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AS 2022 9

AS 2022 9

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 14 gennaio 2022

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina 1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 ca- poverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;

Art. 5 Importazione da zone infette secondo il regolamento delegato (UE) In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni discipli- nate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6053 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta a fini di scambi intracomunitari secondo: a. il regolamento delegato (UE) 2020/6874; e b. gli atti normativi UE stabiliti nell’allegato numero 2.

1 RS 916.443.107 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2308, GU L 461 del 27.12.2021, pag. 40.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

2022-0102 RU 2022 9

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2022 9

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 20225.

14 gennaio 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

5 Pubblicazione urgente del 14 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2022 9

Allegato (art. 3)

Stati membri e zone interessati

1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento

di esecuzione (UE) 2021/605 Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, esecuzione (UE) del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della 2021/605 peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2308, GU L 461 del 27.12.2021, pag. 40

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette.

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Estonia Germania Grecia Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria

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Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Estonia Germania Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizione figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Italia Polonia Romania Slovacchia

2 Altre zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687

Gli Stati membri dell’UE nonché le zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6876 vigenti in aggiunta a quelli di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione del (UE) 2022/28 10 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, versione della GU L 6 dell’11.1.2022, pag. 11

Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono tali zone soggette a restrizioni: Italia

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

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3 Altre zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato

(UE) 2020/687 Gli Stati membri dell’UE nonché le zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6877 vigenti in aggiunta a quelli di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 della Commissione (UE) 2021/2021 del 18 novembre 2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania, versione della GU L 413 del 19.11.2021, pag. 34

Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono tali zone soggette a restrizioni: Germania

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

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