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AS 2022 773

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 novembre 20151 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

2 Gli aiuti finanziari per il sostegno a misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure.

Art. 10 cpv. 1

1 Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui realizzazione è prevista l’anno successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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