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AS 2022 771

Ordinanza
sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:

Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici

1 Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all’articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne:

  • a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;

  • b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;

  • c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l’infrastruttura per l’innevamento artificiale o acqua di galleria.

2 Oltre agli impianti accessori secondo l’articolo 26 capoverso 4 LEne, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all’articolo 26 capoverso 1 LEne:

  • a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;

  • b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico.

Art. 23 cpv. 2bis

2bis I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione.

Art. 28 cpv. 4

Abrogato

Art. 31 cpv. 2

Abrogato

Art. 32 Autorizzazione di inizio anticipato dei lavori

L’UFE può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori negli impianti idroelettrici, a biomassa e geotermici, se attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. L’autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d’investimento.

Art. 33 Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti

1 Un impianto per il quale sono stati versati una rimunerazione unica o un contributo d’investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall’am­pliamento o dal rinnovamento, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:

  • a. 15 anni nel caso di impianti fotovoltaici, IIR, forni per l’incenerimento di fanghi, impianti eolici e idroelettrici;

  • b. 10 anni nel caso di impianti di produzione di biogas, centrali elettriche a legna, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica.

2 Durante almeno 15 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all’ubicazione e all’orientamento.

3 I gestori di impianti fotovoltaici ai quali è stata accordata una rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 LEne (rimunerazione unica elevata), non possono fare uso del consumo proprio secondo l’articolo 16 LEne per almeno 15 anni dalla messa in esercizio dell’impianto.

Art. 34a Restituzione dei contributi d’investimento per progetti di prospezione o sfruttamento di serbatoi geotermici

1 Qualora un progetto di prospezione o sfruttamento di un serbatoio geotermico sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l’UFE può disporre la restituzione parziale o totale dei contributi d’investimento versati.

2 Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:

  • a. il tipo di utilizzazione previsto;

  • b. i rapporti di proprietà e i responsabili;

  • c. eventuali utili e il relativo ammontare.

Art. 35 Termine di attesa

Se per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico o per l’ampliamento consi­derevole di un impianto fotovoltaico è stata accordata una rimunerazione unica ele­vata, deve trascorrere almeno un anno dalla messa in esercizio di questo impianto o ampliamento per mettere in esercizio sullo stesso fondo un altro impianto fotovoltaico senza consumo proprio o un ampliamento conside­revole di un tale impianto e poter chiedere una rimu­nerazione unica elevata.

Art. 36 Dimensione minima per il versamento di una rimunerazione unica

Una rimunerazione unica viene versata per gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kW.

Art. 38, rubrica, cpv. 1ter e 1quater

Calcolo della rimunerazione unica e degli importi

1ter Per gli impianti annessi o isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus.

1quater Per gli impianti fotovoltaici ubicati al di fuori delle zone edificabili, non annessi a un edificio né integrati al suo interno, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus purché essi abbiano una potenza minima di 150 kW e siano stati installati a un’altitudine di almeno 1500 m sul livello del mare.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 38a Determinazione della rimunerazione unica tramite aste

1 Per i progetti di costruzione di nuovi impianti fotovoltaici senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW l’ammontare della rimunerazione unica è fissata tramite aste.

2 Per gli impianti fotovoltaici da realizzare al di fuori di zone edificabili e che soddi­sfano determinati ulteriori criteri è possibile effettuare aste speciali separate.

3 La rimunerazione unica fissata tramite aste è costituita da un contributo legato alla potenza per ogni kW di potenza installata.

4 Se un impianto ha un angolo d’inclinazione di almeno 75 gradi, in aggiunta all’im­porto indicato nell’offerta è accordato il bonus per l’angolo d’inclinazione di cui all’articolo 38 capoversi 1bis o 1ter.

5 Se un impianto soddisfa i presupposti di cui all’articolo 38 capoverso 1quater, oltre all’importo indicato nell’offerta viene accordato il bonus per l’altitudine.

Art. 39 cpv. 1

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

Titolo dopo l’art. 46

Sezione 5: Aste per la rimunerazione unica

Inserire dopo il titolo della sezione 5

Art. 46a Competenze

1 L’UFE stabilisce per ogni tornata d’asta il volume dell’asta e il valore massimo ammissibile dell’offerta.

2 In caso di aste speciali (art. 38a cpv. 2) stabilisce inoltre quali ulteriori criteri deve soddisfare un impianto per poter partecipare a tale asta.

3 L’organo d’esecuzione esegue la procedura d’asta.

Art. 46b Condizioni di partecipazione

1 La costruzione dell’impianto non può iniziare prima dell’aggiudicazione.

2 Per ogni fondo e tornata d’asta si può presentare una sola offerta.

Art. 46c Procedura d’asta

1 L’organo d’esecuzione rende note nel bando le condizioni d’asta nonché le indi­cazioni e i documenti da presentare unitamente all’offerta.

2 Esso rilascia un’aggiudicazione per le offerte:

  • a. che soddisfano le condizioni di partecipazione;

  • b. che presentano il tasso più conveniente per kW di potenza;

  • c. che rientrano nel volume d’asta stabilito dal bando; e

  • d. per le quali entro il termine fissato dall’organo d’esecuzione è depositata una cauzione pari al 10 per cento dell’importo della rimunerazione unica previsto per l’intera potenza offerta.

3 Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d’asta stabilito dal bando, il volume d’asta viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 per cento di tale potenza offerta.

Art. 46d Termine e notifica di messa in esercizio

1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 18 mesi dopo che il rilascio dell’aggiudicazione è passato in giudicato.

2 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.

3 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.

4 Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.

Art. 46e Ammontare definitivo della rimunerazione unica

1 L’ammontare definitivo della rimunerazione unica è calcolato sulla base dei dati autenticati dell’impianto nell’ambito delle garanzie di origine e dell’offerta presen­tata.

2 Se la potenza dell’impianto è superiore a quanto indicato nell’offerta, la rimune­razione unica è versata solamente per la potenza indicata nell’offerta.

3 Se la potenza dell’impianto è inferiore a quanto indicato nell’offerta:

  • a. la rimunerazione unica è versata solamente per la potenza effettivamente in­stallata;

  • b. la cauzione depositata è trattenuta in misura proporzionale alla differenza rispetto all’offerta, se la potenza effettivamente installata è inferiore al 90 per cento della potenza offerta.

Art. 46f Revoca dell’aggiudicazione e sanzione

1 L’organo d’esecuzione revoca l’aggiudicazione e trattiene la cauzione depositata a titolo di sanzione a beneficio del Fondo per il supplemento rete se:

  • a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;

  • b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;

  • c. l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nell’offer­ta.

2 L’organo d’esecuzione può trattenere, interamente o parzialmente, la cauzione depositata, a titolo di sanzione a beneficio del Fondo per il supplemento rete se entro tre mesi dalla messa in esercizio non è trasmessa la notifica di messa in esercizio.

Art. 46g Versamento della rimunerazione unica e rimborso della cauzione

1 La rimunerazione unica viene versata al più tardi tre mesi dalla ricezione della notifica completa di messa in esercizio.

2 Se non è trattenuta interamente o parzialmente ai sensi degli articoli 46e o 46f la cauzione depositata è rimborsata unitamente al versamento della rimunerazione unica.

Art. 46h Pubblicazione relativa alle aste

In merito alle aste per la rimunerazione unica l’organo d’esecuzione pubblica i se­guenti dati:

  • a. il termine di presentazione delle offerte;

  • b. il meccanismo dei prezzi;

  • c. il numero di offerte pervenute;

  • d. il quantitativo offerto in kW pervenuto;

  • e. il numero delle aggiudicazioni;

  • f. il numero di offerte escluse;

  • g. il quantitativo offerto in kW delle offerte escluse;

  • h. il valore massimo ammissibile dell’offerta in franchi per kW;

  • i. il valore dell’offerta più bassa in franchi per kW;

  • j. il valore dell’offerta più alta in franchi per kW;

  • k. il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo in franchi per kW;

  • l. il valore più basso dell’offerta per la quale è stata rilasciata un’aggiudicazione in franchi per kW;

  • m. il valore più alto dell’offerta per la quale è stata rilasciata un’aggiudicazione in franchi per kW.

Art. 47 cpv. 2 lett. b

2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se:

  • b. l’investimento ammonta ad almeno 14 ct./kWh rispetto alla produzione netta raggiunta mediamente in un anno negli ultimi cinque anni d’esercizio com­pleti.

Art. 48 Aliquote

1 Per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli il contributo d’investimento ammonta al 50 per cento dei costi d’investimento computabili.

2 Nei seguenti casi il contributo d’investimento è pari al 60 per cento dei costi d’investimento computabili:

  • a. nuovi impianti e ampliamenti considerevoli che soddisfano uno dei criteri di rilevanza di cui all’articolo 47 capoverso 1 lettere a–c ed e, purché almeno il 50 per cento dell’ulteriore produzione sia generato nel semestre invernale e tale produzione invernale sia pari ad almeno 5 GWh;

  • b. ampliamenti considerevoli che soddisfano il criterio di rilevanza dell’articolo 47 capoverso 1 lettera d.

3 Per i rinnovamenti considerevoli il contributo d’investimento ammonta:

  • a. al 40 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW;

  • b. al 20 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti con potenza superiore a 10 MW.

4 Per gli impianti con una potenza da 1 a 10 MW le aliquote di cui al capoverso 3 sono ridotte in chiave lineare.

5 Per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli è determinante la potenza dopo l’ampliamento o il rinnovamento.

6 Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d’investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera.

Art. 49 cpv. 1

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto con il quale s’in­tende costruire, ampliare o rinnovare in misura considerevole un impianto idroelet­trico con una potenza massima di 10 MW è la data di presentazione della domanda.

Art. 54 lett. a

Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

  • a. l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investi­mento;

Art. 59 Determinazione definitiva del contributo d’investimento

Se al momento della notifica della produzione netta sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.

Art. 61 cpv. 4

4 Se durante il periodo di concessione vengono effettuati investimenti per il rinno­vamento, l’ampliamento o la sostituzione di un impianto esistente e il periodo di con­cessione restante dell’impianto è inferiore al periodo di utilizzazione medio ponderato in base all’investimento delle parti dell’impianto determinanti, si conside­rano i costi d’investimento computabili nel rapporto tra il periodo di concessione restante e il periodo di utilizzazione ponderato in base all’investimento a un tasso di sconto annuo pari al tasso d’interesse calcolatorio. Ciò non vale in caso di accordo per un indennizzo sul valore residuo che tenga adeguatamente conto di un eventuale contributo d’inve­stimento.

Art. 63 Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo caso

1 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all’allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2 Se il contributo d’investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto di conseguenza.

Art. 64–66

Abrogati

Art. 67 Categorie

1 Per impianti di produzione di biogas s’intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a partire da gas biogeno prodotto attraverso la fermentazione di biomassa presso il luogo di ubicazione del modulo di cogenerazione o un sito servito da un gasdotto proprio.

2 Per centrali elettriche a legna s’intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a legna.

3 Per IIR s’intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell’ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti (OPSR).

4 Per forni per l’incenerimento di fanghi s’intendono gli impianti per il trattamento termico di rifiuti da biomassa, in particolare fanghi di depurazione, di cartiera e dell’industria alimentare secondo gli articoli 31 e 32 OPSR.

5 Per impianti a gas di depurazione s’intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue dell’ente pubblico per la produzione di elettricità e calore, indipendentemente dal fatto che in tali impianti vengano fatti fermentare anche cosubstrati.

6 Per impianti a gas di discarica s’intendono gli impianti per lo sfruttamento del gas delle discariche di cui agli articoli 35–43 OPSR per la produzione di elettricità.

Art. 68 cpv. 2

2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d’investi­mento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:

  • a. 100 000 franchi negli impianti di produzione di biogas e nelle centrali elet­triche a legna;

  • b. 15 milioni di franchi negli IIR e nei forni per l’incenerimento di fanghi;

  • c. 250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione a partire da 50 000 abitanti-equivalenti;

  • d. 100 000 franchi negli impianti a gas di depurazione fino a 50 000 abitanti-equivalenti e negli impianti a gas di discarica.

Titolo dopo l’art. 69

Sezione 2: Contributo d’investimento

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 70 Aliquote

Il contributo d’investimento ammonta:

  • a. al 50 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti di pro­duzione di biogas;

  • b. al 40 per cento dei costi d’investimento computabili per le centrali elettriche a legna;

  • c. al 20 per cento dei costi d’investimento computabili per gli IIR, i forni per l’incenerimento di fanghi, gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica.

Art. 71 Contributo massimo

Il contributo d’investimento non deve eccedere i seguenti importi:

  • a. 12 milioni di franchi per le centrali elettriche a legna;

  • b. 6 milioni di franchi per gli IIR e i forni per l’incenerimento di fanghi;

  • c. 1 milione di franchi per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica.

Art. 75 lett. a

Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

  • a. l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investi­mento computabili;

Art. 79 Determinazione definitiva del contributo d’investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’inve­stimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.

Art. 81 Costi d’investimento computabili

Sono computabili i costi d’investimento di cui all’articolo 61.

Art. 83 Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo caso

1 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all’allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2 Se il contributo d’investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto di conseguenza.

Art. 84–87

Abrogati

Titolo dopo l’art. 87

Capitolo 6a: Contributo d’investimento per gli impianti eolici

Sezione 1: Aliquota

Inserire dopo il titolo della sezione 1

Art. 87a

Il contributo d’investimento ammonta al 60 per cento dei costi d’investimento computabili.

Titolo dopo l’art. 87a

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 87b Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in consi­derazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d’investi­mento.

Art. 87c Lista d’attesa

1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione imme­diata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d’attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Titolo dopo l’art. 87c

Sezione 3: Procedura di domanda

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 87d Domanda

1 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere pre­sentata all’UFE.

2 Essa può essere presentata soltanto quando sono disponibili i risultati di misurazioni del vento per l’ubicazione di un nuovo impianto o i dati d’esercizio di impianti eolici esistenti e una perizia sul rendimento energetico nell’ubicazione dell’impianto eolico. Le misurazioni e la perizia sul rendimento devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato 2.4.

3 La domanda deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.4.

Art. 87e Garanzia di principio

Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

  • a. l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investi­mento computabili;

  • b. l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;

  • c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;

  • d. il piano di pagamento secondo l’articolo 87j;

  • e. il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 87f Notifica di messa in esercizio

L’obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è retto per analogia dall’ar­ticolo 55.

Art. 87g Notifica della conclusione dei lavori

1 Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  • a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

  • b. un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili.

Art. 87h Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l’UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

  • a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e;

  • b. la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 87i Determinazione definitiva del contributo d’investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’inve­stimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.

Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d’investimento

1 Il contributo d’investimento è versato in più tranche.

2 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 87e (piano di pagamento).

3 La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori.

4 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’ar­ticolo 87e.

Titolo dopo l’art. 87j

Sezione 4: Criteri di calcolo

Inserire dopo il titolo della sezione 4

Art. 87k Costi d’investimento computabili

Sono computabili i costi d’investimento di cui all’articolo 61.

Art. 87l Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi per:

  • a. l’acquisto di una proprietà fondiaria;

  • b. la procedura e la rappresentanza legale in relazione a opposizioni e ricorsi.

Art. 87m Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo caso

1 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all’allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2 Se il contributo d’investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto di conseguenza.

Titolo dopo l’art. 87m

Capitolo 6b:
Contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici e per nuovi impianti geotermici

Sezione 1: Requisiti per il diritto e aliquote

Inserire dopo il titolo della sezione 1

Art. 87n Requisiti per il diritto

1 Un contributo d’investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico può essere accordato soltanto se nell’area in questione è stata effettuata una prospezione ed è disponibile un rapporto sulla prospezione relativo alla probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

2 Un contributo d’investimento per la costruzione di un impianto geotermico può esse­re accordato soltanto se nell’area in questione è stato effettuato uno sfruttamento ed è disponibile un rapporto sullo sfruttamento relativo alla produzione prevista del serbatoio geotermico.

Art. 87o Aliquote

1 Il contributo d’investimento per la prospezione, lo sfruttamento e la costruzione di un impianto ammonta al 60 per cento dei costi d’investimento computabili.

2 Il contributo d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento può essere ridotto in particolare se i rischi geologici sono bassi oppure se il tenore tecnico, qualitativo o innovativo della domanda è basso.

Titolo dopo l’art. 87o

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 87p Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di pre­sentazione.

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in consi­derazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d’investi­mento.

Art. 87q Lista d’attesa

1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione imme­diata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d’attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti hanno lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Titolo dopo l’art. 87q

Sezione 3: Procedura di domanda

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 87r Domanda

1 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presen­tata all’UFE.

2 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento per la prospezione o lo sfruttamento può essere presentata soltanto se le domande di rilascio delle auto­rizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presen­tate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.

3 La domanda di un contributo d’investimento per un impianto geotermico può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione o una concessione passata in giudicato.

4 Una domanda di cui al capoverso 2 o 3 deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.5 o 2.6.

Art. 87s Gruppo di esperti per i progetti di prospezione e sfruttamento

1 Per l’esame delle domande di contributi d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento l’UFE incarica un gruppo indipendente dal progetto composto di un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

2 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

Art. 87t Contratto e garanzia di principio

1 Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l’allegato 2.5 per un contributo d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo.

2 Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l’allegato 2.6 per la costruzione di un impianto geotermico e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in consi­derazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garan­zia di principio e determina quanto segue:

  • a. l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investi­mento computabili;

  • b. l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;

  • c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;

  • d. il piano di pagamento secondo l’articolo 87z;

  • e. il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio;

  • f. i parametri dei dati rilevanti ai fini della produzione oggetto della notifica di cui all’articolo 87w lettera d.

Art. 87u Rapporto finale della prospezione o dello sfruttamento

Dopo la conclusione di una prospezione o di uno sfruttamento deve essere presentato all’UFE un rapporto finale. Il contenuto del rapporto è disciplinato nel contratto di cui all’articolo 87t capoverso 1.

Art. 87v Notifica di messa in esercizio per gli impianti geotermici

1 Dopo la messa in esercizio dell’impianto geotermico occorre presentare all’UFE una notifica di messa in esercizio.

2 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

  • a. la data di messa in esercizio;

  • b. il verbale di collaudo;

  • c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 87w Notifica di conclusione dei lavori per gli impianti geotermici

1 Al più tardi sei anni dalla messa in esercizio dell’impianto geotermico occorre pre­sentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

  • a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

  • b. un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili;

  • c. l’indicazione della produzione netta dei primi cinque anni d’esercizio;

  • d. tutti i dati rilevanti ai fini della produzione a partire dalla messa in esercizio.

Art. 87x Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l’UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione del rapporto finale o della notifica di conclusione dei lavori, se:

  • a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e

  • b. la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 87y Determinazione definitiva del contributo d’investimento per gli impianti geotermici

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’inve­stimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.

Art. 87z Versamento scaglionato del contributo d’investimento

1 Il contributo d’investimento è versato in più tranche.

2 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nel contratto (art. 87t cpv. 1) o nella garanzia di principio (art. 87t cpv. 2).

3 La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori. Se in virtù dell’articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l’arti­colo 87t capoverso 2.

4 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’arti­colo 87t capoverso 2.

Titolo dopo l’art. 87z

Sezione 4: Criteri di calcolo

Inserire dopo il titolo della sezione 4

Art. 87zbis Costi d’investimento computabili

1 Per il calcolo dei contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento sono computabili solamente i costi d’investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata del progetto. Si applica altresì per analogia l’articolo 61.

2 Per i costi computabili degli impianti geotermici si applica l’articolo 61.

Art. 87zter Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo caso

1 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all’allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2 Se il contributo d’investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto proporzional­mente.

Art. 89 cpv. 4

Abrogato

Art. 90 cpv. 2

2 In qualità di costi di produzione sono altresì presi in considerazione i costi del capi­tale calcolatori. È determinante il tasso d’interesse calcolatorio secondo l’allegato 3. Gli ammortamenti vanno effettuati in linea di principio rispettando l’attuale prassi per l’impianto pertinente.

Inserire dopo l’art. 96

Capitolo 7a:
Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa

Sezione 1: Motivo di esclusione e importi del contributo

Inserire dopo il titolo della sezione 1

Art. 96a Motivo di esclusione

Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplemen­tari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità non è possibile accordare per questo impianto un contributo alle spese d’esercizio.

Art. 96b Importi del contributo

1 Gli importi del contributo per categoria e classe di potenza sono fissati nell’allegato 5.

2 L’importo del contributo per impianti ibridi si calcola come specificato all’articolo 16 capoverso 2.

3 Gli importi del contributo vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

4 Il contributo alle spese d’esercizio si riduce del 7,1495 per cento per i gestori di impianti che sono assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA3.

Titolo dopo l’art. 96b

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 96c Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio è la data di presentazione.

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in conside­razione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o che hanno partecipato al sistema di rimunerazione per l’immissione di elet­tricità e la cui durata della rimunerazione è terminata.

Art. 96d Lista d’attesa

1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione imme­diata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa secondo la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il progetto è stato inserito in una lista d’attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, si prendono dapprima in considerazione gli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o che hanno partecipato al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

Titolo dopo l’art. 96d

Sezione 3: Procedura di domanda

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 96e Domanda

1 La domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio va presentata all’organo d’esecuzione.

2 Essa può essere presentata non prima di un anno dalla fine della durata della rimune­razione del finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o della rimunerazione per l’immissione di elettricità.

3 È possibile presentare una domanda solamente per gli impianti:

  • a. già in esercizio; o

  • b. pronti alla realizzazione.

4 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 5.

Art. 96f Decisione

Se i requisiti per il diritto sono presumibilmente soddisfatti e sono disponibili suffi­cienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’organo d’esecuzione decide la concessione di un contributo alle spese d’esercizio e la data d’inizio della concessione del contributo.

Titolo dopo l’art. 96f

Sezione 4: Esercizio in corso, esclusione e rinuncia

Inserire dopo il titolo della sezione 4

Art. 96g Versamento del contributo alle spese d’esercizio

1 L’organo d’esecuzione versa trimestralmente il contributo alle spese d’esercizio.

2 Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l’organo d’esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell’anno. Il saldo lo versa nel corso dell’anno successivo.

3 Esso esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all’effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel perio­do di pagamento successivo.

4 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore all’importo del contributo, esso fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.

Art. 96h Requisiti minimi

I requisiti minimi sono determinati nell’allegato 5.

Art. 96i Mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi

Se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono o non sono più rispettati, si applica per analogia l’articolo 29.

Art. 96j Esclusione, rinuncia e nuova domanda

1 L’organo d’esecuzione dispone l’esclusione di un impianto dalla concessione del contributo alle spese d’esercizio, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

  • a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il contributo alle spese d’esercizio non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi (art. 29 cpv. 1);

  • b. non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 29 capoverso 3.

2 La rinuncia al contributo alle spese d’esercizio è comunicata all’organo d’esecu­zione rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un trimestre.

3 Una nuova domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio può essere presentata in qualsiasi momento. Tuttavia il contributo alle spese d’esercizio è nuovamente concesso non prima di un anno dall’ultima esclusione o rinuncia.

Art. 98 cpv. 5 e 6

5 In merito ai contributi alle spese d’esercizio esso pubblica i seguenti dati:

  • a. il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;

  • b. la categoria e la tipologia degli impianti;

  • c. l’ammontare del contributo alle spese d’esercizio;

  • d. la quantità di energia rimunerata.

6 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concer­nente i contributi alle spese d’esercizio secondo il capoverso 5 viene effettuata in chiave anonima.

Art. 108

Abrogato

II

1 Gli allegati 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 2.3 è sostituito dalla versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 2.4–2.6, 4 e 5 secondo la versione qui annessa.

III

L’allegato 12 numero 2 dell’ordinanza del 30 novembre 20124 sul CO2 viene modi­ficato come segue:

N. 2

(art. 66)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 3»

(art. 90)

N. 1 e 1a

1 Tasso d’interesse calcolatorio

  • Il tasso d’interesse calcolatorio corrisponde al costo medio ponderato del capitale. Il calcolo e la comunicazione si determinano, fatte salve le deroghe menzionate al numero 3, sulla scorta dell’articolo 13 capoversi 3 lettera b e 3bis in combinato disposto con l’allegato 1 dell’ordinanza del 14 marzo 20085 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl).

1a Deroga al numero 1.1 allegato 1 OAEl

  • Il costo del capitale proprio e il costo del capitale di terzi sono ponderati nella misura del 50 per cento ciascuno.

(art. 63, 83, 87m e 87zter)

Calcolo dei costi scoperti

1 Basi di calcolo generali

  • 1.1 Principi

  • 1.1.1 I costi scoperti di cui all’articolo 29 capoverso 3 lettera bbis LEne corrispon­dono al valore netto di tutti i deflussi di denaro computabili e di tutti gli afflus­si di denaro da computare.

  • 1.1.2 I deflussi di denaro computabili e i deflussi di denaro da computare vanno scontati con il tasso d’interesse calcolatorio di cui all’allegato 3.

  • 1.2. Deflussi di denaro computabili

  • 1.2.1 I deflussi di denaro computabili si compongono:

    • a. dei costi d’investimento computabili;

    • b. dei costi per l’esercizio dell’impianto e la manutenzione nonché altri costi d’esercizio (al massimo il 2 per cento all’anno dei costi d’investi­mento computabili);

    • c. degli investimenti di sostituzione.

  • 1.2.2 I deflussi di denaro computabili vanno considerati per il periodo di utilizza­zione restante dell’elemento costituente dell’impianto con la durata di vita più lunga.

  • 1.3 Afflussi di denaro computabili

  • Per afflussi di denaro computabili si intendono tutti gli afflussi di denaro che possono essere conseguiti attraverso l’investimento.

2 Calcolo per gli impianti idroelettrici

  • 2.1 Per gli impianti idroelettrici, in aggiunta al numero 1.2 sono computabili i deflussi di denaro seguenti:

    • a. i costi per l’energia che le eventuali pompe d’alimentazione necessitano, ai prezzi di mercato;

    • b. i costi legati alla sostituzione dell’accumulo di acqua;

    • c. i canoni per i diritti d’acqua;

    • d. le imposte dirette.

  • 2.2 Se l’impianto idroelettrico necessita di una concessione, i deflussi di denaro computabili in deroga al numero 1.2.2 vanno considerati per il periodo di concessione restante.

  • 2.3 Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta del profilo orario ottimizzato sul piano economico o sulla scorta di profili di produzione standard per la produzione netta per il periodo di concessione restante.

  • 2.4 Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare sull’arco del loro periodo di utilizzazione e gli eventuali valori residui sono considerati in qualità di afflussi di denaro alla fine del periodo di concessione.

(art. 96b, 96e e 96h)

Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa

1 Definizione degli impianti

  • La definizione di impianto a biomassa si basa sull’allegato 1.5 numero 1.

2 Requisiti minimi

  • I requisiti minimi si basano sull’allegato 1.5 numero 2.

3 Importo del contributo

  • 3.1 Calcolo dell’importo del contributo

  • 3.1.1 L’importo del contributo è composto da un contributo di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus secondo il numero 3.3, 3.4 o 3.5. L’importo del contributo viene ricalcolato ogni anno.

  • 3.1.2 Per il calcolo degli importi del contributo di base e dei bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell’anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l’anno in cui l’impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equi­valente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione.

  • 3.1.3 Gli importi del contributo di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2–3.5.

  • 3.1.4 Se in una centrale elettrica a legna vengono impiegati anche rifiuti di legname problematici che secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 22 giugno 20056 sul traffico di rifiuti sono designati quali rifiuti speciali, la quota di elettricità prodotta impiegando questi rifiuti di legname problematici viene rimunerata con la metà dell’importo del contributo. La quota si calcola sulla base dei contenuti energetici impiegati.

  • 3.2 Importo del contributo di base

  • L’importo del contributo di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Contributo di base (ct./kWh)

< 50 kW

13

≤100 kW

12

≤500 kW

11

≤ 5 MW

10

> 5 MW

8

  • 3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna

  • 3.3.1 Il bonus per le centrali elettriche a legna è accordato se in un impianto si utilizza la legna quale unico vettore energetico.

  • 3.3.2 L’importo del bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Bonus per legna (ct./kWh)

< 50 kW

3

≤100 kW

2

≤500 kW

2

≤ 5 MW

1

> 5 MW

1

  • 3.4 Bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati

  • 3.4.1 Il bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati viene accordato se:

    • a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall’allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati;

    • b. la quota di cosubstrati non agricoli non supera il 20 per cento rispetto alla massa fresca; e

    • c. non vengono utilizzate piante energetiche.

  • 3.4.2 I coadiuvanti organici utilizzati per stabilizzare i processi non vengono com­putati come cosubstrati agricoli fino a una percentuale annua dello 0,2 per cento della massa fresca totale utilizzata. Il loro impiego dev’essere documen­tato e motivato.

  • 3.4.3 L’importo del bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Bonus max. 20 % cosubstrati (ct./kWh)

< 50 kW

8

≤100 kW

7

≤500 kW

6

≤ 5 MW

2

> 5 MW

0

  • 3.5 Bonus per biomassa agricola senza cosubstrati

  • 3.5.1 Il bonus per biomassa agricola senza cosubstrati viene accordato se:

    • a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall’allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e

    • b. non vengono impiegati cosubstrati non agricoli e piante energetiche.

  • 3.5.2 I coadiuvanti organici utilizzati per stabilizzare i processi possono essere impiegati fino una percentuale annua dello 0,2 per cento della massa fresca totale utilizzata. Il loro impiego dev’essere documentato e motivato.

  • 3.5.3 L’importo del bonus per biomassa agricola senza cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Bonus 0 % cosubstrati (ct./kWh)

< 50 kW

16

≤100 kW

16

≤500 kW

8

≤ 5 MW

0

> 5 MW

0

4 Pagamenti parziali e conteggio

  • La rimunerazione è conteggiata per la fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base dell’importo del contributo dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 5.1.

5 Procedura di presentazione delle domande

  • 5.1 Domanda

  • La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

    • a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome del gestore e l’ubicazione dell’impianto;

    • b. descrizione del progetto che illustra se sono soddisfatte tutte le condi­zioni;

    • c. potenza nominale elettrica e termica;

    • d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista e calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;

    • e. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;

    • f. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;

    • g. notifica di messa in esercizio o prova che il progetto è pronto alla realiz­zazione e data di messa in esercizio prevista;

    • h. indicazioni relative a promozioni in corso o precedenti ai sensi dell’OPEn.

  • 5.2 Notifica di messa in esercizio

  • La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni se­guenti:

    • a. data di messa in esercizio;

    • b. eventuali modifiche rispetto al numero 5.1, se al momento della presen­tazione della domanda l’impianto non era ancora in esercizio;

    • c. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 OIBT7, inclusi verbali di misurazione e di verifica;

    • d. certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 OGOE8.

Ordinanza<br />sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili<br />(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn) | Lexipedia | Lexipedia