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AS 2022 782

Ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 agosto 20131 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 48d capoverso 7 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952,

Art. 1 cpv. 2

Abrogato

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza non è applicabile alle prestazioni di appoggio nell’ambito dell’istruzione tecnica per:

  • a. le truppe di salvataggio e le truppe del genio nell’ambito delle opere d’istruzione;

  • b. le Forze aeree nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito.

Art. 4a Prestazioni senza sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione

Se la prestazione non presenta alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari, essa non può eccedere complessivamente un massimo di 42 000 giorni di servizio entro un periodo di tre anni.

Art. 5 cpv. 3 lett. a

3 La decisione d’autorizzazione delle domande compete:

  • a. al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su proposta del Comando Operazioni: per manifestazioni di particolare rilevanza politica; in particolare se:

    1. le prestazioni di appoggio avvengono senza sostanziali effetti sull’istruzione e l’allenamento delle persone impiegate,

    2. sono impiegati mezzi di sorveglianza aerotrasportati in occasione di manifestazioni e dimostrazioni, o

    3. sono impiegati agenti della Sicurezza militare;

Art. 9 cpv. 6

6 I richiedenti privati devono impegnarsi contrattualmente a versare una parte adeguata dell’eventuale introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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