AS 2022 760
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 novembre 20211 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 1 e 5
1 Le persone soggette all’obbligo di notifica e i terzi incaricati possono modificare o cancellare online entro 10 giorni i dati che hanno trasmesso, fatta eccezione per il cambiamento dello scopo d’utilizzo degli equidi di cui all’allegato 1 numero 4 lettera f.
5 I servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una rettifica dei dati di cui all’allegato 1.
Art. 27 cpv. 3 lett. d
3 Identitas AG trasmette all’organizzazione del mondo del lavoro «Mestieri legati al cavallo» i seguenti dati delle aziende detentrici di animali che tengono equidi, ai fini della riscossione della tassa destinata al fondo per la formazione professionale:
d. il numero di equidi di età superiore a 3 anni che si trovano nell’azienda detentrice di animali;
Art. 39 Terzi
1 Su richiesta, Identitas AG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare dati a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d’intesa con l’UFAG.
2 Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.
Art. 54 cpv. 3 e 6
3 Abrogato
6 Per svolgere i loro compiti, l’UFAG, l’USAV e i servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali, di derrate alimentari e di agenti terapeutici possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici nonché completarli durante la loro durata di validità secondo l’articolo 12a OFE.
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 11 cpv. 1 lett. e ed f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4, 27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b, 46 e 68 cpv. 2)
Dati da trasmettere alla BDTA
N. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a n. 4 e lett. b n. 5
2. Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina
Per gli animali delle specie ovina e caprina devono essere trasmessi i seguenti dati:
a. alla nascita di un animale:
razza e sesso dell’animale nonché colore per animali della specie ovina,
b. all’importazione di un animale:
razza e sesso dell’animale nonché colore per animali della specie ovina,
(art. 62 cpv. 2 e 3)
Emolumenti
Franchi | |
|---|---|
1 Fornitura di marche auricolari | |
| |
| 5.40 |
| |
| 1.50 |
| 2. 50 |
| 0.50 |
| 1.50 |
| 3.50 |
| 4.50 |
| 0.35 |
| 0.35 |
| |
| 2.80 |
| 3.80 |
| |
| 1.50 |
| secondo la tariffa postale |
| 7.50 |
2 Registrazione di equidi | |
| 42.50 |
| 65.00 |
3 Notifica di animali macellati | |
| |
| 5.40 |
| 0.60 |
| 0.12 |
| 5.40 |
4 Mancate notifiche | |
| 7.50 |
| 3.00 |
| 7.50 |
| 15.00 |
5 Consegna di dati | |
| 3.00 |
6 Registrazione di nuove organizzazioni
| 250.00 |
7 Emolumenti per solleciti | |
| 30.00 |