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AS 2022 731

Legge federale sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio degli Stati del 16 maggio 20191;
visto il parere del Consiglio federale del 21 agosto 20192,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie

Titolo prima dell’art. 21

Sezione 4: Trasmissione di dati e statistiche

Art. 21 Dati degli assicuratori

1 Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti secondo la presente legge.

2 I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l’adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:

  • a. sorvegliare l’evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni, nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l’evoluzione dei costi;

  • b. analizzare gli effetti della legge e della sua esecuzione, nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua esecuzione;

  • c. valutare la compensazione dei rischi.

3 L’Ufficio federale è responsabile affinché nell’ambito dell’utilizzazione dei dati sia garantito l’anonimato degli assicurati.

4 L’Ufficio federale mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, della ri­cerca, della scienza e del pubblico.

Art. 23, rubrica

Statistiche

2. Legge del 26 settembre 20144 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie

Art. 35, rubrica e cpv. 2

Obbligo d’informare, di trasmettere dati e di notificare

2 Sono tenute a trasmettere regolarmente all’autorità di vigilanza i dati necessari per adempiere i suoi compiti secondo la presente legge. I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato se questo è necessario per adempiere determinati compiti di vigilanza; designa questi compiti e i dati di ogni assicurato che devono essere trasmessi. L’autorità di vigilanza è responsabile affinché nell’ambito del­l’utilizzazione dei dati sia garantito l’anonimato degli assicurati.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2021.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr