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AS 2022 828

Ordinanza sul tiro fuori del servizio

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sul tiro fuori del servizio è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «monitori dei giovani tiratori» è sostituito con «capi dei giovani tiratori».

Art. 4 cpv. 2 lett. b n. 2 e 3

2 Sono considerate armi d’ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell’esercito, non modificate ed elencate qui di seguito:

  • b. armi corte da fuoco:

    1. la pistola 75 (SIG P 220),

    2. la pistola 12/15 (Glock 17 Gen 4).

Art. 8 Manifestazioni di tiro per i giovani

La Confederazione può sostenere le manifestazioni di tiro per i giovani d’importanza nazionale, cantonale o regionale e destinate a partecipanti a partire da dieci anni d’età mediante la consegna di munizione a pagamento e il prestito di fucili d’assalto 90.

Art. 9 cpv. 3 e 4 lett. a

3 Gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e i militari di truppa obbligati al tiro adempiono annualmente un esercizio di tiro obbligatorio fino alla fine dell’anno precedente il proscioglimento dagli obblighi militari, ma al più tardi fino alla fine dell’anno in cui compiono 35 anni.

4 È gratuita la partecipazione:

  • a. agli esercizi federali, per i militari e i partecipanti ai corsi per giovani tiratori o ai corsi di tiro con la pistola per giovani;

Art. 10a lett. d

Sono esentati dal tiro obbligatorio:

  • d. il personale militare del comando della polizia militare;

Art. 12 cpv. 1 lett. a, b e c n. 1

1 Possono essere ammessi a partecipare agli esercizi federali:

  • a. gli Svizzeri;

  • b. Concerne soltanto il testo francese

  • c. gli stranieri senza un permesso di domicilio, sempre che:

    1. abbiano presentato all’autorità militare cantonale un’attestazione ufficiale secondo l’articolo 9a capoversi 1 e 1bis della legge del 20 giugno 19972 sulle armi,

Art. 13 cpv. 2, frase introduttiva, nonché 3 e 4 lett. a, b e c

2 È ammesso ai corsi per monitori di tiro chi:

3 È ammesso ai corsi per capi di giovani tiratori chi adempie le condizioni del capoverso 2 e possiede, in aggiunta, uno status attivo di monitore di tiro a 300 m.

4 Possono essere ammessi anche stranieri con il permesso di domicilio, sempre che:

  • a. soddisfino le condizioni d’ammissione rispettivamente secondo il capoverso 2 per i corsi per monitore di tiro e secondo i capoversi 2 e 3 per i corsi per capo di giovani tiratori;

  • b. dispongano di un’autorizzazione dell’autorità militare cantonale per la partecipazione agli esercizi federali secondo l’articolo 12;

  • c. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 16 Corsi di tiro per ritardatari

Gli obbligati al tiro che non hanno eseguito il programma obbligatorio, o non lo hanno eseguito conformemente alle prescrizioni in una società di tiro, adempiono il loro tiro obbligatorio in un corso di tiro per ritardatari.

Art. 17 Corsi di tiro per «rimasti»

1 Gli obbligati al tiro che non adempiono le condizioni del programma obbligatorio sono chiamati dall’autorità militare del Cantone di domicilio a un corso di tiro per «rimasti» di un giorno.

2 Il corso di tiro per «rimasti» è compiuto in abiti civili.

Art. 20

Abrogato

Art. 28 Controllo e rapporto

I membri delle commissioni cantonali di tiro controllano l’esercizio di tiro e verificano la completezza e l’esattezza del rapporto di tiro e dei relativi fogli di stand.

Art. 29 cpv. 1, frase introduttiva

1 Se in un Comune un impianto di tiro esistente non può più essere mantenuto in funzione o non può essere costruito un nuovo impianto di tiro e non è possibile l’unione con un altro Comune, l’autorità militare cantonale, dopo aver sentito l’ufficiale federale di tiro competente, ordina:

Art. 32 cpv. 1 e 3

1 Il capo del DDPS, d’intesa con le autorità militari cantonali, nomina per ciascun circondario di tiro federale un ufficiale federale di tiro, che è subordinato al capo del Comando Istruzione.

3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 33

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 34 cpv. 1 lett. g

1 Le autorità militari cantonali:

  • g. dispensano i militari dal tiro obbligatorio.

Art. 35 Circondari di tiro cantonali

I Cantoni definiscono i circondari di tiro cantonali.

Art. 37 Prestazioni a favore dei Cantoni

I presidenti e i membri delle commissioni cantonali di tiro sono indennizzati dalla Confederazione.

Art. 40 cpv. 1 lett. b, 2 lett. a n. 1 e 3 nonché cpv. 3

1 Il DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce:

  • b. le aliquote delle indennità e delle retribuzioni per gli ufficiali federali di tiro nonché per i presidenti e i membri delle commissioni cantonali di tiro;

2 Le indennità di cui al capoverso 1 lettera a sono calcolate sulla base del numero:

  • a. dei seguenti partecipanti al programma di tiro a 25/50/300 m:

    1. militari,

    2. presidenti e membri delle commissioni cantonali di tiro,

3 È considerato partecipante conformemente al capoverso 2 soltanto chi esegue gli esercizi federali con il fucile d’assalto 90, la pistola 75 oppure, se ne è equipaggiato, con il fucile d’assalto 57, la pistola 49 o pistola 12/15.

Art. 42 cpv. 2

2 I partecipanti agli esercizi federali, ai relativi esercizi preliminari e ai corsi di tiro sono assicurati dalla società di tiro contro le conseguenze di danni materiali e le pretese in materia di responsabilità civile. La Confederazione versa alle società di tiro corrispondenti indennità conformemente agli articoli 38 lettera c e 40 capoverso 2.

Art. 44 Contributo per lo sport

Per l’attività delle associazioni nazionali di tiratori, allo scopo di sostenere l’istruzione al tiro, sulla munizione d’ordinanza venduta può essere riscosso un contributo per lo sport di 10 centesimi al massimo per cartuccia. Le associazioni nazionali di tiratori sono competenti per l’incasso.

Art. 45 cpv. 2

2 L’ammontare massimo della tassa per la cartuccia si fonda sull’articolo 80 capoverso 3 dell’ordinanza del 21 febbraio 20183 concernente l’amministrazione dell’esercito.

Art. 53a Provvedimenti contro i detentori di un’arma in prestito

1 Concerne soltanto il testo tedesco

2 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici e gli psicologi curanti o incaricati di una perizia che vengono a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, possono informare il Comando Istruzione o il Servizio medico dell’esercito. I tiratori possono comunicare le pertinenti informazioni al comitato della loro società di tiro. In casi giustificati, quest’ultimo avvia immediatamente i provvedimenti necessari.

3 Se viene a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, il Comando Istruzione, indicando per scritto i motivi, può incaricare il comandante di circondario del ritiro cautelativo dell’arma in prestito.

4 Concerne soltanto il testo tedesco

5 Il Comando Istruzione decide se l’arma viene ritirata definitivamente oppure riconsegnata al detentore precedente.

II

L’ordinanza del 21 novembre 20184 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1 lett. b e 4

1 Quando lasciano l’esercito, i militari ricevono in proprietà il fucile d’assalto se:

  • b. negli ultimi tre anni civili hanno effettuato quattro esercizi federali con la relativa arma e li hanno fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari; e

4 In linea di principio l’arma personale ceduta in proprietà è quella che era stata assegnata. In funzione delle scorte di armi e in via eccezionale può essere ceduta in proprietà un’arma di un altro tipo.

Art. 30 cpv. 3

3 In linea di principio l’arma personale ceduta in proprietà è quella che era stata assegnata. In funzione delle scorte di armi e in via eccezionale può essere ceduta in proprietà un’arma di un altro tipo.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr