Lexipedia

AS 2022 827

Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro

Preambolo

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

ordina:

I

L’ordinanza sui corsi di tiro dell’11 dicembre 20031 è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «monitori dei giovani tiratori» è sostituito con «capi dei giovani tiratori».

2 In tutta l’ordinanza «epoca» è sostituito con «periodo».

Art. 4 Indennità per l’uso degli impianti di tiro

1 Qualora siano utilizzati impianti di tiro civili, i Comuni, i responsabili di impianti di tiro collettivo o le società di tiro ricevono le indennità giusta l’articolo 80 dell’ordinanza del 21 febbraio 20182 concernente l’amministrazione dell’esercito.

cPer l’organizzazione di corsi per giovani tiratori non è corrisposta alcuna indennità.

3 Il responsabile del corso comunica le munizioni messe a disposizione dalle società di tiro per i corsi di tiro tramite il modulo «Accredito munizioni» dell’Aggruppamento Difesa. Le munizioni sono rimborsate dal DDPS.

Art. 5 Indennità

Le indennità per i costi di esercizio versate ai partecipanti ai corsi e ai funzionari sono disciplinate nell’allegato.

Art. 8 Periodo e durata dei corsi

I corsi per monitori di tiro hanno luogo ogni anno da inizio gennaio a fine novembre e durano due giorni.

Art. 9 cpv. 2

2 L’istruzione è finalizzata ad abilitare i futuri capi dei giovani tiratori a dirigere autonomamente i corsi per giovani tiratori.

Art. 12 Alloggio e vitto

I costi dell’alloggio e del vitto sono a carico dell’Aggruppamento Difesa. Le spese rimanenti sono a carico dei partecipanti.

Art. 15 cpv. 2

2 L’istruzione è segnatamente finalizzata a fare in modo che i giovani tiratori siano in grado di maneggiare con sicurezza il fucile d’assalto 90 e acquisiscano destrezza nel tiro in stand.

Art. 16bis Indennità

1 Per dare diritto a delle indennità, il corso deve essere superato da almeno tre giovani tiratori.

2 Le munizioni sparate dai giovani tiratori che interrompono il corso sono rimborsate alla società di tiro.

Art. 17 cpv. 2

2 È consentito iniziare gli esercizi di tiro soltanto dopo il rapporto d’istruzione della commissione di tiro. Il presidente della commissione cantonale di tiro decide in merito alle deroghe.

Titolo prima dell’art. 19

Sezione 6: Corsi di tiro per ritardatari 300 m

Art. 20 Organizzazione

I corsi di tiro per ritardatari 300 m sono pianificati e organizzati dall’Aggruppamento Difesa con il coinvolgimento dei Cantoni e svolti in collaborazione con la FST.

Art. 21 Periodo

I corsi di tiro per ritardatari 300 m hanno luogo ogni anno nel mese di novembre. Le date sono di volta in volta pubblicate in Internet dall’Aggruppamento Difesa a partire dal mese di settembre.

Art. 23 e 24

Abrogati

Art. 25, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva, e lett. c

1 La direzione dei corsi di tiro per ritardatari 300 m annuncia all’Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Devono essere allegati:

  • c. il libretto delle prestazioni militari;

Titolo prima dell’art. 26

Sezione 7: Corsi di tiro per «rimasti» 300 m

Art. 27 Organizzazione

I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

Art. 28 Periodo e luogo dei corsi

I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati al più tardi entro il 31 maggio dell’anno successivo di norma in impianti di tiro nei circondari di tiro federali. L’ufficiale federale di tiro competente stabilisce il luogo e le date dei corsi.

Art. 29

Abrogato

Art. 30

I corsi di tiro per «rimasti» non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Art. 32

Abrogato

Art. 33, rubrica (concerne soltanto il testo francese)

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:

Viola Amherd

Allegato

(art. 5)

Elenco delle indennità

N. 1 lett. b

  • Sono corrisposte le indennità giornaliere seguenti:

    • b. 70 franchi, comprese le spese di viaggio, per la partecipazione ai corsi per monitori di tiro e ai corsi di ripetizione.

N. 2.1

  • 2.1 Una tessera di legittimazione per l’acquisto di un biglietto di 2a classe a metà prezzo (tessera di legittimazione) per il viaggio in civile dal domicilio al luogo del corso e ritorno è consegnata:

    • a. ai partecipanti ai corsi per monitori di tiro;

    • b. ai partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori;

    • c. ai partecipanti ai corsi di ripetizione.

  • I partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori ricevono per il viaggio dal domicilio al luogo del corso e ritorno un’indennità pari al costo del biglietto di 2a classe a metà prezzo.

N. 2.2

Abrogato

N. 4

  • I partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori ricevono un’indennità per perdita di guadagno conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno.

N. 5

5 Altri costi d’esercizio per i corsi per monitori di tiro e i corsi di ripetizione per monitori di tiro e capi dei giovani tiratori
  • 5.1 Locazione di spazi

    • a. Come prima priorità vanno utilizzate le infrastrutture della Confederazione. Per l’utilizzo gratuito, occorre presentare una richiesta all’unità organizzativa Tiro e attività fuori del servizio sei settimane prima della prenotazione.

    • b. Se non è possibile utilizzare un’infrastruttura di proprietà della Confederazione, l’organizzatore del corso può locare un’infrastruttura a prezzi di mercato. Nel conteggio del corso è allegata una ricevuta.

  • 5.2 La direzione del corso può far valere contro ricevuta i seguenti costi:

    • a. costi per il fabbisogno di materiale d’ufficio (ad es. timbri, fabbisogno di materiale per scrivere e stampare) per utilizzi esclusivo durante il corso;

    • b. commissioni di gestione del conto bancario o del conto postale;

    • c. costi di spedizione.

  • 5.3 Tutti gli altri costi devono essere richiesti per scritto all’Aggruppamento Difesa al più tardi sei settimane prima del corso.

Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro | Lexipedia | Lexipedia