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AS 2022 758

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione:

In tutto l’atto normativo «termine per la presentazione della domanda» è sostituito con «termine».

Art. 4 cpv. 2 e 2bis

2 I termini per la presentazione delle domande per i contributi, i giorni di riferimento e i periodi di riferimento sono stabiliti nell’allegato 1.

2bis I contributi sono versati solo dopo che è stato presentato un conteggio sulle prestazioni fornite. Nel caso di contributi per misure zootecniche il conteggio funge al contempo da domanda. I termini per la presentazione dei conteggi sono stabiliti all’allegato 1.

Titolo prima dell’art. 15

Abrogato

Art. 23, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b e c, 2, 3 lett. c e 4

Principio

1 Sono versati contributi per:

  • b. il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) di animali di razze svizzere;

  • c. la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

2 Abrogato

3 I contributi sono versati:

  • c. per misure di cui al capoverso 1 lettera c: tramite organizzazioni di allevamento riconosciute agli aventi diritto ai contributi; hanno diritto ai contributi i proprietari di un genitore al momento del concepimento del primo discendente nato vivo da tale genitore nel periodo di riferimento.

4 Abrogato

Art. 23a Razza svizzera, razza il cui stato è «in pericolo critico» e razza il cui stato è «minacciata»

1 Per razza svizzera si intende una razza:

  • a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o

  • b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

2 Lo stato di una razza svizzera è «in pericolo critico» se l’indice globale nel sistema di monitoraggio per le risorse zoogenetiche in Svizzera (GENMON) per tale razza al 1° giugno è compreso tra 0.000 e 0.500.

3 Lo stato di una razza svizzera è «minacciata» se l’indice globale in GENMON per tale razza al 1° giugno è compreso tra 0.501 e 0.700.

4 Ogni quattro anni, il 1° giugno, la prima volta il 1° giugno 2027, l’UFAG stabilisce se lo stato di una razza svizzera è ancora «in pericolo critico» o «minacciata» o se una razza svizzera debba essere classificata come «in pericolo critico» o «minacciata».

Art. 23b Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico

1 Per i progetti e le misure seguenti nel 2023 sono versati complessivamente al massimo 900 000 franchi e dal 2024 al massimo 500 000 franchi all’anno:

  • a. progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a);

  • b. deposito a lungo termine di materiale criogenico di animali di razze svizzere (art. 23 cpv. 1 lett. b).

2 In via suppletiva ai fondi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati i fondi non utilizzati di cui all’articolo 25.

3 Alle organizzazioni riconosciute secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera b, dei fondi di cui al capoverso 1 sono versati al massimo 150 000 franchi all’anno per progetti di conservazione limitati nel tempo.

Art. 23c Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

1 Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati complessivamente al massimo 4 000 000 di franchi all’anno.

2 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a:

  • a. specie bovina:

    1. per animale maschio

    2. per animale femmina

856.80 franchi

714 franchi

  • b. specie equina: per animale femmina

500 franchi

  • c. specie suina:

    1. per animale maschio

    2. per animale femmina

357 franchi

392.70 franchi

  • d. specie ovina:

    1. per animale maschio

    2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

    3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevatiin virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

242.80 franchi

178.50 franchi

121.40 franchi

  • e. specie caprina:

    1. per animale maschio

    2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

    3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

242.80 franchi

142.80 franchi

121.40 franchi

3 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «minacciata» ammonta a:

  • a. specie bovina:

    1. per animale maschio

    2. per animale femmina

196.80 franchi

164 franchi

  • b. specie suina:

    1. per animale maschio

    2. per animale femmina

82 franchi

90.20 franchi

  • c. specie ovina:

    1. per animale maschio

    2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

    3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

55.80 franchi

41 franchi

27.90 franchi

  • d. specie caprina:

    1. per animale maschio

    2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

    3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

55.80 franchi

32.80 franchi

27.90 franchi

4 Se l’importo massimo di 4 000 000 di franchi non è sufficiente, i contributi di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotti per tutte le specie nella stessa percentuale.

Art. 23d Esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

1 I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina:

  • a. iscritti o menzionati in un libro genealogico;

  • b. i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;

  • c. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento;

  • d. che hanno almeno un discendente in vita:

    1. nato nel periodo di riferimento,

    2. iscritto nel libro genealogico, e

    3. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento.

2 Il discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera d deve inoltre avere un grado di consanguineità che si basa su almeno tre generazioni e non supera la percentuale seguente:

  • a. per le specie bovina, ovina e caprina: 6,25 per cento;

  • b. per le specie suina ed equina: 10 per cento.

3 Tutti gli animali della razza delle Franches Montagnes che al 1° gennaio 1999 erano iscritti nella sezione Allevamento in purezza del libro genealogico della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes sono considerati animali con una percentuale di sangue del 100 per cento della razza delle Franches Montagnes.

4 I contributi sono versati soltanto se l’effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico che adempiono le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 non supera il numero seguente:

  • a. per le razze il cui stato è «in pericolo critico»: 30 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 10 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie equina, suina, ovina o caprina;

  • b. per le razze il cui stato è «minacciate»: 15 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 7 500 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie equina, suina, ovina o caprina.

5 I contributi sono versati soltanto se almeno una volta all’anno le organizzazioni di allevamento riconosciute mettono a disposizione del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l’indice globale.

Art. 23e Versamento dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

1 Chi intende ricevere contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» deve farne richiesta presentando una domanda all’organizzazione di allevamento riconosciuta in questione. La domanda deve essere presentata, una sola volta, nell’anno a partire dal quale l’avente diritto intende ricevere i contributi.

2 L’organizzazione di allevamento riconosciuta verifica il diritto ai contributi.

3 Richiede all’UFAG di versare i contributi sulla base di un elenco di genitori, maschi e femmine, per i quali vanno versati i contributi nel periodo di riferimento in questione. Per animale e periodo di riferimento può essere richiesto il versamento di un solo contributo.

4 L’organizzazione di allevamento riconosciuta versa i contributi agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall’UFAG.

5 Comunica all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine per i quali vanno versati contributi.

6 L’UFAG pubblica i contributi versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute.

Art. 24

Abrogato

Art. 25 cpv. 1

1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. Nel 2023 i contributi ammontano complessivamente al massimo a 100 000 franchi e dal 2024 al massimo a 500 000 franchi all’anno.

Art. 38a Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022

1 Per stabilire se lo stato di una razza al momento dell’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022 sia «in pericolo critico» o «minacciata» (art. 23a) è determinante l’indice globale in GENMON al 1° giugno 2021.

2 Per equini della razza delle Franches Montagnes nati tra il 1° dicembre 2022 e il 31 maggio 2023 si applica l’articolo 24 conformemente al diritto anteriore; l’articolo 23, al quale l’articolo 24 rimanda, è determinante nella versione secondo il diritto anteriore. Gli allevatori devono presentare le domande entro il 30 novembre 2023 alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes, la quale deve inoltrarle all’UFAG entro il 15 dicembre 2023.

II

L’allegato 1 è modificato come segue:

Titolo

Termini per la presentazione delle domande per il versamento
dei contributi e per la presentazione dei conteggi nonché
giorni di riferimento e periodi di riferimento

N. 8

8. Conservazione di razze svizzere

Art. 23-23e

Periodo di riferimento

Termine

Domande di contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a)

Anno civile

30 giugno

Conteggio relativo a contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a)

Anno civile

15 dicembre

Domande di contributi per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b)

Anno civile

30 giugno

Conteggio relativo a contributi per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b)

Anno civile

15 dicembre

Domande di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c)

1° giugno–31 maggio

10 giugno

Conteggio relativo ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c)

1° giugno–31 maggio

31 luglio

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr