AS 2022 751
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e
2 Si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:
d. Abrogata
e. ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico, allegato 2 numero 55.
Art. 3 cpv. 1 e 5
1 I requisiti delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere b, c ed e devono essere controllati almeno una volta ogni otto anni.
5 In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.
Art. 5 cpv. 3 e 6
3 Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l’anno, delle aziende d’estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e d.
6 In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.
Art. 7 cpv. 2 lett. a
2 Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19963 sull’accreditamento e sulla designazione, gli organismi di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»4. Ciò non vale per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:
a. contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, per la biodiversità funzionale, per il miglioramento della fertilità del suolo, per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura e per una maggiore durata di utilizzo delle vacche;
II
L’allegato 1 è modificato come segue
Titolo
Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversità
N. 2
Abrogato
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 L’articolo 1 capoverso 2 lettera e nonché l’articolo 3 capoverso 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
2 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |