AS 2022 731
Legge federale sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio degli Stati del 16 maggio 20191;
visto il parere del Consiglio federale del 21 agosto 20192,
decreta:
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie
Titolo prima dell’art. 21
Sezione 4: Trasmissione di dati e statistiche
Art. 21 Dati degli assicuratori
1 Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti secondo la presente legge.
2 I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l’adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:
a. sorvegliare l’evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni, nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l’evoluzione dei costi;
b. analizzare gli effetti della legge e della sua esecuzione, nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua esecuzione;
c. valutare la compensazione dei rischi.
3 L’Ufficio federale è responsabile affinché nell’ambito dell’utilizzazione dei dati sia garantito l’anonimato degli assicurati.
4 L’Ufficio federale mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, della ricerca, della scienza e del pubblico.
Art. 23, rubrica
Statistiche
2. Legge del 26 settembre 20144 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie
Art. 35, rubrica e cpv. 2
Obbligo d’informare, di trasmettere dati e di notificare
2 Sono tenute a trasmettere regolarmente all’autorità di vigilanza i dati necessari per adempiere i suoi compiti secondo la presente legge. I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato se questo è necessario per adempiere determinati compiti di vigilanza; designa questi compiti e i dati di ogni assicurato che devono essere trasmessi. L’autorità di vigilanza è responsabile affinché nell’ambito dell’utilizzazione dei dati sia garantito l’anonimato degli assicurati.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Il presidente: Alex Kuprecht | Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Il presidente: Andreas Aebi |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2021.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |