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AS 2022 82

Ordinanza del Consiglio della SUFFP sulle offerte di formazione e i titoli della Scuola universitaria federale per la formazione professionale e sull’ammissione alle offerte di formazione (Ordinanza sugli studi SUFFP)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del Consiglio della SUFFP sulle offerte di formazione e i titoli della Scuola universitaria federale per la formazione professionale e sull’ammissione alle offerte di formazione (Ordinanza sugli studi SUFFP)

Modifica del 18 novembre 2021

Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP) ordina:

I L’ordinanza del 22 giugno 20101 sugli studi SUFFP è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del Consiglio della SUFFP sulle offerte di formazione e i titoli della SUFFP e sull’ammissione alle offerte di formazione (Ordinanza sugli studi SUFFP)

Art. 1 lett. b, dbis ed e La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) offre le seguenti formazioni: b. Concerne soltanto il testo francese dbis. cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base (art. 46 cpv. 3 OFPr); e. cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale e a titolo accessorio (art. 13 cpv. 1 lett. b dell’or- dinanza del DEFR dell’11 settembre 20172 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori [OERic-SSS]);

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Art. 4 cpv. 1 lett. bbis 1 Coloro che si qualificano con successo sono autorizzati a portare il titolo corrispon- dente alla qualifica: bbis. «docente diplomato di educazione fisica nella formazione professionale di base» se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base;

Art. 5 Garanzia della qualità Sulla base di un metodo standard, il direttore della SUFFP provvede a una garanzia della qualità sistematica e periodica di tutte le offerte di formazione

Art. 6 cpv. 2 2 Per l’ammissione ai cicli di studio con diploma sono necessari un titolo di maturità professionale, maturità specializzata o maturità liceale oppure la prova di una quali- fica equivalente.

Art. 7 Durata dei cicli di formazione e punti di credito 1 La durata dei cicli di formazione secondo l’articolo 1 lettere a-e è stabilita sulla base delle seguenti disposizioni: a. articoli 45–47 OFPr; b. articolo 13 capoverso 1 lettera b OERic-SSS3. 2 Il ciclo di studio bachelor BSc prevede 180 crediti ETCS, il ciclo di studio master MSc 120 crediti ETCS. 3 La durata regolamentare degli studi ammonta a otto semestri per il ciclo di studio bachelor BSc e a sei semestri per il ciclo di studio master MSc. La durata regolamen- tare degli studi può essere superata di sei semestri al massimo. 4 In presenza di motivi gravi il responsabile nazionale di dipartimento della SUFFP può, su richiesta dello studente, autorizzare una proroga della durata degli studi oltre la durata massima secondo il capoverso 3.

Art. 9 Date dei semestri Il direttore della SUFFP stabilisce le date dei semestri della SUFFP. A riguardo, prende in considerazione le date dei semestri delle altre scuole universitarie svizzere.

3 RS 412.101.61

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Art. 11 cpv. 2 2 La SUFFP decide l’ex-matricolazione o la revoca dell’iscrizione di una persona se quest’ultima: a. è stata immatricolata o iscritta per errore oppure sulla base di dati non veritieri; b. non ha superato l’esame di modulo o il lavoro finale nemmeno alla seconda ripetizione; c. ha raggiunto la durata massima degli studi oppure non ha presentato o ha pre- sentato in ritardo la richiesta di proroga degli studi o se quest’ultima è stata respinta; oppure d. è stata esclusa da lezioni, corsi o procedure d’esame per motivi disciplinari.

Art. 13 cpv. 1 e 2 lett. d 1 Ogni ciclo di formazione e ciclo di formazione continua è composto da uno o più moduli.

2 La descrizione dei moduli contiene le indicazioni seguenti:

d. offerte di formazione previste o campi tematici previsti;

Art. 15 Obbligo di presenza 1 Il direttore stabilisce un eventuale obbligo di presenza alle lezioni nelle descrizioni dei moduli. 2 Se uno studente non adempie l’obbligo di presenza per motivi gravi, può compensare le lezioni non frequentate. Sono considerati motivi gravi in particolare l’infortunio, la malattia oppure il decesso di un famigliare stretto. 3 Se le lezioni non vengono compensate o in assenza di motivi gravi, il rispettivo modulo deve essere ripetuto alla prossima scadenza possibile.

Art. 19 cpv. 3

3 La ripetizione di un esame di modulo deve avvenire alla prossima data d’esame

ordinaria.

Art. 21 cpv. 1 e 3 1 I singoli esami di modulo e il lavoro finale sono valutati con una nota in base alla seguente scala: A = eccellente B = ottimo C = buono D = soddisfacente E = sufficiente FX = non superato F = non superato, con carenze sostanziali

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3 I risultati sono comunicati allo studente per scritto entro un mese dall’esame.

Art. 23 Abrogato

Art. 24 cpv. 2

2 Le pagelle e le decisioni d’esame sono conservate per dieci anni.

Sezione 6 (art. 25–27) Abrogata

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.

18 novembre 2021 In nome del Consiglio della SUFFP Il presidente, Adrian Wüthrich

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