AS 2022 776
Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (OEEne)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1
1 Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.14.
Art. 12 cpv. 3
3 Si considerano automobili immatricolate per la prima volta le automobili per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV2) e che sono state immatricolate per la prima volta in Svizzera entro l’anno che precede il 31 maggio dell’anno precedente.
II
1 Gli allegati 1.1–1.3, 1.5, 1.12, 1.15, 1.16, 1.18, 1.22, 3.2 e 4.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2.14 secondo la versione qui annessa.
III
L’ordinanza del 19 maggio 20103 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 5
Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:
c. i seguenti altri prodotti:
i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.1, 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 20174 sull’efficienza energetica:
– frigoriferi con raccordo alla rete,
– asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete,
– nel caso di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda: scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di ≥ 150 litri e serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile di ≤ 500 litri,
– nel caso di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti: apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti,
– nel caso di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale: apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale,
– nel caso di refrigeratori aventi funzione di vendita diretta con raccordo alla rete: refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete,
– nel caso di set top box con raccordo alla rete: set top box complessi,
– piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete,
– macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Allegato 1.1
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete
N. 5
5 Disposizioni transitorie
I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.
Allegato 1.2
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Le lavatrici e le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.
Allegato 1.3
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete
N. 2
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II punto 1 del regolamento (UE) 932/2012 è inferiore a 42.
2.2 A partire dal 1° gennaio 2024 le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 con una potenza di asciugatura pari fino a 4 kg all’ora (programma standard per capi di cotone, a pieno carico) possono essere commercializzate e cedute solamente se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II punto 1 del regolamento (UE) 932/2012 è inferiore a 24.
2.3 A partire dal 1° gennaio 2024 le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 con una potenza di asciugatura superiore a 4 kg all’ora (programma standard per capi di cotone, a pieno carico) possono essere commercializzate e cedute solamente se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II punto 1 del regolamento (UE) 932/2012 è inferiore a 32.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.
Allegato 1.5
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.
Allegato 1.12
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici
N. 5
5 Disposizioni transitorie
I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.
Allegato 1.15
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi per l’accumulo dell’acqua calda
N. 2.2 e 2.3
2.2 Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 con un volume utile ≥ 150 litri possono essere commercializzati e ceduti solamente se la loro efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua non è inferiore ai valori ammessi per gli apparecchi di classe B conformemente all’allegato II punto 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/20135. Fanno eccezione gli scaldacqua da incasso con dimensioni conformi al sistema di misura svizzero (SMS).
2.3 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri possono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se le loro dispersioni non sono superiori ai valori consentiti per gli apparecchi della classe B di cui all’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.
Allegato 1.16
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti
N. 2.2
2.2 Dal 1° gennaio 2024 gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente con caldaia e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente conformemente all’allegato III del regolamento (UE) n. 813/2013 è superiore al 40 per cento. Fanno eccezione gli apparecchi per costruzioni militari e di protezione sotteranee.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente con caldaia e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.
Allegato 1.18
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale
N. 2
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2015/1188.
2.2 Dal 1° gennaio 2024 gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale, ad eccezione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale di cui al numero 1, possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2015/1188 non è inferiore al 39 per cento. Fanno eccezione i riscaldamenti per i banchi delle chiese.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale, ad eccezione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale di cui al numero 1, che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.
Allegato 1.22
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e di unità di alimentazione separate
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Le sorgenti luminose che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 agosto 2025.
Allegato 2.14
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete
1 Campo d’applicazione
Il presente allegato si applica a:
a. piani cottura professionali con raccordo alla rete;
b. forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) professionali con raccordo alla rete;
c. friggitrici professionali con raccordo alla rete.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
2.1 Dal 1° gennaio 2024 i piani cottura professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 lettera a possono essere ancora commercializzati e ceduti se si tratta di piani cottura a induzione o a infrarossi con riconoscimento della pentola non disattivabile a titolo permanente.
2.2 Dal 1° gennaio 2024 i forni aperti professionali per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e raccordo alla rete di cui al numero 1 lettera b possono essere ancora commercializzati e ceduti se dotati di accensione e spegnimento automatici attraverso una funzione di rilevamento del piatto.
2.3 Dal 1° gennaio 2024 le friggitrici professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 lettera c possono essere ancora commercializzate e cedute se la loro vasca ha un isolamento termico con un valore R minimo di 0,12 metri quadrati kelvin per watt. Eventuali zone fredde per prolungare la durata di vita dell’olio non devono essere isolate.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità le caratteristiche necessarie di cui al numero 2 degli apparecchi da cucina professionali con raccordo alla rete sono valutate in base ai documenti tecnici; i documenti tecnici devono spiegare il funzionamento delle caratteristiche necessarie e, nel caso delle friggitrici, specificare per l’isolamento termico della vasca il valore R in metri quadrati kelvin per watt a due cifre decimali e lo spessore dello strato di isolamento in millimetri.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa il sistema costruttivo e il funzionamento della caratteristica necessaria di un apparecchio da cucina professionale con raccordo alla rete.
4 Disposizioni transitorie
Gli apparecchi da cucina professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.
Allegato 3.2
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 3.2»
(art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
N. 3.3-3.5
3.3 Per la vendita su Internet il meccanismo di visualizzazione dell’etichettaEnergia è riportato in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni specificate nel numero 3.1.
3.4 L’etichettaEnergia può essere visualizzata mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedere all’etichettaEnergia è conforme alle specifiche di cui al numero 3.5. Con il primo clic o il primo movimento del cursore del mouse sull’immagine appare l’intera etichettaEnergia.
3.5 In caso di visualizzazione annidata l’immagine utilizzata per accedere all’etichettaEnergia è costituita da una freccia nel colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto sull’etichettaEnergia. La freccia riporta la classe di efficienza energetica del prodotto in bianco in caratteri di dimensione equivalente a quella del prezzo e si presenta in uno dei seguenti due formati:
Allegato 4.1
(art. 10, 11 e 12a)
Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 4.1»
(art. 10, 11 e 12)
N. 4.7.1
4.7.1 L’etichettaEnergia deve essere allestita utilizzando il numero di approvazione del tipo, il numero della scheda tecnica, il numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number, VIN) o il numero di matricola mediante lo strumento online messo a disposizione dall’UFE all’indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafica è quella dell’esempio figurante al numero 10.
N. 4.7.2
4.7.2 Se non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera, e l’etichettaEnergia non si può allestire mediante il VIN o il numero di matricola, l’etichettaEnergia deve essere allestita mediante uno strumento online anch’esso messo a disposizione dall’UFE, utilizzando i valori ricavati dal certificato di conformità secondo l’articolo 36 o 37 della direttiva (UE) 2018/8586. I dati per l’accesso a questo strumento online devono essere richiesti all’UFE dietro indicazione di una persona responsabile.
N. 4.7.4 lett. i
4.7.4 L’etichettaEnergia contiene in particolare i seguenti dati:
i. il valore target delle emissioni di CO2 ai sensi dell’articolo 17f capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 30 novembre 20127 sul CO2;
N. 7.1
7.1 Chi per nuove automobili, autofurgoni o trattori a sella leggeri mette a disposizione listini prezzi o un configuratore online deve specificare al loro interno, per ogni singolo veicolo, i valori di consumo energetico ai sensi dei numeri 1.1 e 1.2 e delle emissioni di CO2 ai sensi del numero 2. Nel caso delle automobili vanno altresì indicati la classe di efficienza energetica, il valore target delle emissioni di CO2 di cui all’articolo 17f capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sul CO2 e la media delle emissioni di CO2 ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera b.
N. 8
8 Veicoli funzionanti con più vettori energetici
8.1 Per i veicoli con motori policarburante che possono essere alimentati con vettori energetici differenti in vendita sull’intero territorio nazionale, le indicazioni relative al consumo di energia e alle emissioni di CO2 nonché il calcolo dell’equivalente benzina e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell’equivalente benzina per l’energia primaria.
8.2 Per i veicoli a trazione parzialmente elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, l’indicazione relativa al consumo di energia, il calcolo dell’equivalente benzina, il calcolo delle emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica sono forniti in base alla somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.
N. 10