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AS 2022 868

AS 2022 868 (OACust)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 aprile 20181 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 2 Campo di applicazione temporale

La presente ordinanza si applica:

  • a. alle strutture secondo il capitolo 2 che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 dicembre 2024;

  • b. ai progetti a carattere innovativo secondo il capitolo 3 avviati al più tardi il 31 dicembre 2024;

  • c. agli aumenti dei sussidi secondo il capitolo 4 che hanno effetto al più tardi il 31 dicembre 2024;

  • d. ai progetti secondo il capitolo 5, il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 31 dicembre 2024.

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva

3 Per aumento significativo dell’offerta si intende:

Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva

3 Per aumento significativo dell’offerta si intende:

Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3

1 Fino al 28 febbraio 2023 possono essere presentate:

  • a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento tra il 1° e il 28 febbraio 2023;

  • b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano tra il 1° e il 28 febbraio 2023.

2 Fino al 30 dicembre 2024 possono essere presentate:

  • a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l’attività, aumentano l’offerta o avviano l’esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 dicembre 2024;

  • b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano al più tardi il 31 dicembre 2024.

Art. 41 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5

Fino al 30 dicembre 2024 possono essere presentate:

  • a. domande di aiuti finanziari per aumenti dei sussidi (capitolo 4) che hanno effetto al più tardi il 31 dicembre 2024;

  • b. domande di aiuti finanziari per progetti (capitolo 5) il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 31 dicembre 2024.

Art. 42 cpv. 4

4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2024.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2023.

16 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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