AS 2022 755
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:
Art. 27abis Resa massima di vinificazione dei vini svizzeri
1 La resa massima di vinificazione dei vini svizzeri non può superare 80 litri di vino per 100 kg di uva.
2 I Cantoni possono fissare una resa massima di vinificazione per vitigno inferiore a 80 litri di vino per 100 kg di uva per i vini DOC.
Art. 35a lett. g
L’organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:
g. gestisce e aggiorna la banca dati isotopica dei vini svizzeri di cui all’articolo 35b.
Art. 35b Banca dati isotopica dei vini svizzeri
1 La banca dati isotopica dei vini svizzeri è costituita dai risultati delle analisi di vini di riferimento rappresentativi e autentici della vitivinicoltura svizzera.
2 La raccolta dell’uva destinata alla vinificazione dei vini di riferimento e la sua vinificazione sono affidate ad Agroscope.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |