Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni.
«Attività di mitigazione» è un progetto o un programma volto a limitare le emissioni di gas a effetto serra.
«Rettifica corrispondente» è il meccanismo di aggiustamento nei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi al fine di evitare la doppia contabilizzazione dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale in applicazione dell’articolo 4 paragrafo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi.
«Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.
«Autorizzazione» designa la dichiarazione ufficiale con la quale ogni Parte si impegna a riconoscere, fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti applicabili al trasferimento conformemente all’articolo 7, il trasferimento a livello internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo al fine di raggiungere il contributo determinato a livello nazionale o per altri scopi di mitigazione.
«Contributo determinato a livello nazionale» o «NDC» (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte agli obiettivi dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3 di detto Accordo.
«Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione.
«Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile.
«Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce i risultati di mitigazione trasferiti nel proprio registro come la cessione di un ITMO.
«Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti.
«Ente ricevente» è l’ente che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo.
«Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente autorizzato dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo.
«Periodo di attuazione dell’NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere l’NDC.
«Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 13 dell’Accordo di Parigi.
«Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sui risultati di un’attività di mitigazione, misurati mediante indicatori verificabili.
«Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio.
«Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote.
«Registro» è un sistema digitale per tracciare i risultati di mitigazione.
«Risultato di mitigazione» corrisponde alla riduzione o all’assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalente applicando metodi e orientamenti conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
«Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale» o «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) è un risultato di mitigazione trasferito e riconosciuto conformemente all’articolo 8 del presente Accordo.
«Organismo di verifica» è l’ente indipendente di terza parte incaricato di verificare i rapporti di monitoraggio.