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AS 2022 744

Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

ordina:

I

L’ordinanza del DEFR del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella produzione primaria è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1bis

1bis Le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto utilizzati per la raccolta, il trasporto o l’immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) non possono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l’immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione, sempre che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di scarti visibili di tale prodotto.

Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1bis

1bis Le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto utilizzati per la raccolta, il trasporto o l’immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell’allegato 6 OID3 non possono essere utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione, sempre che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di scarti visibili di tale prodotto.

Art. 5, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Tracciabilità e registro nella produzione vegetale

1 Le aziende dedite alla produzione vegetale devono tenere a disposizione della competente autorità un registro riguardante:

Art. 6, rubrica

Tracciabilità e registro nella produzione animale

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin