AS 2022 824
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:
Art. 12a cpv. 3 lett. a
3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
a. al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 se questi beni sono solo in transito attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
Art. 12b Scambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi
1 Sono vietati gli scambi, l’intermediazione e il trasporto, incluso il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa con o verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.
2 Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le attività di cui al capoverso 1.
3 La fornitura dei servizi di cui al capoverso 2 per navi che hanno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 il cui prezzo di acquisto superava il limite massimo fissato nell’allegato 28 alla data di conclusione del contratto è vietata nei 90 giorni successivi alla data di scarico di tali beni se l’operatore responsabile del trasporto sapeva o aveva motivo di ritenere che alla data di conclusione del contratto tali beni erano stati acquistati a un prezzo superiore al limite massimo fissato nell’allegato 28.
4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
a. ai beni che sono solo caricati nella Federazione Russa, sono trasportati dalla Federazione Russa o sono in partenza dalla Federazione Russa, non sono originari della Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
b. ai beni il cui prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell’allegato 28;
c. ai beni di cui all’allegato 29 trasportati verso i Paesi terzi ivi menzionati per il periodo specificato in tale allegato;
d. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali, a condizione che la SECO sia stata informata senza indugio una volta constatato l’evento o la catastrofe naturale.
5 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.
Art. 35 cpv. 25 lettere c e d
25 L’articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:
c. al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per un periodo di 90 giorni dopo una modifica dell’allegato 28 né alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari né alla concessione di mezzi finanziari in relazione con tale trasporto, se:
le attività menzionate sono svolte sulla base di un contratto concluso prima della modifica dell’allegato 28, e
il prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell’allegato 28 alla data di conclusione di tale contratto;
d. al trasporto di petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00, originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa, caricato su una nave nel porto di carico prima del 16 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023, e il cui prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell’allegato 28.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 16 dicembre 2022 alle ore 18.002.
16 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |