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AS 2022 813

Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 novembre 20151 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 7

7 Il DATEC concorda con l’organo esecutivo di cui al capoverso 2 lettera a l’entità delle attività di sorveglianza del mercato.

Art. 21a Finanziamento

I costi per l’esecuzione della sorveglianza del mercato da parte dell’organo esecutivo di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettera a sono a carico del DATEC, se non coperti dagli emolumenti riscossi dall’organo esecutivo sulla base della presente ordinanza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr