AS 2022 782
Ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 agosto 20131 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 48d capoverso 7 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952,
Art. 1 cpv. 2
Abrogato
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza non è applicabile alle prestazioni di appoggio nell’ambito dell’istruzione tecnica per:
a. le truppe di salvataggio e le truppe del genio nell’ambito delle opere d’istruzione;
b. le Forze aeree nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito.
Art. 4a Prestazioni senza sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione
Se la prestazione non presenta alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari, essa non può eccedere complessivamente un massimo di 42 000 giorni di servizio entro un periodo di tre anni.
Art. 5 cpv. 3 lett. a
3 La decisione d’autorizzazione delle domande compete:
a. al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su proposta del Comando Operazioni: per manifestazioni di particolare rilevanza politica; in particolare se:
le prestazioni di appoggio avvengono senza sostanziali effetti sull’istruzione e l’allenamento delle persone impiegate,
sono impiegati mezzi di sorveglianza aerotrasportati in occasione di manifestazioni e dimostrazioni, o
sono impiegati agenti della Sicurezza militare;
Art. 9 cpv. 6
6 I richiedenti privati devono impegnarsi contrattualmente a versare una parte adeguata dell’eventuale introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |