AS 2022 832
Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 198511 contro l’inquinamento atmosferico è modificata come segue:
Art. 16, rubrica e cpv. 3
Condotte di aggiramento, disturbi d’esercizio e mancata disponibilità di prodotti chimici per la depurazione dei gas di scarico
3 L’autorità può stabilire limitazioni meno severe delle emissioni per gli impianti stazionari se è provato che non sono disponibili i prodotti chimici necessari per l’esercizio degli impianti di depurazione dei gas di scarico. Limitazioni meno severe delle emissioni sono escluse per le sostanze altamente tossiche o cancerogene.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
16 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |