Lexipedia

AS 2022 777

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 3 cpv. 2 lett. a)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali

Sommario (cifra 84)

84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno

Cifra 111 cpv. 2

2 I rifiuti possono essere riciclati nei forni per cemento soltanto se vi si prestano secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti (OPSR).

Cifra 721 cpv. 1 lett. a

1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammisti o meno a legna da ardere ai sensi dell’allegato 5:

  • a. legname di scarto ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a, se soddisfa i requisiti ai sensi dell’articolo 14a capoverso 2 OPSR;

Cifra 84

84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno

841 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali i pannelli di truciolato e di fibre di legno vengono prodotti con un procedimento a secco.

842 Applicabilità della cifra 81

1 Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

2 In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere riciclato se è idoneo per la valorizzazione termica secondo l’articolo 14a capoverso 2 OPSR.

843 Grandezze di riferimento

I valori limite d’emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:

  • a. negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente

    18 per cento (% vol.)

  • b. negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente,

    i cui gas di scarico sono trattati insieme ai gas di

    scarico delle presse

    18 per cento (% vol.)

844 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:

  • a. negli essiccatori di trucioli e fibre

    10 mg/m3

  • b. nelle presse

    10 mg/m3

  • c. nella lavorazione meccanica dei pannelli di legno

    5 mg/m3

845 Sostanze organiche

1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore sono indicate come carbonio totale e non devono superare i valori seguenti:

  • a. negli essiccatori di trucioli

    120 mg/m3

  • b. nelle presse

    70 mg/m3

3 Per gli essiccatori di fibre le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore, indicate come carbonio totale, devono essere limitate per quanto possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, ma ad almeno 100 mg/m3.

846 Formaldeide

Le emissioni di formaldeide non devono superare 10 mg/m3.

847 Ossidi di azoto

Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e biossido), indicati come diossido di azoto, non devono superare i valori seguenti:

  • a. negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente

    150 mg/m3

  • b. negli essiccatori di fibre riscaldati direttamente

    50 mg/m3

848 Sorveglianza

Nei gas di scarico deve essere continuamente misurato e registrato il tenore di:

  • a. sostanze organiche gassose;

  • b. ossidi di azoto.