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AS 2022 760

Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 3 novembre 20211 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 1 e 5

1 Le persone soggette all’obbligo di notifica e i terzi incaricati possono modificare o cancellare online entro 10 giorni i dati che hanno trasmesso, fatta eccezione per il cambiamento dello scopo d’utilizzo degli equidi di cui all’allegato 1 numero 4 lettera f.

5 I servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una rettifica dei dati di cui all’allegato 1.

Art. 27 cpv. 3 lett. d

3 Identitas AG trasmette all’organizzazione del mondo del lavoro «Mestieri legati al cavallo» i seguenti dati delle aziende detentrici di animali che tengono equidi, ai fini della riscossione della tassa destinata al fondo per la formazione professionale:

  • d. il numero di equidi di età superiore a 3 anni che si trovano nell’azienda detentrice di animali;

Art. 39 Terzi

1 Su richiesta, Identitas AG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare dati a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d’intesa con l’UFAG.

2 Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.

Art. 54 cpv. 3 e 6

3 Abrogato

6 Per svolgere i loro compiti, l’UFAG, l’USAV e i servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali, di derrate alimentari e di agenti terapeutici possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici nonché completarli durante la loro durata di validità secondo l’articolo 12a OFE.

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 11 cpv. 1 lett. e ed f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4, 27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b, 46 e 68 cpv. 2)

Dati da trasmettere alla BDTA

N. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a n. 4 e lett. b n. 5

2. Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina

Per gli animali delle specie ovina e caprina devono essere trasmessi i seguenti dati:

  • a. alla nascita di un animale:

    1. razza e sesso dell’animale nonché colore per animali della specie ovina,

  • b. all’importazione di un animale:

    1. razza e sesso dell’animale nonché colore per animali della specie ovina,

(art. 62 cpv. 2 e 3)

Emolumenti

Franchi

1 Fornitura di marche auricolari

  • 1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:

  • 1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti: marca auricolare doppia

5.40

  • 1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:

  • 1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip

1.50

  • 1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip

2. 50

  • 1.1.2.3 marca auricolare singola per marchiatura complementare senza microchip

0.50

  • 1.1.2.4 marca auricolare singola per marchiatura complementare con microchip

1.50

  • 1.1.2.5 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia senza microchip

3.50

  • 1.1.2.6 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia con microchip

4.50

  • 1.1.3 per animali della specie suina

0.35

  • 1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi

0.35

  • 1.2 Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:

  • 1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, bufali, bisonti nonché delle specie ovina e caprina

2.80

  • 1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina

3.80

  • 1.3 Spese di spedizione, per invio:

  • 1.3.1 costi forfettari

1.50

  • 1.3.2 spese di spedizione

secondo la tariffa postale

  • 1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore

7.50

2 Registrazione di equidi

  • 2.1 Registrazione di un equide

42.50

  • 2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011

65.00

3 Notifica di animali macellati

  • Notifica della macellazione di un animale:

  • 3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti

5.40

  • 3.2 animali delle specie ovina e caprina

0.60

  • 3.3 animali della specie suina

0.12

  • 3.4 equidi

5.40

4 Mancate notifiche

  • 4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti:

    mancata notifica dei dati di cui all’articolo 16

7.50

  • 4.2 Animali delle specie ovina e caprina:

    mancata notifica dei dati di cui all’articolo 17

3.00

  • 4.3 Animali della specie suina:

    mancata notifica dei dati di cui all’articolo 18

7.50

  • 4.4 Equidi:

    mancata notifica dei dati di cui all’articolo 19

15.00

5 Consegna di dati

  • Elenco dei numeri d’identificazione degli animali di un effettivo: costi forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l’importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile

3.00

6 Registrazione di nuove organizzazioni

  • Registrazione di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure di un servizio di sanità animale

250.00

7 Emolumenti per solleciti

  • Sollecito per ogni mancato pagamento

30.00