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AS 2022 840

Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

All’articolo 12a, l’espressione «Calendario vaccinale 2021» è sostituita dall’espressione «Calendario vaccinale 2022».

Art. 4 lett. c.

L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni prescritte dai chiropratici autorizzati ai sensi dell’articolo 44 OAMal o dalle organizzazioni di chiropratica autorizzate ai sensi dell’articolo 44a OAMal:

  • c. mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici:

    1. i prodotti del gruppo 05. Bendaggi,

    2. i prodotti del gruppo 09.02.01, apparecchio per l’elettroneurostimolazione transcutanea (TENS),

    3. i prodotti del gruppo 16. Mezzi per la crioterapia e/o termoterapia,

    4. i prodotti del gruppo 22. Ortesi prefabbricate,

    5. i prodotti del gruppo 23. Ortesi su misura,

    6. i prodotti del gruppo 35. Materiale per medicazione;

Art. 11b cpv. 3 e 3bis

3 Se la psicoterapia per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a deve proseguire dopo 30 sedute, si applica per analogia la procedura di cui all’articolo 3b. Il rapporto con la proposta di proseguire la psicoterapia è presentato dal medico prescrivente.

3bis In caso di psicoterapia praticata da psicologi su prescrizione di un medico con un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto in medicina interna generale o in pediatria, è necessario allegare al rapporto di cui al capoverso 3 una valutazione del caso da parte di uno specialista in possesso di un titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale.

Art. 12a lett. f, g, j, k, m e o

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura

Condizione

  • f. Vaccinazione contro gli pneumo­cocchi

Secondo il Calendario vaccinale 20222.

Per i bambini fino al compimento dei 5 anni nonché per le persone a partire dai 65 anni con maggiore rischio d’infezione invasiva.

  • g. Vaccinazione contro

    i meningococchi

Contro i sierogruppi ACWY, secondo il Calendario vaccinale 20223.

Contro il sierogruppo B secondo la «Raccomandazione di vaccinazione contro i meningococchi B per le persone con maggiore rischio di malattia» del 23 maggio 20224, e la «Raccomandazione per la profilassi post-esposizione da meningococco (MIM)» del 16 maggio 20225.

Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età.

Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

  • j. Vaccinazione contro la varicella

Vaccinazioni di base e di recupero secondo le raccomandazioni di vaccinazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica e della Commissione federale per le vaccinazioni del 31 ottobre 20226.

Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età.

  • k. Vaccinazione contro i

    virus del papilloma umano (HPV)

  1. Secondo il Calendario vaccinale 20227:

    • a. vaccinazione di base delle ragazze dal compimento dell’11° anno di età al compimento del 15° anno di età;

    • b. vaccinazione delle ragazze e delle donne dal compimento del 15° anno di età al compimento del 27° anno di età;

    • c. vaccinazione complementare dei ragazzi e degli uomini dal compimento dell’11° anno di età al compimento del 27° anno di età.

  2. Vaccinazione nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

    • a. l’informazione ai giovani appartenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomandazioni dell’UFSP e della CFV secondo il numero 1 è garantita;

    • b. la completezza delle vaccinazioni è ricercata;

    • c. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori-malattie sono definiti;

    • d. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.

  3. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.

  • m. Vaccinazione contro la rabbia

Vaccinazione in seguito a esposizione a un animale affetto, o sospettato di essere affetto, dalla rabbia secondo il Calendario vaccinale 20228.

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

  • o. Vaccinazione contro l’herpes zoster

Con il vaccino a subunità adiuvato.

Per gruppi d’età e gruppi a rischio secondo il Calendario vaccinale 20229.

Art. 12b lett. g.

L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate:

Misura

Condizione

  • g. Anticorpi monoclonali per la profilassi dell’RSV

Indicazione secondo le raccomandazioni «Konsensus Statement zur Prävention von Respiratory Syncytial Virus (RSV)-Infektionen mit dem humanisierten monoklonalen Antikörper Palivizumab (Synagis®) (Update 2016)»10 del gruppo di lavoro interdisciplinare composto da membri del gruppo di malattie infettive pediatriche della Svizzera (PIGS), della Società svizzera di pneumologia pediatrica (SSPP), della Società svizzera di cardiologia pediatrica (SSCP) e della Società svizzera di neonatologia (SSN).

Per i bambini nati prematuri e affetti da displasia broncopolmonare: indicazione da parte di un medico specializzato in pediatria con formazione approfondita in neonatologia (programma di perfezionamento del 1° luglio 2015, riveduto il 17 giugno 202111) o pneumologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, riveduto il 16 giugno 2016 12).

Per i bambini affetti da vizio cardiaco congenito emodinamicamente significativo: indicazione da parte di un medico specializzato in pediatria con formazione approfondita in cardiologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, riveduto il 16 giugno 201613).

Art. 12e lett. d

L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:

Misura

Condizione

  • d. Individuazione precoce del carcinoma del colon

Persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

Metodi d’esame:

  • – identificazione di sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA), colonoscopia in caso di esito positivo oppure

  • – colonoscopia, ogni dieci anni.

Se l’esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, dei Grigioni, del Giura, di Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, del Ticino, di Uri, Vaud o del Vallese, per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

II

Gli allegati 1–314 sono modificati.

III

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 La durata di validità dell’articolo 12a lettera n numero 2 è prorogata sino al 31 dicembre 2023.

3 La durata di validità dell’articolo 35 nella versione della modifica del 30 novembre 202015 è prorogata sino al 31 dicembre 2023.

28 novembre 2022

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

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