AS 2023 114
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 6 marzo 2023
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina
1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:
a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;
II
L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore l’8 marzo 20233.
6 marzo 2023 | Ufficio federale della sicurezza alimentare Hans Wyss |
Allegato
(art. 3)
Stati membri e zone interessati
N. 1
1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
Gli Stati membri dell’UE e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
Regolamento | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/373, GU L 51 del 20.2.2023, pag. 40 |
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti:
Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II).
Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.
Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette.
Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:
Cechia
Estonia
Germania
Grecia
Italia
Lettonia
Lituania
Polonia
Slovacchia
Ungheria
Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:
Bulgaria
Cechia
Estonia
Germania
Grecia
Italia
Lettonia
Lituania
Polonia
Slovacchia
Ungheria
Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte III
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:
Bulgaria
Italia
Lettonia
Lituania
Polonia
Romania
Slovacchia