AS 2022 845
Ordinanza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
(Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
(Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
Preambolo
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
ordina:
I
L’ordinanza della FINMA del 3 dicembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. c, e e g
1 La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
c. la denominazione esatta dei valori mobiliari o dei derivati negoziati; inoltre, per i derivati, la denominazione dei relativi sottostanti come pure di ulteriori caratteristiche determinanti dei derivati, segnatamente la classificazione del derivato;
e. il corso dei valori mobiliari o dei derivati negoziati; inoltre, per i derivati, gli altri parametri di determinazione del valore stabiliti in funzione della classificazione del derivato, segnatamente l’indicazione se si tratta di un’opzione di vendita o di acquisto, il prezzo di esercizio, il moltiplicatore del prezzo e la data di cessazione o di scadenza;
g. Abrogata
Art. 50b Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2022
1 L’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere c ed e nella versione della modifica dell’8 dicembre 2022 deve essere adempiuto al più tardi 15 mesi dopo l’entrata in vigore.
2 Gli uffici delle dichiarazioni adeguano di conseguenza i loro regolamenti di cui all’articolo 5 capoverso 5 e le specifiche tecniche al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore e informano le persone soggette all’obbligo di dichiarazione in merito a tale adeguamento.
II
L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2023.
8 dicembre 2022 | Autorità federale di vigilanza La presidente, Marlene Amstad |
(art. 6 cpv. 1)
Categorie di derivati soggetti a compensazione per il tramite di una controparte centrale
N. I
I. Derivati OTC su tassi d’interesse
Tipo | Tasso d’interesse di riferimento | Valuta di regolamento | Scadenza | Tipo di valuta di regolamento | Opzione | Tipo di valore nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURIBOR | EUR | 28D–50Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| EURIBOR | EUR | 28D–50Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| EURIBOR | EUR | 3D–3Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| FedFunds | USD | 7D–3Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| €STR | EUR | 7D–3Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| SONIA | GBP | 7D–50Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| SOFR | USD | 7D–3Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| TONA | JPY | 7D–30Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |