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AS 2022 8

AS 2022 8

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Modifica del 13 gennaio 2022

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 32 dell’ordinanza del 27 agosto 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 14 gennaio 2022 alle ore 18.004.

13 gennaio 2022 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.231.176.72 4 Pubblicazione urgente del 14 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-4321 RU 2022 8

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali RU 2022 8 in relazione alla situazione in Ucraina. O

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