AS 2022 773
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 novembre 20151 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2
2 Gli aiuti finanziari per il sostegno a misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure.
Art. 10 cpv. 1
1 Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui realizzazione è prevista l’anno successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |