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AS 2022 852

Ordinanza del DFGP sull’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti

Preambolo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

ordina:

I

L’ordinanza del DFGP del 4 dicembre 20181 sull’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti è modificata come segue:

Art. 4 Perquisizione e ritiro di oggetti

1 Allo scopo di garantire o ristabilire la sicurezza e l’ordine, tutelare la sfera privata di altre persone o espletare le procedure secondo la legge sull’asilo nei centri della Confederazione o negli alloggi presso gli aeroporti, il personale del fornitore di prestazioni incaricato dalla SEM addetto alla sicurezza è autorizzato, con il loro consenso, a perquisire i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione nonché i loro bagagli.

1bis La perquisizione è finalizzata a mettere al sicuro i seguenti oggetti e documenti:

  • a. documenti di viaggio e di legittimazione;

  • b. documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura;

  • c. armi, accessori di armi e altri oggetti pericolosi;

  • d. bevande alcoliche e stupefacenti;

  • e. valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19992 sull’asilo.

2 Il personale di sicurezza può mettere al sicuro gli oggetti di cui al capoverso 1bis; rilascia una ricevuta all’interessato. Gli stupefacenti e gli oggetti di cui al capoverso 1bis lettera c sono immediatamente notificati e consegnati alla polizia.

3 La SEM mette agli atti i documenti ritirati di cui al capoverso 1bis lettere a e b.

4 I valori patrimoniali di cui al capoverso 1bis lettera e, il cui valore è superiore ai 1000 franchi, sono confiscati contro ricevuta.

5 All’uscita dai centri della Confederazione o degli alloggi presso gli aeroporti gli oggetti e i documenti ritirati temporaneamente sono restituiti.

6 La perquisizione di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso.

7 Il regolamento può contenere altre disposizioni, in particolare concernenti la conservazione di viveri o l’uso di apparecchi elettronici e il loro eventuale ritiro temporaneo in caso di disturbo dell’esercizio.

Art. 16 cpv. 3 e 3bis

3 I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell’entrata e dell’uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale del fornitore di prestazioni incaricato dalla SEM addetto alla sicurezza può, con il loro consenso, perquisire i visitatori nonché gli oggetti che recano con sé alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e mettere al sicuro questi ultimi fino alla partenza dei visitatori. In caso di diniego del consenso alla perquisizione, se non è possibile escludere una minaccia per la sicurezza e l’ordine viene vietato l’accesso all’edificio.

3bis Gli stupefacenti e gli oggetti di cui all’articolo 4 capoverso 1bis lettera c sono immediatamente notificati e consegnati alla polizia. La perquisizione dei visitatori può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso.

Titolo dopo l’art. 29

Sezione 5a: Fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato

Art. 29a

1 Per scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, su ordine della direzione del centro della Confederazione o dell’alloggio presso l’aeroporto i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono essere temporaneamente trattenuti, se necessario, in un locale appositamente attrezzato, sorvegliato e chiuso all’interno dell’alloggio, se:

  • a. mettono in serio pericolo altre persone;

  • b. mettono in serio pericolo sé stessi; oppure

  • c. minacciano di causare gravi danni materiali.

2 Prima di procedere al fermo di breve durata occorre informare le autorità di polizia competenti e, se del caso, gli altri organi responsabili. Dopo l’avvenuta comunicazione, la persona interessata può essere trattenuta fino all’arrivo dell’autorità di polizia competente o di un altro organo responsabile. Se entro due ore l’autorità di polizia competente o un altro organo responsabile non si presenta, il fermo di breve durata va interrotto.

3 All’inizio del fermo di breve durata occorre perquisire la persona interessata e ritirarle tutti gli oggetti pericolosi o non indispensabili. Per tutta la durata del fermo di breve durata occorre monitorare il benessere della persona interessata.

4 È escluso l’ordine di fermo di breve durata nei confronti di bambini e minori che non hanno ancora compiuto 15 anni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2023.

6 dicembre 2022

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Karin Keller-Sutter

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