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AS 2022 798

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 135 lettere c e cbis dell’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2,

ordina:

I

Gli allegati 4a e 5 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

(art. 28 cpv. 1)

Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 4a»

(art. 28)

N. 2.1 lett. g

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili
  • Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

    • g. 2021:

      1693 kg.

N. 2.2 lett. d

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri
  • Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta era nel:

    • d. 2021:

      2094 kg.

(art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO2)

N. 3 lett. e

3 Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti

Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale per ogni grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti:

  • e. per l’anno di riferimento 2023:

    101 franchi.