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AS 2022 834

Ordinanza sull’esercizio di centrali di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in presenza di una situazione di penuria già sopraggiunta o imminente

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a e 34 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina l’esercizio di centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente.

Si applica ai gestori che si impegnano a produrre energia elettrica al fine di garantire una copertura durante l’inverno 2022/2023 e la primavera 2023 per far fronte a situazioni straordinarie nell’approvvigionamento di energia elettrica quali una penuria oppure limitazioni o interruzioni critiche nell’approvvigionamento.

Art. 2 Disposizioni non applicabili alle centrali di riserva

L’allegato 2 numeri 834 e 836 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) non si applica all’esercizio delle centrali di riserva.

Art. 3 Limitazione delle emissioni per le centrali di riserva

Le emissioni di monossido di azoto e diossido di azoto (ossidi di azoto in equivalenti di diossido di azoto) nonché quelle di monossido di carbonio devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e per quanto economicamente sostenibile.

Art. 4 Disposizioni non applicabili ai gruppi elettrogeni di emergenza

Le disposizioni seguenti non si applicano all’esercizio dei gruppi elettrogeni di emergenza, indipendentemente dalla durata di esercizio all’anno:

  • a. per i motori a combustione interna: allegato 1 numero 6, allegato 2 numero 824 e allegato 6 OIAt 2;

  • b. per le turbine a gas: allegato 1 e allegato 2 numeri 833, 834 e 836 OIAt.

Art. 5 Limitazione delle emissioni per i gruppi elettrogeni di emergenza

L’autorità cantonale competente in materia di protezione dell’aria stabilisce la limitazione preventiva delle emissioni; nel farlo tiene conto delle possibilità tecniche e dell’esercizio nonchè della sostenibilità economica.

Art. 6 Disposizioni cantonali e comunali non applicabili

Nella misura in cui sono in contraddizione con l’esercizio delle centrali di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza, le disposizioni cantonali e comunali non sono applicabili, in particolare nei seguenti ambiti:

  • a. sfruttamento del calore residuo;

  • b. protezione dell’aria;

  • c. protezione contro il rumore;

  • d. limitazioni della durata d’esercizio.

La sicurezza degli impianti deve essere garantita in ogni momento.

Art. 7 Procedura concernente le centrali di riserva

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni rilascia l’autorizzazione per l’esercizio di centrali di riserva.

L’autorizzazione deve stabilire quanto segue:

  • a. le limitazioni delle emissioni per il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e il rumore;

  • b. le misure di protezione contro il rumore.

Può prevedere ulteriori oneri.

È pubblicata nel Foglio federale.

Art. 8 Obbligo di notifica e controllo

I gestori di cui all’articolo 1 capoverso 2 devono notificare entro una settimana all’autorità cantonale competente in materia di protezione dell’aria di essersi impegnati a produrre energia elettrica.

Entro una settimana, devono inoltre notificare all’autorità cantonale competente in materia di protezione dell’aria lo stato del contatore delle ore di esercizio all’inizio e alla fine del periodo di impiego, compresi i dati di lettura.

L’autorità cantonale competente in materia di protezione dell’aria può effettuare o far effettuare in qualsiasi momento misurazioni o controlli delle emissioni.

Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 22 dicembre 20223.

Ha effetto sino al 31 maggio 2023.

21 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
ll cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr