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AS 2022 824

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Art. 12a cpv. 3 lett. a

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

  • a. al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 se questi beni sono solo in transito attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;

Art. 12b Scambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi

1 Sono vietati gli scambi, l’intermediazione e il trasporto, incluso il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa con o verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.

2 Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

3 La fornitura dei servizi di cui al capoverso 2 per navi che hanno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 il cui prezzo di acquisto superava il limite massimo fissato nell’allegato 28 alla data di conclusione del contratto è vietata nei 90 giorni successivi alla data di scarico di tali beni se l’operatore responsabile del trasporto sapeva o aveva motivo di ritenere che alla data di conclusione del contratto tali beni erano stati acquistati a un prezzo superiore al limite massimo fissato nell’allegato 28.

4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

  • a. ai beni che sono solo caricati nella Federazione Russa, sono trasportati dalla Federazione Russa o sono in partenza dalla Federazione Russa, non sono originari della Federazione Russa e non sono di proprietà russa;

  • b. ai beni il cui prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell’allegato 28;

  • c. ai beni di cui all’allegato 29 trasportati verso i Paesi terzi ivi menzionati per il periodo specificato in tale allegato;

  • d. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali, a condizione che la SECO sia stata informata senza indugio una volta constatato l’evento o la catastrofe naturale.

5 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

Art. 35 cpv. 25 lettere c e d

25 L’articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:

  • c. al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per un periodo di 90 giorni dopo una modifica dell’allegato 28 né alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari né alla concessione di mezzi finanziari in relazione con tale trasporto, se:

    1. le attività menzionate sono svolte sulla base di un contratto concluso prima della modifica dell’allegato 28, e

    2. il prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell’allegato 28 alla data di conclusione di tale contratto;

  • d. al trasporto di petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00, originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa, caricato su una nave nel porto di carico prima del 16 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023, e il cui prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell’allegato 28.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 16 dicembre 2022 alle ore 18.002.

16 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr