AS 2022 797
Ordinanza del DDPS concernente gli animali dell’esercito
Preambolo
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
ordina:
I
L’ordinanza del DDPS del 27 marzo 20141 concernente gli animali dell’esercito è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 In tutta l’ordinanza «BLEs» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «S vet Es».
2 In tutta l’ordinanza «verbale di stima» è sostituito con «verbale».
Art. 1 Organo competente
Il Servizio veterinario dell’esercito (S vet Es) è competente per l’acquisto, il noleggio e la vendita degli animali dell’esercito.
Art 2 cpv. 2
2 Vi annota le informazioni seguenti:
a. per i cavalli dell’esercito:
dati relativi al proprietario,
dati relativi al cavallo (nome, sesso, anno di nascita, altezza al garrese, colore, numero dello zoccolo, numero ID, numero del transponder, UELN [Universal Equine Life Number]),
tipo di ispezione,
data dell’ispezione,
tare e difetti,
ferratura,
valore di stima,
stato maggiore o unità,
perito;
b. per i cani dell’esercito:
generalità e incorporazione del conducente del cane dell’esercito,
foto del cane dell’esercito,
dati relativi al cane dell’esercito (nome di richiamo, nome, razza, data della cucciolata, sesso, numero del cane di servizio, numero di transponder),
addestramento del cane dell’esercito (cane da salvataggio, cane da difesa, cane da ricerca),
servizi, impieghi (data, tipo e luogo del servizio, truppa, numero di giorni di servizio, firma del comandante o del capo del distaccamento),
tipo di ispezione,
data dell’ispezione,
tare e difetti,
esami (data, organizzazione, categoria, rango, qualificazione/A/B/C/totale, riuscito/non riuscito, firma del responsabile degli esami o del giudice d’esame).
Art. 3 Disposizioni generali relative all’acquisto di cavalli dell’esercito
1 I cavalli e i muli possono essere acquistati per il servizio in qualità di cavalli dell’esercito se sono vaccinati secondo le direttive del S vet Es.
2 Possono essere acquistati giumente e castroni.
3 Per quanto riguarda i cavalli del treno maschi e i muli la castrazione deve risalire ad almeno sei mesi prima.
4 Non sono acquistati cavalli affetti da ticchi.
Art. 4 Disposizioni particolari relative all’acquisto di cavalli da sella
1 Come cavalli da sella sono acquistati unicamente i castroni e le giumente della razza mezzo sangue svizzera. Devono avere almeno tre anni e godere di buona salute, presentare un’andatura corretta, essere robusti, essere impiegabili in maniera polivalente e avere un carattere equilibrato.
2 In via eccezionale possono essere acquistati stalloni. I costi della castrazione sono a carico del venditore.
Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. h e i
1 Come cavalli del treno sono acquistati cavalli della razza del Giura e muli che si adattano soprattutto alla soma. Devono anche poter essere attaccati singolarmente e cavalcati. Sono inoltre richiesti:
h. un’altezza al garrese per i muli di 151–158 cm;
i. un’età minima di quattro anni al momento dell’ispezione di garanzia per i cavalli della razza del Giura, cinque anni per i muli; per entrambi l’età massima è sette anni;
Art. 9 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3, c nonché 4 lett. g
1 I cavalli possono essere noleggiati per il servizio in qualità di cavalli dell’esercito se:
b. hanno un’altezza al garrese di:
151–160 cm per i cavalli della razza del Giura e i muli,
Abrogato
c. sono stati sottoposti alle vaccinazioni secondo le direttive del S vet Es;
4 Sono esclusi dal servizio militare:
g. Abrogata
Art. 10 cpv. 3
3 Il S vet Es organizza il trasporto dei cavalli fino al luogo in cui si svolge la stima e ritorno. Le spese di trasporto sono a carico della Base logistica dell’esercito.
Art. 14 cpv. 4
4 Le spese di trasporto sono a carico del locatore.
Art. 15 cpv. 2
2 Devono essere presentati con una ferratura adatta al servizio. Le ferrature difettose devono essere annotate nel verbale e sulla lista di fornitura dei cavalli. Il S vet Es rimborsa ai militari le spese per la ferratura; si fonda sui prezzi raccomandati dall’Associazione professionale dei fabbri maniscalchi.
Art. 18 Ammontare dell’indennità di nolo
Per gli animali dell’esercito noleggiati in servizio militare sono versate le seguenti indennità di nolo:
a. 40 franchi per cavallo e giorno;
b. 8 franchi per cane e giorno.
Art. 19 cpv. 1
1 Il diritto all’indennità di nolo inizia, per gli animali dell’esercito che prestano servizio, con la presa in consegna e termina il giorno della restituzione. Sono indennizzati soltanto i giorni di servizio effettivamente prestati.
Art. 21 cpv. 1 lett. b e c nonché 2 lett. d
1 Sono dichiarati non idonei come cavalli dell’esercito segnatamente:
b. i cavalli affetti da malattie croniche;
c. i cavalli affetti da cecità o semicecità.
2 Sono dichiarati non idonei come cani dell’esercito segnatamente i cani:
d. affetti da malattie croniche.
Art. 26 Indennità in caso di incapacità lavorativa del cavallo dell’esercito
1 In caso di incapacità lavorativa totale di un cavallo dell’esercito dopo la restituzione, per la durata del trattamento dell’animale è versata ai militari un’indennità di nolo secondo l’articolo 18.
2 In caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità di nolo è proporzionalmente ridotta.
Art. 33 Trasferimenti
1 Gli animali dell’esercito ammalati o feriti, che non possono essere curati presso la truppa oppure ripresi dai militari, devono essere ricoverati in un’infermeria o in una clinica veterinaria designata dal Centro di competenza del servizio veterinario e degli animali dell’esercito (CC S vet e anim Es) oppure ricevere un’altra assistenza adeguata.
2 Se il CC S vet e anim Es ordina il trasferimento, l’esercito assume le spese per il trasporto di andata e ritorno.
Art. 35 cpv. 1 e 4
1 Nelle scuole reclute con animali dell’esercito, agli ufficiali del treno, agli ufficiali veterinari e agli ufficiali medici veterinari è assegnato su richiesta un cavallo da sella dell’esercito.
4 I propri cavalli da sella devono essere trasportati da questi ufficiali. Le spese sono a carico dell’esercito.
Art. 37 cpv. 1
1 Gli ufficiali del treno, gli ufficiali veterinari e gli ufficiali medici veterinari possono acquistare dal S vet Es un cavallo da sella se soddisfano le condizioni seguenti:
a. devono ancora prestare almeno 60 giorni di servizio;
b. sono incorporati in una colonna del treno, nella compagnia veterinaria o nello stato maggiore del gruppo veterinario e animali dell’esercito 13 (gr vet e anim Es 13).
Art. 39 Vendita di cani dell’esercito
1 I conducenti di cani possono acquistare dal S vet Es un cane dell’esercito se soddisfano le condizioni seguenti:
a. devono ancora prestare almeno quattro servizi di perfezionamento della truppa completi;
b. sono incorporati nelle compagnie di conducenti di cani.
2 Chi intende acquistare un cane dell’esercito deve dimostrare di poter prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell’animale. Il S vet Es può controllare le condizioni di custodia prima della vendita e durante il periodo dell’obbligo di custodia.
Inserire prima del titolo della sezione 11
Art. 39a Diritto di ricupera
Se le condizioni contrattuali non sono soddisfatte, l’animale dell’esercito può essere ricuperato in ogni momento.
Art. 41 cpv. 2 e 3
2 Assolvere allenamenti ed esami fuori del servizio secondo le direttive del comando superiore costituisce il presupposto per il diritto all’indennità per i cani dell’esercito di al massimo 600 franchi all’anno.
3 È versato un contributo di 7 franchi per cavallo e per giorno per i cavalli, il cui numero è stabilito per contratto, pronti all’impiego in qualsiasi momento per scuole e corsi dell’esercito e messi a disposizione in funzione delle necessità.
Art. 43 cpv. 1 lett. b–d e 2
1 L’obbligo di custodia per contratto si estingue se il militare:
b. non è più incorporato in una colonna del treno, nella compagnia veterinaria o nello stato maggiore del gr vet e anim Es 13;
c. non è più incorporato in una compagnia di conducenti di cani;
d. ha acquistato un cavallo del treno o un mulo ed è stato promosso al grado di sottufficiale superiore o ufficiale;
2 Per i casi di cui al capoverso 1 lettere e–g occorre concordare una partecipazione contrattuale dei militari alle spese per l’animale dell’esercito oppure un diritto di
ricupera da parte dell’esercito.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | Dipartimento federale della difesa, Viola Amherd |