AS 2022 726
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 96
Sezione 3: Segnalazione di interferenze
Art. 96
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a segnalare senza indugio alla Centrale nazionale d’allarme le interferenze nell’esercizio della loro rete che possono toccare almeno 10 000 clienti e a pubblicare le informazioni in merito su un sito Internet liberamente accessibile.
2 La Centrale nazionale d’allarme informa l’UFCOM in merito alle interferenze segnalate.
Titolo prima dell’art. 96a
Sezione 4: Manipolazione illecita di impianti di telecomunicazione
Art. 96a Misure di sicurezza
1 I fornitori di servizi di accesso a Internet sono autorizzati a bloccare gli accessi a Internet o gli elementi di indirizzo che minacciano di compromettere il buon funzionamento degli impianti di telecomunicazione o a limitarne l’uso. Ove tecnicamente possibile, escludono da queste misure l’accesso ai servizi di emergenza. Informano immediatamente di tali blocchi o limitazioni i loro clienti che sono o potrebbero diventare vittime di manipolazioni illecite. Possono mantenere queste misure finché tale minaccia perdura.
2 Essi impediscono tramite mezzi tecnici appropriati che si verifichino comunicazioni in uscita con elementi di indirizzo falsificati al fine di lottare contro gli attacchi alla disponibilità dei servizi causati da numerose richieste mirate provenienti da un gran numero di fonti (distributed denial of service attack).
3 Se mettono a disposizione dei loro clienti impianti di telecomunicazione, essi devono configurare i loro parametri di sicurezza secondo le regole riconosciute della tecnica. Fintanto che esercitano il controllo tecnico su questi impianti, hanno inoltre i seguenti obblighi:
a. aggiornano senza indugio i parametri di sicurezza degli impianti di telecomunicazione;
b. sostituiscono gli impianti di telecomunicazione, se gli aggiornamenti non sono più possibili e ciò comporta un rischio per la sicurezza.
Art. 96b Servizio di segnalazione
I fornitori di servizi di accesso a Internet gestiscono un servizio che riceve le segnalazioni di manipolazioni illecite di impianti di telecomunicazione commesse con trasmissioni di telecomunicazione. Essi avviano le misure difensive appropriate entro un periodo di tempo adeguato.
Art. 96c Esecuzione
L’UFCOM esegue le disposizioni della presente sezione in collaborazione con il Centro nazionale per la cibersicurezza.
Titolo prima dell’art. 96d
Sezione 5:
Sicurezza delle reti e dei servizi dei concessionari di radiocomunicazione mobile
Art. 96d Applicazione
Gli articoli 96e‒96g si applicano alle reti mobili conformi alle specifiche tecniche definite a livello internazionale per reti a partire dalla quinta generazione.
Art. 96e Sistema di gestione della sicurezza
1 I concessionari di radiocomunicazione mobile sviluppano, attuano e verificano costantemente un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni basandosi su un’analisi dei rischi e sugli obiettivi di sicurezza che ne conseguono.
2 Nel quadro di questo sistema di gestione della sicurezza, attuano un piano di gestione della continuità operativa e un piano di gestione degli incidenti legati alla sicurezza.
Art. 96f Esercizio degli impianti di telecomunicazione critici dal profilo della sicurezza
1 I concessionari di radiocomunicazione mobile devono assicurare che gli impianti di telecomunicazione critici dal profilo della sicurezza da loro esercitati corrispondano all’attuale stato della tecnica. L’UFCOM può definire gli impianti interessati.
2 I concessionari di radiocomunicazione mobile esercitano i loro centri operativi di rete e centri operativi di sicurezza esclusivamente in Svizzera o in Stati la cui legislazione assicura una protezione adeguata dei dati.
Art. 96g Prescrizioni applicabili, norme e vigilanza
1 Al fine di concretizzare le disposizioni della presente sezione, l’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative e dichiarare vincolanti le norme tecniche generalmente riconosciute.
2 In caso di sospetto fondato di violazione del diritto e se necessario per accertare i fatti, l’UFCOM può esigere che i concessionari di radiocomunicazione mobile si sottopongano a proprie spese a un audit da parte di un organismo qualificato o facciano verificare i loro impianti di telecomunicazione.
Art. 108c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 16 novembre 2022
L’articolo 96a capoversi 2 e 3 va attuato al più tardi entro il 1° gennaio 2024.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
16 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |