AS 2022 838
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 3
3 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) definisce il fabbisogno e l’impiego del materiale da acquistare. Sulla base di queste prescrizioni, stabilisce le quantità necessarie di volta in volta coinvolgendo il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico.
Art. 13 cpv. 2
2 Su richiesta, i laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente all’UFSP le loro scorte attuali di questi test.
Art. 15 cpv. 4, 19 e 20
Abrogati
Art. 24 cpv. 1 lett. a, 2 e 3
1 I test rapidi non automatizzati per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente (test rapidi SARS-CoV-2) per uso professionale possono essere eseguiti unicamente nelle seguenti strutture:
a. laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie (LEp);
2 I test rapidi SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche al di fuori della sede delle strutture di cui al capoverso 1 lettera b, a condizione che uno specialista con un titolo di perfezionamento rilasciato dall’Associazione svizzera dei laboratori medici in Svizzera (FAMH), un medico o un farmacista si assuma la responsabilità del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 24a e 24b.
3 Le strutture di cui al capoverso 1 lettera a che offrono test rapidi SARS-CoV-2 al di fuori della loro sede autorizzata devono disporre di un’autorizzazione da parte di Swissmedic e notificare queste offerte al Cantone della loro sede.
Art. 24a cpv. 2
2 In deroga al capoverso 1, possono essere impiegati anche altri sistemi di test a condizione che i test rapidi SARS-CoV-2 siano eseguiti da laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp.
Art. 24e cpv. 1 lett. c
Abrogata
Art. 24f Competenza per il controllo del prelievo di campioni per analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2
Swissmedic è competente per il controllo del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 24e da parte dei laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp, mentre i Cantoni sono competenti per il controllo nelle strutture secondo l’articolo 24e capoverso 1 lettera b.
Art. 26–26c
Abrogati
Capitolo 4 (art. 27)
Abrogato
Art. 28d Disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 2022
Le spese delle analisi per il SARS-CoV-2 per cui il prelievo del campione è stato effet-tuato prima dell’entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2022 saranno assunte ai sensi degli articoli 26–26c del diritto anteriore.
Art. 29 cpv. 5 e 8
5 Abrogato
8 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.
II
1 Gli allegati 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 5a è sostituito dalla versione qui annessa.
3 L’allegato 6 è abrogato.
III
La modifica del 17 dicembre 20213 dell’ordinanza del 27 novembre 20094 sull’IVA è modificata come segue:
Cifra II cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.
IV
La modifica del 17 dicembre 20215 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Cifra II cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.
V
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 L’articolo 24 capoverso 3 entra in vigore il 1° febbraio 2023.
21 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 11 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 21 cpv. 2)
Elenco dei medicamenti, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante)
N. 1 n. 51
1. Principi attivi nonché medicamenti contenenti i principi attivi elencati
Baricitinib
(art. 21 cpv. 1 e 3 e 22 cpv. 1)
Elenco dei principi attivi per il trattamento del COVID-19
N. 1
Abrogato
(art. 21 cpv. 1bis e 3)
Elenco dei principi attivi per la profilassi di un’infezione da COVID-19
Questo elenco attualmente non contiene voci.