AS 2022 744
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:
I
L’ordinanza del DEFR del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella produzione primaria è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1bis
1bis Le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto utilizzati per la raccolta, il trasporto o l’immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) non possono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l’immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione, sempre che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di scarti visibili di tale prodotto.
Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1bis
1bis Le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto utilizzati per la raccolta, il trasporto o l’immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell’allegato 6 OID3 non possono essere utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione, sempre che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di scarti visibili di tale prodotto.
Art. 5, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva
Tracciabilità e registro nella produzione vegetale
1 Le aziende dedite alla produzione vegetale devono tenere a disposizione della competente autorità un registro riguardante:
Art. 6, rubrica
Tracciabilità e registro nella produzione animale
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 novembre 2022 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |