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AS 2022 766

Ordinanza del DEFR
concernente l’assoggettamento di generi di professioni all’obbligo di annunciare i posti vacanti nel 2023
del 30 novembre 2022

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 53f lett. a dell’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento (OC),

ordina:

Art. 1 Generi di professioni soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti

Nei seguenti generi di professioni il valore soglia di cui all’articolo 53a capoverso 1 OC è considerato raggiunto o superato, ragion per cui si applica l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione:

Genere di professione

s.a.i.: senza altre indicazioni

Nomenclatura svizzera delle professioni3
(CH-ISCO-19)

Numero di disoccupati

Numero di persone attive

Tasso di disoccupazione

Sociologi, antropologi ed assimilati

26320

80

1 480

5,4 %

Attori

26550

176

1 409

12,5 %

Organizzatori di conferenze e di eventi

33320

239

4 741

5,0 %

Tecnici dei centri di informazione; Operatori di centrali telefoniche

4222+4223

530

5 116

10,4 %

Portieri di albergo

42240

192

2 705

7,1 %

Genere di professione

s.a.i.: senza altre indicazioni

Nomenclatura svizzera delle professioni
(CH-ISCO-19)

Numero di disoccupati

Numero di persone attive

Tasso di disoccupazione

Responsabili di servizio in ristoranti,

51311

334

4 240

7,9 %

Personale di servizio in ristoranti

51313

1 720

33 497

5,1 %

Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati

71140

475

4 274

11,1 %

Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove

71190

265

4 204

6,3 %

Gessatori, costruttori a secco

71230

687

7 378

9,3 %

Installatori di impianti di isolamento

71240+71241

340

5 830

5,8 %

Operatori in orologeria

73112

470

8 166

5,8 %

Conduttori di macchinari di lavanderia

81570

284

4 888

5,8 %

Conducenti di automobili, furgoni e motociclette (senza conducenti di mezzi pesanti)

83000+83210+83220

1 609

30 505

5,3 %

Conduttori di carrelli elevatori

83440

94

1 491

6,3 %

Professioni non qualificate, s.a.i.; Personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni e ai trasporti; Addetti alla raccolta dei rifiuti e altre professioni non qualificate

90+93+96

11 478

109 061

10,5 %

Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi

91120

4 056

78 995

5,1 %

Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca

92

752

12 666

5,9 %

Personale non qualificato addetto alla ristorazione

94

2 059

24 200

8,5 %

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023 con effetto sino al 31 dicembre 2023.

30 novembre 2022

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

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