AS 2022 813
Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 novembre 20151 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 7
7 Il DATEC concorda con l’organo esecutivo di cui al capoverso 2 lettera a l’entità delle attività di sorveglianza del mercato.
Art. 21a Finanziamento
I costi per l’esecuzione della sorveglianza del mercato da parte dell’organo esecutivo di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettera a sono a carico del DATEC, se non coperti dagli emolumenti riscossi dall’organo esecutivo sulla base della presente ordinanza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |