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AS 2022 755

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:

Art. 27abis Resa massima di vinificazione dei vini svizzeri

1 La resa massima di vinificazione dei vini svizzeri non può superare 80 litri di vino per 100 kg di uva.

2 I Cantoni possono fissare una resa massima di vinificazione per vitigno inferiore a 80 litri di vino per 100 kg di uva per i vini DOC.

Art. 35a lett. g

L’organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:

  • g. gestisce e aggiorna la banca dati isotopica dei vini svizzeri di cui all’articolo 35b.

Art. 35b Banca dati isotopica dei vini svizzeri

1 La banca dati isotopica dei vini svizzeri è costituita dai risultati delle analisi di vini di riferimento rappresentativi e autentici della vitivinicoltura svizzera.

2 La raccolta dell’uva destinata alla vinificazione dei vini di riferimento e la sua vinificazione sono affidate ad Agroscope.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr