AS 2022 804
Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 aprile 20141 sulle banche è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3–5
3 Partendo dalla categoria 5, ogni banca rientra nella categoria più alta di cui all’allegato 3 della quale raggiunge almeno tre valori soglia.
4 In singoli casi motivati la FINMA può procedere a categorizzazioni che derogano dai valori soglia.
5 Almeno ogni cinque anni il Dipartimento federale delle finanze verifica d’intesa con la FINMA i valori soglia dei criteri di cui al capoverso 2 lettere a–c. A tal fine si orienta all’evoluzione a lungo termine della somma dei valori di tutte le banche in Svizzera in relazione al criterio corrispondente e propone al Consiglio federale eventuali adeguamenti.
Art. 12 cpv. 2bis
2bis La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all’articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.
Titolo dopo l’art. 42
Capitolo 4a: Depositi privilegiati e depositanti privilegiati
Art. 42a Depositi privilegiati
(art. 37a cpv. 1 e 7 LBCR)
1 Le seguenti pretese dei depositanti di cui all’articolo 42c sono considerate depositi privilegiati:
a. i crediti nei confronti di una banca che:
sono allibrati come saldo su conti della banca ed espressi in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale, o
sono espressi in oro, argento, platino o palladio e per i quali il depositante vanta un diritto esclusivo o alternativo a una prestazione in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale;
b. le obbligazioni di cassa della banca allibrate come tali nel suo bilancio e depositate presso la banca a nome del depositante;
c. i pagamenti commissionati dal depositante nel traffico dei pagamenti ancora pendenti presso la banca o sul suo conto presso un ufficio di compensazione o una banca corrispondente al momento dell’ordine di una misura di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell’ordine di fallimento della banca, anche se sono già stati addebitati al conto del depositante;
d. i pagamenti eseguiti nel traffico dei pagamenti a favore di un depositante che sono giunti presso una banca o sul suo conto presso un ufficio di compensazione o una banca corrispondente prima dell’ordine di una misura di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell’ordine di fallimento della banca, anche se non sono ancora stati accreditati al conto del depositante.
2 Sono considerati allibrati su conti ai sensi del capoverso 1 lettera a numero 1 anche i depositi a termine e i depositi overnight.
3 Non sono considerati depositi privilegiati in particolare:
a. i crediti a titolo del portatore;
b. le obbligazioni di cassa non depositate presso la banca;
c. le domande di risarcimento del danno contrattuali ed extracontrattuali, come le richieste di risarcimento per valori depositati non esistenti secondo l’articolo 16 LBCR;
d. le pretese o le richieste di risarcimento legate a derivati;
e. gli averi non rivendicati;
f. i crediti nei confronti della banca che non provengono dall’attività bancaria.
Art. 42b Importo privilegiato
(art. 37a cpv. 1 e 7 nonché 37b cpv. 1 LBCR)
1 Per stabilire l’ammontare dell’importo privilegiato secondo l’articolo 37a capoverso 1 LBCR dei depositi privilegiati si sommano i singoli saldi a favore del depositante, compresi gli interessi maturati.
2 Non possono essere presi in considerazione le ipoteche, i prestiti o gli scoperti di altri conti né gli interessi e gli emolumenti a favore della banca non allibrati, indipendentemente dalla loro maturazione, esigibilità o scadenza.
Art. 42c Depositanti privilegiati
(art. 37a cpv. 7 LBCR)
1 Sono considerati depositanti privilegiati la parte contraente autorizzata in base al rapporto di credito con la banca o il depositante dell’obbligazione di cassa iscritti nei libri della banca al momento dell’ordine di una misura di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell’ordine di fallimento della banca.
2 Non sono considerati depositanti privilegiati:
a. gli intermediari finanziari secondo la LBCR, la legge del 15 giugno 20182 sugli istituti finanziari (LIsFi) e la legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi (LICol);
b. le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori;
c. i clienti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale come gli intermediari finanziari o le imprese di assicurazione di cui alle lettere a e b;
d. le banche centrali;
e. le fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (fondazioni del pilastro 3a) e le fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio (fondazioni di libero passaggio);
f. i clienti delle società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFI.
3 Se una pluralità di persone ha diritto a un credito, questa è considerata un depositante a sé stante, indipendente dalle singole persone che costituiscono tale pluralità. La pluralità di persone può far valere l’importo massimo di cui all’articolo 37a capoverso 1 LBCR soltanto una volta per l’intera pluralità di persone.
4 Un depositante che detiene depositi privilegiati presso un ufficio estero della banca è considerato, per questi depositi, un depositante a sé stante e indipendente.
Art. 42d Crediti privilegiati di fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio
(art. 37a cpv. 5 LBCR)
1 Le banche che detengono investimenti di denaro di una fondazione del pilastro 3a o di una fondazione di libero passaggio devono chiederle una conferma scritta in cui attesta di documentare la ripartizione dei depositi privilegiati degli intestatari della previdenza e degli assicurati qualora detenga investimenti di denaro in più banche.
2 Le pretese in materia di previdenza dell’intestatario della previdenza nei confronti di diverse fondazioni del pilastro 3a o di fondazioni di libero passaggio che detengono depositi presso la stessa banca non vengono cumulate.
Inserire dopo il titolo del capitolo 5
Art. 42e Adesione all’autodisciplina
(art. 37h cpv. 1 LBCR)
La banca deve presentare al responsabile della garanzia dei depositi la richiesta di adesione almeno tre mesi prima dell’accettazione di depositi privilegiati.
Art. 42f Prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi
(art. 37h cpv. 3 lett. c n. 2 LBCR)
Le banche delle categorie 4 e 5 possono concedere al responsabile della garanzia dei depositi prestiti in contanti per assicurare i loro impegni contributivi.
Art. 42g Lavori preparatori: disposizioni generali
(art. 37h cpv. 3 lett. d e 4 LBCR)
Per garantire la possibilità di allestire il piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento conformemente alle disposizioni della LBCR, le banche devono compiere, nel quadro della loro ordinaria attività, i preparativi seguenti:
a. infrastruttura: assicurano la disponibilità di un sistema informatico adeguato al numero dei depositanti e del personale necessario. Deve essere garantito che eventuali contratti di prestazione di servizi in questo ambito siano mantenuti;
b. processi: definiscono processi standardizzati che garantiscono, in particolare, la possibilità di contattare i depositanti, di ottenere le loro istruzioni per il pagamento e di elaborarle entro i termini fissati dalla legge;
c. elenco dei depositanti: gestiscono un elenco dei depositanti (art. 42i cpv. 1) che consente all’incaricato dell’inchiesta, all’incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento (mandatario) di stabilire, entro 72 ore dall’ordine di una misura di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dall’ordine di fallimento della banca, i depositi garantiti di ciascun depositante;
d. elenco riepilogativo: tengono un elenco riepilogativo dei depositi privilegiati che non rientrano tra i depositi garantiti (art. 42i cpv. 2). I depositi detenuti presso uffici esteri devono essere esposti per ciascuna Giurisdizione come saldo complessivo dei depositi privilegiati.
Art. 42h Lavori preparatori: disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica e piccole banche
1 Le banche di rilevanza sistemica non sono tenute a procedere ai lavori preparatori di cui all’articolo 42g lettere a e b. Devono, invece, elaborare un piano che dimostri come possano soddisfare i requisiti di cui all’articolo 42g lettere a e b in caso di fallimento di un risanamento. Nel quadro del risanamento la FINMA stabilisce per ciascuna banca, in base allo sviluppo concreto del risanamento, il momento a partire dal quale la banca deve soddisfare i requisiti indicati nel piano. A tal fine tiene conto del modello aziendale e della situazione in merito alla liquidità della banca nonché del numero di depositanti interessati;
2 Le banche con meno di 2500 depositanti devono tenere soltanto un elenco dei depositanti e un elenco riepilogativo.
Art. 42i Elenco dei depositanti ed elenco riepilogativo
(art. 37h cpv. 4 lett. c e d LBCR)
1 L’elenco dei depositanti presenta lo stato di tutti i depositi garantiti detenuti dai singoli depositanti presso gli uffici svizzeri della banca.
2 Nell’elenco riepilogativo sono riportati i depositi privilegiati che non rientrano tra i depositi garantiti; essi comprendono:
a. i depositi di cui all’articolo 37a capoverso 1 LBCR allibrati presso un ufficio estero della banca;
b. i depositi di cui all’articolo 37a capoverso 5 LBCR;
c. i depositi di cui all’articolo 42a capoverso 1 lettere c e d.
3 Il responsabile della garanzia dei depositi definisce il formato dell’elenco dei depositanti.
Art. 43 Piano di pagamento
(art. 37j LBCR)
1 Il mandatario designato dalla FINMA non è tenuto a verificare i crediti da iscrivere nel piano di pagamento in base all’elenco dei depositanti. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento.
2 In presenza di indizi secondo i quali la contabilità non sia stata tenuta in modo regolare, il mandatario può sollecitare i depositanti a comprovare la legittimità del loro credito.
Art. 44 Pagamento dei depositi privilegiati
(art. 37b cpv. 1 e 37j LBCR)
1 Il mandatario paga ai depositanti i depositi privilegiati in base al piano di pagamento.
2 Se i fondi disponibili non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, il pagamento dei depositi privilegiati è effettuato proporzionalmente.
3 I crediti costituiti in pegno a terzi, i crediti la cui garanzia è stata ceduta o i crediti su conti di garanzia della pigione sono pagati se l’avente diritto vi acconsente o se il pagamento è ammesso per legge o per contratto.
4 I crediti delle fondazioni del pilastro 3a e di libero passaggio sono pagati alle rispettive fondazioni.
Inserire prima del titolo del capitolo 6
Art. 44a Informazione del responsabile della garanzia dei depositi
(art. 37i LBCR)
1 L’informazione di cui all’articolo 37i LBCR da parte della FINMA al responsabile dalla garanzia dei depositi è fornita, se possibile, in anticipo.
2 Il responsabile della garanzia dei depositi assicura la tutela della confidenzialità e disciplina la gestione dei conflitti d’interesse.
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 63a Operazioni di copertura relative a obbligazioni soggette a bail-in
(art. 30b cpv. 8 LBCR)
Gli impegni derivanti da operazioni di copertura relative all’emissione di obbligazioni soggette a bail-in non devono essere presi in considerazione nel calcolo del limite massimo del 5 per cento di cui all’articolo 30b capoverso 8 LBCR.
Titolo prima dell’art. 64
Sezione 2: Capacità di risanamento e di liquidazione
Art. 64 cpv. 5
5 Al momento della presentazione, una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale secondo l’articolo 124 OFoP7 documenta le misure predisposte o attuate per adempiere i criteri indicati nell’articolo 65a capoverso 2 relativi alla capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero.
Art. 65 Mantenimento della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
(art. 9 e 25–37k LBCR)
Una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale secondo l’articolo 124a OFoP8 deve mantenere la sua capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero.
Art. 65a Valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
(art. 9 e 25–37k LBCR)
1 Sulla base della documentazione presentata, la FINMA valuta annualmente la capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero della banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale.
2 La FINMA procede alla valutazione basandosi in particolare sui seguenti criteri:
a. la banca ha una struttura organizzativa che agevola il risanamento e la liquidazione;
b. la banca ha stabilito procedure che le permettono di compensare le perdite generate dalle singole unità del gruppo finanziario con misure di ricapitalizzazione;
c. la banca è costantemente in grado di valutare il fabbisogno di liquidità in caso di risanamento o liquidazione e di analizzare le possibilità per la copertura del relativo fabbisogno, garantendo la gestione delle garanzie disponibili nel gruppo finanziario;
d. la banca garantisce la continuità operativa in caso di risanamento;
e. la banca garantisce l’accesso alle infrastrutture del mercato finanziario in caso di risanamento;
f. la banca organizza i finanziamenti verticali all’interno del gruppo a condizioni applicate a terzi e non gestisce finanziamenti orizzontali importanti all’interno del gruppo;
g. la banca è costantemente in grado di eseguire immediatamente le necessarie valutazioni e rendicontazioni nell’eventualità di un risanamento;
h. la banca garantisce i presupposti operativi per il risanamento attraverso una riduzione dei crediti o la conversione di capitale di terzi in capitale proprio con la partecipazione dei creditori;
i. la banca dispone di una strategia con diverse opzioni di ristrutturazione del modello aziendale.
Art. 65b Misure della FINMA in caso di ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
(art. 9 e 25–37k LBCR)
1 Se constata ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale, la FINMA fissa un termine entro il quale eliminarli. Se la banca non li elimina entro il termine fissato, la FINMA può stabilire per le unità di cui all’articolo 124 capoverso 3 lettere b–d OFoP9 quanto segue:
a. fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite secondo l’articolo 133 OFoP;
b. un supplemento secondo l’articolo 25 capoverso 1 OLiq10, se l’ostacolo concerne il criterio di cui all’articolo 65a capoverso 2 lettera c.
2 Per la valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione e la determinazione di misure, la FINMA può consultare autorità estere in materia di vigilanza e di insolvenza e tenere conto della loro valutazione.
Titolo prima dell’art. 66
Sezione 3: Informazione del pubblico
Art. 66
La FINMA pubblica annualmente la sua valutazione della pianificazione d’emergenza e del piano di stabilizzazione delle banche di rilevanza sistemica nonché della capacità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale e informa sullo stato del piano di liquidazione. A tal fine fornisce informazioni sugli accertamenti di rilievo.
Titolo dopo l’art. 66
Sezione 4:
Società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera
Art. 66a Capitale e liquidità
(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR)
1 Le società del gruppo importanti di una banca di rilevanza sistemica con sede in Svizzera devono avere un’adeguata dotazione di capitale e liquidità.
2 La FINMA ne stabilisce l’importo tenendo conto della durata presumibile del risanamento e considerando l’entità e il tipo dei servizi importanti da fornire durante il risanamento.
Art. 66b Organizzazione
(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR)
Gli organi direttivi delle società del gruppo importanti di una banca di rilevanza sistemica che hanno sede in Svizzera devono essere occupati in modo da evitare possibilmente conflitti d’interesse e garantire gli interessi della società del gruppo importante in caso di conflitto d’interesse all’interno del gruppo finanziario.
Art. 66c Garanzia della fornitura durevole di servizi
(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR)
Le società del gruppo importanti di una banca di rilevanza sistemica che hanno sede in Svizzera devono essere organizzate in modo da poter continuare a fornire i loro servizi importanti a favore del gruppo finanziario anche in caso di risanamento o liquidazione. Devono in particolare:
a. inventariare questi servizi in un elenco delle prestazioni;
b. concepire i contratti con i fornitori esterni di servizi che sono in relazione con questi servizi in modo che resistano a un risanamento o un fallimento nonché garantire la possibilità di trasferire i contratti;
c. limitare, attraverso misure adeguate, le dipendenze da fornitori interni ed esterni di servizi con sede all’estero.
Art. 69a Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2022
1 Le banche devono aver adempiuto l’obbligo di cui all’articolo 37h capoverso 3 lettera c LBCR concernente il deposito sotto forma di titoli o di contanti oppure la concessione di prestiti in contanti entro 11 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2022.
2 Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono presentare la documentazione di cui all’articolo 64 capoverso 5 la prima volta a fine giugno 2024.
II
L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 2 cpv. 2 e 3)
Categorizzazione delle banche
Criteri e valori soglia in mia. di fr. | ||||
|---|---|---|---|---|
Categoria | Totale di bilancio | Patrimoni gestiti | Depositi privilegiati | Fondi propri minimi |
1 | > 280 | > 1625 | > 32 | > 20 |
2 | > 115 | > 815 | > 21,5 | > 2 |
3 | > 17 | > 32,5 | > 0,53 | > 0,25 |
4 | > 1,125 | > 3,25 | > 0,105 | > 0,05 |
5 | < 1,125 | < 3,25 | < 0,105 | < 0,05 |