AS 2022 857
Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
sul commercio di prodotti agricoli
Decisione n. 1/2022 del Comitato misto per l’agricoltura
che modifica gli allegati 1 e 2 dell’Accordo
Adottata il 17 novembre 2022Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2023
Preambolo
Il Comitato misto per l’agricoltura,
visto l’Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli («Accordo»), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) L’Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
(2) Gli allegati 1 e 2 dell’Accordo elencano le concessioni tariffarie accordate rispettivamente dalla Confederazione Svizzera e dall’Unione europea («le Parti»).
(3) Le Parti hanno convenuto di modificare gli allegati 1 e 2 dell’Accordo a seguito dell’ultima revisione del sistema armonizzato e di un errore commesso in occasione dell’ultimo adeguamento dell’allegato 1 relativo alla concessione tariffaria per i prosciutti disossati. È stato deciso inoltre di integrare nell’allegato 1 dell’Accordo le concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera nel 1996 per gli alimenti per cani e gatti destinati alla vendita,
decide:
Art. 1
Gli allegati 1 e 2 dell’Accordo sono sostituiti dai rispettivi testi che figurano nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2022.
Per il Comitato misto per l’agricoltura Il presidente e capo della delegazione dell’Unione europea, Il capo della delegazione svizzera, Il segretario del Comitato, |
TraduzioneAccordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoliDecisione n. 1/2022 del Comitato misto per l’agricoltura che modifica gli allegati 1 e 2 dell’AccordoAdottata il 17 novembre 2022Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2023