AS 2022 75
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Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2)
Modifiche del 26 marzo e del 20 novembre 2020 Approvate dal Consiglio federale il 26 gennaio 2022
L’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF decreta:
I Il regolamento di previdenza del 3 dicembre 20071 della Cassa di previdenza del Set- tore dei PF per i professori dei PF è modificato come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 Il presente regolamento si applica alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (datore di lavoro PFZ, PFL), ai professori ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sul corpo professorale dei PF, ai beneficiari di rendita di questa categoria di collabo- ratori e alle persone che continuano l’assicurazione conformemente all’articolo 18d.
Art. 18 cpv. 1 lett. a
1 L’assicurazione termina:
a. con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità e l’assicurazione non venga continuata conformemente all’articolo 18d;
Art. 18d Continuazione dell’assicurazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o di comune intesa 1 Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata è sciolto dopo il compimento del 58° anno di età e prima del compimento del 65° anno di età da parte del datore di lavoro o di comune intesa, ma su iniziativa del datore di lavoro, l’assicurazione può
1 RS 172.220.142.2
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essere continuata su richiesta della persona assicurata ai sensi dell’articolo 47a capo- versi 2–6 LPP. La comunicazione relativa alla continuazione dell’assicurazione deve pervenire a PUBLICA in forma scritta entro tre mesi dallo scioglimento del rapporto di lavoro. 2 La persona assicurata deve sostenere le spese amministrative conformemente al re- golamento delle spese e il premio di rischio per l’assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità. Se mantiene anche la previdenza per la vecchiaia, essa è altresì tenuta a pagare, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio a carico del datore di lavoro; può versare contributi volontari di risparmio. Per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio è determinante il guadagno assicurato al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La persona assicurata può con- tinuare ad assicurare tale importo per intero o per metà. Durate la continuazione dell’assicurazione l’avere di vecchiaia e i contributi volontari di risparmio sono remu- nerati. 3 La continuazione dell’assicurazione termina con il verificarsi del rischio di decesso o invalidità oppure con il compimento del 65° anno di età. In caso di invalidità parziale il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente al diritto alla rendita di invalidità. 4 Se la persona assicurata si affilia a un nuovo istituto di previdenza prima del compi- mento del 65° anno di età, la prestazione di uscita è trasferita a tale istituto almeno fino a concorrenza dell’importo che può essere utilizzato per il riacquisto delle pre- stazioni regolamentari complete del nuovo istituto di previdenza. 5 Se dopo tale trasferimento resta presso PUBLICA almeno un terzo della prestazione di uscita, l’assicurazione viene continuata. Il guadagno assicurato è ridotto in misura corrispondente alla prestazione di uscita trasferita. 6 Se dopo tale trasferimento resta presso PUBLICA meno di un terzo della prestazione di uscita, l’assicurazione termina. La parte restante della prestazione di uscita è: a. versata quale prestazione di vecchiaia alla persona assicurata, se quest’ultima ha compiuto il 60° anno di età; b. trasferita a un istituto di libero passaggio, se la persona assicurata non ha an- cora compiuto il 60° anno di età. 7 Se l’assicurazione termina in seguito alla disdetta da parte della persona assicurata
o di PUBLICA per contributi arretrati non pagati, la prestazione di uscita è: a. versata quale prestazione di vecchiaia alla persona assicurata, se quest’ultima ha compiuto il 60° anno di età; b. trasferita a un istituto di libero passaggio, se la persona assicurata non ha an- cora compiuto il 60° anno di età.
Art. 26 cpv. 3 3 È fatto salvo il pagamento del premio di rischio in caso di continuazione dell’assi- curazione di cui all’articolo 18d.
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2bis In caso di continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18d i contributi di risparmio e il premio di rischio sono integralmente dovuti dalla persona assicurata. Sono fatturati a quest’ultima a cadenza mensile.
4 Esso termina:
cbis. con la cessazione della continuazione dell’assicurazione di cui all’arti-
Art. 32 cpv. 5 5 Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abita- zioni, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anti- cipati.
Art. 35 cpv. 3 3 In caso di continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18d, la persona assicu- rata è tenuta a pagare il proprio contributo di risanamento. Quest’ultimo è fatturato alla persona assicurata.
Art. 40 cpv. 1, 2 e 6 1 All’atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, fino al 100 per cento della somma dell’avere di vec- chiaia secondo l’articolo 36 nonché della somma di un eventuale avere derivante dal conto del PC (art. 25). Se la comunicazione del prelievo di capitale è effettuata meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento delle spese. La liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento dei costi amministrativi.
2 Abrogato
6 Il prelievo di capitale è escluso se la continuazione dell’assicurazione di cui all’arti- colo 18d ha avuto una durata di oltre due anni.
2 Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a. in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi, ma almeno all’entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50; b. in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi. 2bis Se in un caso di cui al capoverso 2 nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest’ultima è computata nella rendita per coniugi.
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Art. 81a Diritto al termine dell’assicurazione secondo l’articolo 18d Se l’assicurazione termina senza che subentri un evento di previdenza, il diritto alla prestazione di uscita si fonda sull’articolo 18d capoversi 6 e 7.
Art. 83 cpv. 1 lett. b e 5 1 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se: b. inizia un’attività lucrativa indipendente in Svizzera e non sottostà più alla pre- videnza professionale obbligatoria; oppure
5 Abrogato
Art. 85 cpv. 5 5 Per i contributi di risparmio che la persona assicurata ha versato al posto del datore di lavoro in caso di congedo non pagato di cui all’articolo 18a, di mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c o di continuazione dell’assicurazione di cui all’arti- colo 18d, non viene calcolato un supplemento ai sensi del capoverso 2 lettera b.
1bis Se la continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18d è durata oltre due anni, non sussiste alcun diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno.
Art. 93 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a e c
2 L’importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:
a. al compimento del 65° anno di età; c. Concerne soltanto il testo francese
Art. 107h Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2020 Gli assicurati che hanno compiuto il 62° anno di età prima del 1° dicembre 2020 e che al 1° gennaio 2021 non hanno ancora rimborsato i prelievi anticipati per la promo- zione della proprietà d’abitazioni: a. non possono più rimborsare i prelievi anticipati; gli obblighi di cui all’arti- colo 93 capoverso 1 decadono; b. possono effettuare riscatti se questi ultimi, unitamente ai prelievi anticipati, non superano le prestazioni massime ai sensi del presente regolamento.
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II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
20 novembre 2020 In nome dell’organo paritetico: La presidente, Margot Ziekau Il vicepreside, Karsten Bugmann
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