AS 2022 748
AS 2022 748 (RPIC)
Preambolo
L’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC)
decreta:
I
Il regolamento di previdenza del 15 giugno 20071 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione è modificato come segue:
Art. 10 cpv. 2 lett. b
Abrogata
Art. 18 cpv. 2 e 3
2 Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità l’interessato rimane assicurato presso PUBLICA per la durata di:
a. un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro;
b. al massimo dieci mesi dalla fine della continuazione del versamento dello stipendio conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro se il rapporto di lavoro si protrae; in caso di scioglimento contestato del rapporto di lavoro è fatto salvo l’articolo 10 dell’ordinanza del 31 agosto 19832 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI).
3 Nei casi di cui al capoverso 2 le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se entro la scadenza prevista al capoverso 2 lettera a oppure b viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.
Art. 26 cpv. 4
4 Il premio di rischio non è pagato dal datore di lavoro:
a. in caso di perdita di lavoro computabile secondo l’articolo 10 OADI3 in combinato disposto con l’articolo 18 capoverso 2 lettera b del presente regolamento;
b. in caso di mantenimento dell’assicurazione secondo l’articolo 18d capoverso 2.
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 L’articolo 10 capoverso 2 lettera b entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2022.
13 settembre 2022 | In nome dell’organo paritetico: Il presidente, Thomas Schmutz |