AS 2022 777
Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
16 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 3 cpv. 2 lett. a)
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali
Sommario (cifra 84)
84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno
Cifra 111 cpv. 2
2 I rifiuti possono essere riciclati nei forni per cemento soltanto se vi si prestano secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti (OPSR).
Cifra 721 cpv. 1 lett. a
1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammisti o meno a legna da ardere ai sensi dell’allegato 5:
a. legname di scarto ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a, se soddisfa i requisiti ai sensi dell’articolo 14a capoverso 2 OPSR;
Cifra 84
84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno
841 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali i pannelli di truciolato e di fibre di legno vengono prodotti con un procedimento a secco.
842 Applicabilità della cifra 81
1 Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
2 In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere riciclato se è idoneo per la valorizzazione termica secondo l’articolo 14a capoverso 2 OPSR.
843 Grandezze di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:
a. negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente
18 per cento (% vol.)
b. negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente,
i cui gas di scarico sono trattati insieme ai gas di
scarico delle presse
18 per cento (% vol.)
844 Polvere
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:
a. negli essiccatori di trucioli e fibre
10 mg/m3
b. nelle presse
10 mg/m3
c. nella lavorazione meccanica dei pannelli di legno
5 mg/m3
845 Sostanze organiche
1 Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore sono indicate come carbonio totale e non devono superare i valori seguenti:
a. negli essiccatori di trucioli
120 mg/m3
b. nelle presse
70 mg/m3
3 Per gli essiccatori di fibre le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore, indicate come carbonio totale, devono essere limitate per quanto possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, ma ad almeno 100 mg/m3.
846 Formaldeide
Le emissioni di formaldeide non devono superare 10 mg/m3.
847 Ossidi di azoto
Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e biossido), indicati come diossido di azoto, non devono superare i valori seguenti:
a. negli essiccatori di trucioli riscaldati direttamente
150 mg/m3
b. negli essiccatori di fibre riscaldati direttamente
50 mg/m3
848 Sorveglianza
Nei gas di scarico deve essere continuamente misurato e registrato il tenore di:
a. sostanze organiche gassose;
b. ossidi di azoto.