AS 2022 759
AS 2022 759 (OBM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4 e 4bis
4 Il fornitore e l’acquirente possono contestare l’esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l’organizzazione incaricata. La contestazione deve avvenire entro le ore 24.00 del giorno di macellazione. Le carcasse interessate da una contestazione devono rimanere bloccate nel macello, intere, finché non sarà stata effettuata la seconda classificazione neutrale della qualità.
4bis Se una contestazione non comporta una correzione dell’esito della prima classificazione neutrale della qualità, l’organizzazione incaricata può riscuotere tasse per coprire i costi amministrativi supplementari presso il fornitore o l’acquirente che ha contestato l’esito.
Art. 16 cpv. 4–6
4 Abrogato
4bis I periodi d’importazione non devono sovrapporsi né superare l’anno civile.
5 e 6 Abrogati
Art. 16a Riduzione e prolungamento dei periodi d’importazione nonché aumento dei quantitativi d’importazione
1 Le cerchie interessate possono chiedere all’UFAG di ridurre o prolungare il periodo d’importazione. La richiesta va presentata prima dell’inizio del periodo d’importazione in questione di cui all’articolo 16 capoverso 3.
2 Le cerchie interessate possono chiedere all’UFAG di aumentare i quantitativi d’importazione per carne, conserve e frattaglie di animali di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettera b. La richiesta va presentata dopo l’inizio del periodo d’importazione, tuttavia prima della sua scadenza.
3 In caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, le cerchie interessate possono chiedere all’UFAG di prolungare i periodi d’importazione per le quote del contingente già assegnate e pagate. La richiesta va presentata dopo l’inizio del periodo d’importazione, tuttavia prima della sua scadenza.
4 L’UFAG accoglie le richieste supportate dalle cerchie interessate con una maggioranza di due terzi dei rappresentanti sia a livello di produzione sia a livello di lavorazione e commercio.
5 L’UFAG può prolungare un periodo d’importazione soltanto nella misura in cui esso non si sovrapponga al periodo d’importazione successivo né superi l’anno civile.
Art. 16b
Ex art. 16a
Art. 27 cpv. 2
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |