AS 2022 798
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
visto l’articolo 135 lettere c e cbis dell’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2,
ordina:
I
Gli allegati 4a e 5 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga |
(art. 28 cpv. 1)
Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 4a»
(art. 28)
N. 2.1 lett. g
2 Peso a vuoto medio
2.1 Automobili
Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:
g. 2021:
1693 kg.
N. 2.2 lett. d
2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri
Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta era nel:
d. 2021:
2094 kg.
(art. 29 cpv. 1)
Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO2)
N. 3 lett. e
3 Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti
Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale per ogni grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti:
e. per l’anno di riferimento 2023:
101 franchi.