AS 2022 96
AS 2022 96
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)
Modifica del 16 febbraio 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 24fbis Esecuzione di analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 all’estero Solo i laboratori titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 LEp possono inca- ricare un laboratorio estero di eseguire analisi di biologia molecolare per il SARS- CoV-2. Restano soggetti all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 LEp.
Art. 26a cpv. 3, frase introduttiva 3 Per le analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato 6 numeri 1.1 e 1.4 eseguite dopo il risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare aggregata o nell’ambito dello studio di un focolaio su ordine di un medico nonché per le analisi secondo l’allegato 6 numeri 3.1.1 lettera a e 3.2.1 lettera a, i fornitori di prestazioni possono scegliere quale debitore della rimunerazione delle prestazioni:
Abrogati
II L’allegato 6 è modificato secondo la versione qui annessa.
1 RS 818.101.24
2022-0430 RU 2022 96
Ordinanza 3 COVID-19 RU 2022 96
III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV 1 Fatto salvo l’articolo 24fbis, la presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.002.
2 L’articolo 24fbis entra in vigore il 15 marzo 2022.
16 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 16 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza 3 COVID-19 RU 2022 96
Allegato 6
Prestazioni assunte e importi massimi per le analisi per il SARS-CoV-2
N. 1.1.1, frase introduttiva e lett. a 1.1.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 delle persone sintomatiche. Per le persone che sono asintoma- tiche assume le spese di queste analisi soltanto nei seguenti casi: a. Abrogata
N. 1.1.3 lett. a 1.1.3 Per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 assume al massimo
153.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
a. per il prelievo del campione: Prestazione Importo massimo
Colloquio con il paziente e prelievo del campione, 22.50 fr. compreso il materiale di protezione Sorveglianza del prelievo del campione da parte 15 fr. della persona da testare e attribuzione del campione alla persona Invio del risultato del test alla persona testata e alle 2.50 fr. autorità competenti secondo l’articolo 12 capo- verso 1 LEp e, in caso d’infezione accertata, richiesta del codice di attivazione generato dal sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (sistema TP), nonché emissione del certificato di test COVID-19 o di guarigione dalla COVID-19 Colloquio medico-paziente dettagliato per stabilire 22.50 fr. l’indicazione da parte del medico, se del caso
N. 1.4.1 1.4.1. La Confederazione assume le spese per le analisi immunologiche degli anti- geni SARS-CoV-2 e per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale.
Ordinanza 3 COVID-19 RU 2022 96
N. 1.4.4 lett. a
1.4.4 Per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e i test rapidi
SARS-CoV-2 per uso professionale assume al massimo 88.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti: a. per il prelievo del campione: Prestazione Importo massimo
Colloquio con il paziente e prelievo del campione, 22.50 fr. compreso il materiale di protezione Invio del risultato del test alla persona testata e alle 2.50 fr. autorità competenti secondo l’articolo 12 capoverso
1 LEp e, in caso d’infezione accertata, richiesta del
codice di attivazione generato dal sistema PT, non- ché emissione del certificato di test COVID-19 o di guarigione dalla COVID-19 Colloquio medico-paziente dettagliato per stabilire 22.50 fr. l’indicazione da parte del medico, se del caso
N. 1.7.1
1.7.1 La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare
aggregate per il SARS-CoV-2 per mezzo di campioni salivari per: a. la partecipazione individuale delle persone che sono asintomatiche; b. i test definiti dall’UFSP per la sorveglianza della diffusione del SARS- CoV-2.
N. 2.1.3
2.1.3 Per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale assume al massimo
30.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
Prestazione Importo massimo
Se il campione non è prelevato dalla persona testata 28 fr. stessa: per il prelievo del campione e l’esecuzione del test, compresi il materiale necessario per il test, il materiale di protezione e il tempo di lavoro, nonché per l’analisi e il disbrigo dell’incarico Se il campione è prelevato dalla persona testata stessa: 14 fr. per l’esecuzione del test, compresi il materiale necessario per il test, il materiale di protezione e il tempo di lavoro, nonché per l’analisi e il disbrigo dell’incarico Per l’emissione del certificato di test COVID-19 2.50 fr. o di guarigione dalla COVID-19
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N. 3.1.1 lett. b e c
3.1.1 La Confederazione assume le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso
professionale solo nei seguenti casi: b. per test mirati e ripetuti nelle aziende definite dai Cantoni come impor- tanti per la gestione di infrastrutture critiche se il servizio cantonale com- petente presenta una strategia all’UFSP o se i test sono coordinati mediante una piattaforma messa a disposizione dalla Confederazione; c. per i test definiti dall’UFSP per la sorveglianza della diffusione del SARS-CoV-2.
N. 3.1.4 3.1.4 Per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo il numero 3.1.1 assume al massimo 8.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti: Prestazione Importo massimo
Per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale, solo 6.00 fr. il materiale necessario per il test Per l’emissione del certificato di test COVID-19 o di gua- 2.50 fr. rigione dalla COVID-19
N. 3.2.1 lett. b e c 3.2.1 La Confederazione assume le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso pro- fessionale solo nei seguenti casi: b. per test mirati e ripetuti nelle aziende definite dai Cantoni come impor- tanti per la gestione di infrastrutture critiche se il servizio cantonale com- petente presenta una strategia all’UFSP o se i test sono coordinati mediante una piattaforma messa a disposizione dalla Confederazione; c. per i test definiti dall’UFSP per la sorveglianza della diffusione del SARS-CoV-2.
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Allegato (cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 29 aprile 20153 concernente i laboratori
di microbiologia
Art. 13 cpv. 1 1 L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici controlla periodicamente se il laborato- rio rispetta le disposizioni della presente ordinanza. Su segnalazione dell’autorità can- tonale competente, controlla il disbrigo del processo di dichiarazione di cui all’arti- colo 12 capoverso 2 LEp da parte del laboratorio.
Art. 15 lett. d L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici può revocare, sospendere o limitare l’au- torizzazione se: d. il controllo del rispetto degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 12 capoverso 2 LEp ha dato adito a ripetute contestazioni da parte dell’autorità cantonale competente.
2. Ordinanza del 4 giugno 20214 sui certificati COVID-19
1ter Non possono essere emessi certificati di test COVID-19 per analisi per il SARS- CoV-2 nei casi seguenti: a. per le persone che sono sintomatiche; b. per le persone che in una delle seguenti circostanze vivevano nella stessa eco- nomia domestica o hanno similmente avuto un contatto stretto e regolare con:
1. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o probabile
e sintomatico: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a cin- que giorni dopo,
2. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e asinto-
matico: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all’isola- mento della persona;
3 RS 818.101.32 4 RS 818.102.2
Ordinanza 3 COVID-19 RU 2022 96
c. nell’ambito dello studio e del controllo di un focolaio su ordine di un medico; d. per le persone informate dall’app SwissCovid di essere potenzialmente entrate in contatto stretto con una persona infettata dal SARS-CoV-2; e. dopo il risultato positivo di un test antigenico rapido SARS-CoV-2 per uso professionale o di un test autodiagnostico per il SARS-CoV-2.
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