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AS 2022 799

Ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 9 giugno 20061 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari è modificata come segue:

Art. 24 Idoneità dal profilo della salute

1 La verifica dell’idoneità dal profilo della salute serve a provare che le esigenze specifiche di una funzione che vengono poste alla salute e sono necessarie all’esercizio sicuro di un impianto nucleare sono adempiute, quali una sufficiente percettività, idoneità al lavoro a turni e nessuna dipendenza da sostanze psicotrope.

2 Un medico esamina ogni anno se il personale di impianti nucleari sia idoneo dal profilo della salute. Se non si tratta di uno specialista in medicina del lavoro, il medico trasmette il risultato dell’esame a uno specialista di tale settore.

3 Lo specialista in medicina del lavoro valuta, sulla base degli esami effettuati, l’idoneità del personale dal profilo della salute. Esso trasmette tale valutazione al titolare della licenza.

4 Il titolare della licenza integra la valutazione di medicina del lavoro nella documentazione di cui all’articolo 37. Fondandosi su di essa, decide in merito all’idoneità del personale dal profilo della salute e registra il risultato nella documentazione.

5 L’IFSN può consultare la documentazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr