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AS 2022 735

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 Dimensioni minime dell’azienda

1 I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno un’unità standard di manodopera (USM).

2 Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell’azienda di almeno 0,60 USM:

  • a. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle zone di montagna III e IV a garanzia della gestione;

  • b. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle aree della regione di montagna e di quella collinare a garanzia di una sufficiente densità d’insediamento.

3 I criteri per valutare se è a rischio la densità d’insediamento secondo il capoverso 2 lettera b sono stabiliti nell’allegato.

4 Per determinare le dimensioni dell’azienda, oltre ai coefficienti USM secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola, si applicano anche i coefficienti USM secondo l’articolo 2a dell’ordinanza del 4 ottobre 19933 sul diritto fondiario rurale.

Art. 3

Abrogato

Art. 4 Requisiti personali

1 I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati a persone fisiche che gestiscono personalmente l’azienda.

2 Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati anche se l’azienda è gestita dal partner.

3 Alle persone giuridiche sono accordati mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale se per due terzi sono di proprietà di persone fisiche che possono ricevere mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale in virtù della presente ordinanza e se queste persone fisiche detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali anche due terzi del capitale.

4 Per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b il gestore di un’azienda agricola deve possedere una delle seguenti qualifiche:

  • a. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all’articolo 38 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr);

  • b. una formazione professionale come contadina/responsabile d’economia domestica rurale con un attestato professionale conformemente all’articolo 43 LFPR; o

  • c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.

5 Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.

6 È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 4 una gestione aziendale efficiente durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.

7 L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell’azienda.

Art. 5 cpv. 2

2 In caso di persone giuridiche, società di persone, nonché di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.

Art. 6 cpv. 4

4 L’ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno tre anni prima.

Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità

Su richiesta del Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità.

Art. 13 cpv. 3

3 Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le esigenze di cui all’articolo 7 capoverso 2 e offra la garanzia richiesta e purché non si tratti di un’alienazione con utile.

Art. 14 Rimborso

1 I mutui devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, quelli concessi in virtù della cessazione della gestione dell’azienda al più tardi entro 10 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia al più tardi 2 anni dopo il primo pagamento parziale.

2 Il Cantone fissa il termine per il rimborso entro i termini di cui al capoverso 1. A tal fine tiene conto delle possibilità economiche del mutuatario.

3 In caso di difficoltà finanziarie il mutuatario può richiedere al Cantone un differimento del primo rimborso o una sospensione del rimborso. Va rispettato il termine di rimborso massimo di cui al capoverso 1.

4 Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento durante il periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(art. 2 cpv. 3)

Rischio della densità d’insediamento

La densità d’insediamento in un’area della regione di montagna e di quella collinare è a rischio, se a lungo termine non è più assicurato il mantenimento di un tessuto sociale o di una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice seguente.

Matrice per la valutazione del rischio dell’insediamento

Criterio

Unità

Difficoltà contenuta

Difficoltà moderata

Difficoltà elevata

Peso

Punti

Capacità finanziaria del Comune

Quota pro capite dell’imposta federale diretta in % della CH

> 70

60–70

< 60

1

1

2

3

Calo demografico nel Comune

Percentuale degli ultimi 10 anni

< 2

2–5

> 5

2

1

2

3

Dimensioni della località in cui l’azienda viene classificata

Numero di abitanti

> 1 000

500–1 000

< 500

1

1

2

3

Accessibilità con mezzi di trasporto pubblici

Frequenza dei collegamenti giornalieri

>12

6–12

< 6

1

1

2

3

Accessibilità con mezzi di trasporto privati

Qualità delle strade (su tutto l’arco dell’an­no): accesso per auto e mezzi pesanti

nessun problema

possibile

limitato

2

1

2

3

Distanza di percorso per la scuola primaria

km

< 3

3–6

> 6

1

1

2

3

Distanza di percorso per i negozi di prima necessità

km

< 5

5–10

> 10

2

1

2

3

Distanza di percorso per il centro più vicino

km

< 15

15–20

> 20

1

1

2

3

Peculiarità della regione:

........................

2

1

2

3

Punteggio totale (punteggio max. = 39)

Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario dell’azienda in virtù dell’articolo 80 capoverso 2 LAgr

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