AS 2022 787
Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza
nel settore dell’energia
(OE-En)
(OE-En)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia è modificata come segue:
Ingresso
visto l’articolo 42 capoverso 2 della legge del 23 dicembre 20112 sul CO2;
visto l’articolo 28 della legge del 1° ottobre 20103 sugli impianti di accumulazione (LImA);
visto l’articolo 52a della legge del 22 dicembre 19164 sulle forze idriche;
visto l’articolo 61 della legge del 30 settembre 20165 sull’energia (LEne);
visto l’articolo 83 della legge del 21 marzo 20036 sull’energia nucleare;
visti gli articoli 3a e 3b della legge del 24 giugno 19027 sugli impianti elettrici;
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20078 sull’approvvigionamento elettrico;
visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19639 sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l’articolo 55 della legge del 24 gennaio 199110 sulla protezione delle acque;
visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 199111 sulla radioprotezione;
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199712 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 2 cpv. 2
2 Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di:
a. contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di un serbatoio geotermico;
b. contributi per l’impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore;
c. garanzie per la geotermia.
Art. 13a lett. b
L’UFE e la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:
b. all’immissione di energia di rete e al consumo proprio;
Art. 14a Emolumenti nel settore della geotermia
1 L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di:
a. un contributo d’investimento per la prospezione di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. a LEne);
b. un contributo d’investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. b LEne);
c. un contributo per l’impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore (art. 34 cpv. 2 legge sul CO2).
2 L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 1 LEne).
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |