AS 2022 868
AS 2022 868 (OACust)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 aprile 20181 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:
Art. 2 Campo di applicazione temporale
La presente ordinanza si applica:
a. alle strutture secondo il capitolo 2 che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 dicembre 2024;
b. ai progetti a carattere innovativo secondo il capitolo 3 avviati al più tardi il 31 dicembre 2024;
c. agli aumenti dei sussidi secondo il capitolo 4 che hanno effetto al più tardi il 31 dicembre 2024;
d. ai progetti secondo il capitolo 5, il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 31 dicembre 2024.
Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva
3 Per aumento significativo dell’offerta si intende:
Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva
3 Per aumento significativo dell’offerta si intende:
Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3
1 Fino al 28 febbraio 2023 possono essere presentate:
a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento tra il 1° e il 28 febbraio 2023;
b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano tra il 1° e il 28 febbraio 2023.
2 Fino al 30 dicembre 2024 possono essere presentate:
a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 dicembre 2024;
b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano al più tardi il 31 dicembre 2024.
Art. 41 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5
Fino al 30 dicembre 2024 possono essere presentate:
a. domande di aiuti finanziari per aumenti dei sussidi (capitolo 4) che hanno effetto al più tardi il 31 dicembre 2024;
b. domande di aiuti finanziari per progetti (capitolo 5) il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 31 dicembre 2024.
Art. 42 cpv. 4
4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2024.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2023.
16 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |