AS 2022 856
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Preambolo
Modifica del regolamento di esecuzione
Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 7 settembre 2021
Entrata in vigore il 1° novembre 2022
Traduzione
Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti,
vista la Convenzione sul brevetto europeo1 (di seguito «CBE»),
in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera d,
vista la proposta del presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti,
visto il parere del Comitato del bilancio e delle finanze,
visto il parere del Comitato «Diritto dei brevetti»,
decide:
Art. 1
Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:
1) Il nuovo testo della regola 56 paragrafi 2 e 3 è il seguente:
«(2) Se parti mancanti della descrizione o disegni mancanti vengono presentati dopo la data di deposito, tuttavia entro un termine di due mesi dalla data di deposito oppure, in caso di invito ai sensi del paragrafo 1 o ai sensi della regola 56a paragrafo 1 entro un termine di due mesi da detto invito, la data del deposito sarà quella della presentazione delle parti mancanti della descrizione o dei disegni mancanti. L’Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente a tale proposito.
(3) Se le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti vengono presentati entro il termine di cui al paragrafo 2 ed è rivendicata la priorità di una domanda anteriore nella data in cui erano soddisfatte le esigenze della regola 40 paragrafo 1, la data del deposito rimane la data in cui erano soddisfatte le esigenze in virtù della regola 40 paragrafo 1, a condizione che la domanda anteriore contenga tutte le parti mancanti della descrizione o tutti i disegni mancanti e che il richiedente l’abbia presentata entro il termine di cui al paragrafo 2 unitamente a:
a) una copia della domanda anteriore, se essa non è stata messa a disposizione dell’Ufficio europeo dei brevetti in conformità alla regola 53 paragrafo 2;
b) se non è redatta in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, una traduzione di questa domanda in una delle lingue ufficiali, se essa non è stata messa a disposizione dell’Ufficio europeo dei brevetti in conformità alla regola 53 paragrafo 3; e
c) un’annotazione che indichi quali parti della domanda anteriore ed eventualmente della traduzione corrispondono alle parti mancanti della descrizione o ai disegni mancanti.»
2) La nuova regola 56a è inserita nel capitolo I della parte quarta:
«Regola 56a Documenti della domanda o parti depositati erroneamente
(1) Se dall’esame ai sensi dell’articolo 90 paragrafo 1 risulta che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni, o parti di tali documenti della domanda sono stati palesemente depositati erroneamente, l’Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a presentare i documenti della domanda corretti o le parti corrette entro un termine di due mesi. Il richiedente non può prevalersi dell’omissione di un tale invito.
(2) Se i documenti della domanda corretti o le parti corrette ai sensi del paragrafo 1 vengono presentati alla data di deposito o prima della data di deposito per correggere la domanda, i documenti della domanda corretti o le parti corrette vengono integrati nella domanda e i documenti della domanda o le parti depositati erroneamente sono considerati non presentati. L’Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente a tale proposito.
(3) Se i documenti della domanda corretti o le parti corrette ai sensi del paragrafo 1 vengono presentati dopo la data di deposito, tuttavia entro un termine di due mesi dalla data di deposito oppure, in caso di invito ai sensi del paragrafo 1 o della regola 56 paragrafo 1, entro un termine di due mesi da detto invito, la data del deposito sarà quella della presentazione dei documenti della domanda corretti o delle parti corrette. I documenti della domanda corretti o le parti corrette vengono integrati nella domanda e i documenti della domanda o le parti depositati erroneamente sono considerati non presentati. L’Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente a tale proposito.
(4) Se i documenti della domanda corretti o le parti corrette vengono presentati entro il termine di cui al paragrafo 3 ed è rivendicata la priorità di una domanda anteriore nella data in cui erano soddisfatte le esigenze in virtù della regola 40 paragrafo 1, la data del deposito rimane la data in cui erano soddisfatte le esigenze in virtù della regola 40 paragrafo 1, a condizione che la domanda anteriore contenga tutti i documenti della domanda corretti o le parti corrette e che il richiedente li abbia presentati entro il termine di cui al paragrafo 3 unitamente a:
a) una copia della domanda anteriore, se essa non è stata messa a disposizione dell’Ufficio europeo dei brevetti in conformità alla regola 53 paragrafo 2;
b) se non è redatta in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, una traduzione di questa domanda in una delle lingue ufficiali, se essa non è stata messa a disposizione dell’Ufficio europeo dei brevetti in conformità alla regola 53 paragrafo 3;
e
c) un’annotazione che indichi quali parti della domanda anteriore ed eventualmente della traduzione corrispondono ai documenti della domanda corretti o alle parti corrette.
Se queste condizioni sono adempiute, i documenti della domanda corretti o le parti corrette vengono integrate nella domanda e i documenti della domanda o le parti depositati erroneamente continuano a figurare nella domanda.
(5) Qualora il richiedente:
a) non presenti i documenti della domanda corretti o le parti corrette entro il termine di cui ai paragrafi 1 o 3;
oppure
b) ritiri, in virtù del paragrafo 7, i documenti della domanda corretti o le parti corrette che sono stati presentati successivamente ai sensi del paragrafo 3,
i documenti della domanda corretti o le parti corrette sono considerati non presentati e i documenti della domanda o le parti depositati erroneamente continuano a figurare nella domanda e sono nuovamente integrati nella domanda. L’Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente a tale proposito.
(6) Se il richiedente non soddisfa le esigenze di cui al paragrafo 4 lettere a)–c) entro il termine di cui al paragrafo 3, la data di deposito sarà quella della presentazione dei documenti della domanda corretti o delle parti corrette. I documenti della domanda o le parti presentati erroneamente sono considerati non presentati. L’Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente a tale proposito.
(7) Il richiedente può ritirare i documenti della domanda corretti o le parti corrette, entro un mese a decorrere dalla notificazione di cui al paragrafo 3 o 6 ultimo periodo; in tal caso la data di deposito non è considerata modificata. L’Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente a tale proposito.
(8) Se il richiedente presenta i documenti della domanda corretti o le parti corrette conformemente al paragrafo 3 o 4 dopo che l’Ufficio europeo dei brevetti ha iniziato a redigere il rapporto di ricerca, l’Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a pagare una nuova tassa di ricerca entro un termine di un mese. Se la tassa di ricerca non è pagata in tempo, la domanda è considerata ritirata.»
3) Il nuovo testo della regola 135 paragrafo 2 è il seguente:
«(2) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura i termini di cui all’articolo 121 paragrafo 4 nonché quelli di cui alla regola 6 paragrafo 1, regola 16 paragrafo 1 lettera a), regola 31 paragrafo 2, regola 36 paragrafo 2, regola 40 paragrafo 3, regola 51 paragrafi 2–5, regola 52 paragrafi 2 e 3, regole 55, 56, regola 56a paragrafi 1 e 3–7, regole 58, 59, 62a, 63, 64, regola 112 paragrafo 2 e regola 164 paragrafi 1 e 2.»
Art. 2
Il nuovo testo del primo trattino dell’articolo 2 paragrafo 1 numero 2 del regolamento sulle tasse2 è il seguente:
«– per una ricerca europea o una ricerca europea complementare effettuata per una domanda presentata a partire dal 1° luglio 2005 (articolo 78 paragrafo 2, regola 62, regola 64 paragrafo 1, regola 56a paragrafo 8, articolo 153 paragrafo 7, regola 164 paragrafi 1 e 2)»
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2022.
Le nuove regole 56 (2) e (3) e 135 (2) CBE come modificate dall’articolo 1 della presente decisione e la nuova regola 56a CBE introdotta dall’articolo 1 della presente decisione sono applicabili a tutte le domande presentate a partire da tale data.
Fatto a Monaco il 7 settembre 2021.
Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Josef Kratochvíl |
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo(RE CBE 2000)RS 0.232.142.21; RU 2007 6541