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AS 2023 114

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 6 marzo 2023

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina

1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:

  • a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore l’8 marzo 20233.

6 marzo 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato

(art. 3)

Stati membri e zone interessati

N. 1

1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

Gli Stati membri dell’UE e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Regolamento
di esecuzione (UE) 2021/605

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/373, GU L 51 del 20.2.2023, pag. 40

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti:

  • Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II).

  • Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.

  • Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette.

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

Cechia

Estonia

Germania

Grecia

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Slovacchia

Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

Bulgaria

Cechia

Estonia

Germania

Grecia

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Slovacchia

Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte III

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

Bulgaria

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Romania

Slovacchia

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