degli standard riconosciuti per la revisione e l’assicurazione della qualità
L’autorità di sorveglianza pubblica un elenco degli standard riconosciuti per la revisione e l’assicurazione della qualità.
Art. 6a Standard di revisione per la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari
Quando forniscono servizi di revisione secondo l’articolo 2 lettera a numero 2 LSR7, le società di audit si attengono ai principi di verifica emanati o riconosciuti dalla FINMA.
II
L’allegato all’ordinanza del 14 novembre 20088 sui dati ASR è modificato secondo la versione qui annessa:
N. 1.2
Il quinto comma è sostituito dalla versione qui annessa:
Categorie di dati non accessibili al pubblico | Portata dell’accesso | |
|---|---|---|
... | ||
1.2 Dati contenuti nei documenti allegati alla domanda | ||
Estratto attuale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA conformemente alla legge del 17 giugno 20169 sul casellario giudiziale (rilasciato non più di tre mesi prima della data di presentazione della domanda) ed eventualmente le sentenze cui si fa riferimento; le persone domiciliate da più di due anni all’estero devono presentare un estratto o attestato corrispondente dello Stato di domicilio | A | |
... |
N. 2.4
Il terzo comma è sostituito dalla versione qui annessa:
Categorie di dati non accessibili al pubblico | Portata dell’accesso | |
|---|---|---|
... | ||
2.4 Dati supplementari contenuti nei documenti allegati dalle imprese di revisione che presentano domanda di abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale | ||
Lista dei membri appartenenti all’organo superiore di direzione o di ammi-nistrazione nonché all’organo di gestione, indicandone cognome, nome, domicilio, luogo d’origine, data di nascita, professione ed eventuale numero di registro; per i membri non abilitati a esercitare la funzione di revisore o perito revisore va prodotto anche un estratto del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA conformemente alla legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni e fallimenti (entrambi rilasciati non più di tre mesi prima della data di presentazione della domanda) | A | |
... |
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2022.
2 La modifica dell’allegato all’ordinanza del 14 dicembre 200810 sui dati ASR (cifra II) entra in vigore il 23 gennaio 2023.
18 novembre 2022 | In nome dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori: La presidente del consiglio di amministrazione, |