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AS 2022 842

Ordinanza sull’adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Art. 8c Rappresentanza dei sessi

1 La rappresentanza dell’uno o dell’altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 40 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi.

2 Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 40 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

Art. 8q cpv. 2

2 Gli importi sono riportati nell’allegato 2 numero 2.

Allegato 2 n. 1.3

Le voci seguenti sono stralciate:

Dipartimento
competente

Commissione extraparlamentare

DFF

Commissione per l’armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

DEFR

Commissione peritale per le questioni relative alle tariffe doganali

La voce «Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie» è modificata come segue:

Dipartimento
competente

Commissione extraparlamentare

DFI

Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie CITES

2. Ordinanza del 9 dicembre 20052 relativa alla Commissione per la politica economica

Art. 2 cpv. 4

4 Essa svolge i compiti che le sono assegnati dalla legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane, dalla legge federale del 15 dicembre 20174 sull’importazione di prodotti agricoli trasformati e dalla legge del 9 ottobre 19815 sulle preferenze tariffali.

3. Ordinanza del 4 settembre 20136 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Art. 42 cpv. 1

1 La commissione tecnica di cui all’articolo 19 LF-CITES è la Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie CITES.

II

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

  • a. gli articoli 8c e 8q capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; n. 1), la modifica della voce «Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie» nell’allegato 2 numero 1.3 dell’OLOGA (n. 1) e l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 settembre 20138 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (n. 3), il 1° gennaio 2023;

  • b. le altre disposizioni, il 1° gennaio 2024.

9 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr