AS 2022 854
AS 2022 854
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 all’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.6039 e 1104.2932
Voce di tariffa | Designazione della merce | Impiego | Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo |
|---|---|---|---|
1008.
| Triticale | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 0.50 |
1104.
| Altri cereali lavorati, di orzo | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 4.20 |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
22 dicembre 2022 | Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: Christian Bock |