AS 2022 733
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:
I
L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. c
1 Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati:
c. prodotti e sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c numero 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sugli aromi, che all’articolo 10 lettere a–c della stessa ordinanza vengono definiti preparazioni aromatiche oppure sostanze aromatizzanti naturali;
Art. 3a cpv. 2
Abrogato
Art. 3d Pratiche e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate
Le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse soltanto nella preparazione di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali giusta l’articolo 2 lettere a–c ODPPE3.
II
L’allegato 3b è sostituito dalla versione qui annessa.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022
1 Fino al 31 dicembre 2023, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.
2 A meno che non si tratti di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali di cui all’articolo 2 lettere a–c ODPPE4, le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di derrate alimentari biologiche trasformate sono ammesse ancora fino al 31 dicembre 2024. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 novembre 2022 | Dipartimento federale dell’economia, Guy Parmelin |
(art. 3c)
Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/474, GU L 98 del 25.3.2022, pag. 1.
Per il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, si applica la versione secondo la GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2020/2220, GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1.
Anziché il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, indicato nel regolamento (UE) 2018/848, si applica il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.
Anziché il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), indicato nel regolamento (UE) 2018/848, si applica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/2220, GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1.