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AS 2022 838

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3

3 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) definisce il fabbisogno e l’impiego del materiale da acquistare. Sulla base di queste prescrizioni, stabilisce le quantità necessarie di volta in volta coinvolgendo il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico.

Art. 13 cpv. 2

2 Su richiesta, i laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente all’UFSP le loro scorte attuali di questi test.

Art. 15 cpv. 4, 19 e 20

Abrogati

Art. 24 cpv. 1 lett. a, 2 e 3

1 I test rapidi non automatizzati per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente (test rapidi SARS-CoV-2) per uso professionale possono essere eseguiti unicamente nelle seguenti strutture:

  • a. laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie (LEp);

2 I test rapidi SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche al di fuori della sede delle strutture di cui al capoverso 1 lettera b, a condizione che uno specialista con un titolo di perfezionamento rilasciato dall’Associazione svizzera dei laboratori medici in Svizzera (FAMH), un medico o un farmacista si assuma la responsabilità del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 24a e 24b.

3 Le strutture di cui al capoverso 1 lettera a che offrono test rapidi SARS-CoV-2 al di fuori della loro sede autorizzata devono disporre di un’autorizzazione da parte di Swissmedic e notificare queste offerte al Cantone della loro sede.

Art. 24a cpv. 2

2 In deroga al capoverso 1, possono essere impiegati anche altri sistemi di test a condizione che i test rapidi SARS-CoV-2 siano eseguiti da laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp.

Art. 24e cpv. 1 lett. c

Abrogata

Art. 24f Competenza per il controllo del prelievo di campioni per analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2

Swissmedic è competente per il controllo del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 24e da parte dei laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp, mentre i Cantoni sono competenti per il controllo nelle strutture secondo l’articolo 24e capoverso 1 lettera b.

Art. 26–26c

Abrogati

Capitolo 4 (art. 27)

Abrogato

Art. 28d Disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 2022

Le spese delle analisi per il SARS-CoV-2 per cui il prelievo del campione è stato effet-tuato prima dell’entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2022 saranno assunte ai sensi degli articoli 26–26c del diritto anteriore.

Art. 29 cpv. 5 e 8

5 Abrogato

8 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.

II

1 Gli allegati 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 5a è sostituito dalla versione qui annessa.

3 L’allegato 6 è abrogato.

III

La modifica del 17 dicembre 20213 dell’ordinanza del 27 novembre 20094 sull’IVA è modificata come segue:

Cifra II cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.

IV

La modifica del 17 dicembre 20215 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Cifra II cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.

V

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 L’articolo 24 capoverso 3 entra in vigore il 1° febbraio 2023.

21 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 11 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 21 cpv. 2)

Elenco dei medicamenti, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante)

N. 1 n. 51

1. Principi attivi nonché medicamenti contenenti i principi attivi elencati

  1. Baricitinib

(art. 21 cpv. 1 e 3 e 22 cpv. 1)

Elenco dei principi attivi per il trattamento del COVID-19

N. 1

  1. Abrogato

(art. 21 cpv. 1bis e 3)

Elenco dei principi attivi per la profilassi di un’infezione da COVID-19

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