Preambolo
La Confederazione Svizzera, da una parte,
e
l’Unione europea, dall’altra,
in seguito denominate congiuntamente «Parti contraenti»,
desiderose di migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale;
considerando che le attuali relazioni fra le Parti contraenti, in particolare l’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, sono caratterizzate da una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità;
sottolineando il comune interesse delle Parti contraenti di garantire che la cooperazione di polizia tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea funzioni in modo efficace, rapido e compatibile con i principi fondamentali dei loro sistemi giuridici nazionali e nel rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;
consapevoli che la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, contiene già norme che consentono alle autorità di contrasto della Confederazione Svizzera e degli Stati membri dell’Unione europea di scambiarsi le informazioni e l’intelligence esistenti rapidamente ed efficacemente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale;
consapevoli che, per stimolare la cooperazione internazionale nel settore dell’applicazione della legge, è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace;
consapevoli che lo scopo è l’introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni e che per l’uso congiunto dei dati, tali procedure dovrebbero stabilire le responsabilità rispettive e prevedere adeguate garanzie dell’esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all’uso delle informazioni scambiate;
sottolineando che il presente Accordo contiene pertanto disposizioni basate sulle principali disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e del suo allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, e destinate a migliorare lo scambio di informazioni, consentendo alla Confederazione Svizzera e agli Stati membri dell’Unione europea di concedersi reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli;
sottolineando che, nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit) dovrebbe consentire allo Stato che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato che gestisce lo schedario dati personali specifici e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio;
considerando che tali disposizioni renderebbero notevolmente più rapide le attuali procedure che consentono alla Confederazione Svizzera e agli Stati membri dell’Unione europea di accertare se un altro Stato disponga delle informazioni di cui ha bisogno e, in caso affermativo, quale sia tale Stato;
considerando che il raffronto transfrontaliero dei dati aprirà una nuova dimensione nella lotta alla criminalità e che le informazioni ottenute raffrontando i dati offriranno nuovi approcci alle indagini e svolgeranno dunque un ruolo cruciale nell’assistenza alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie degli Stati;
considerando che le norme si basano sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati;
considerando che, nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni al fine di prevenire i reati e di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblici in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera;
consapevoli che, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (quali i pattugliamenti congiunti);
considerando che il sistema di riscontro positivo o negativo offre una struttura di raffronto dei profili anonimi, nella quale i dati personali supplementari sono scambiati solo dopo un riscontro positivo e la cui trasmissione e il cui ricevimento sono disciplinati dal diritto nazionale, comprese le norme relative all’assistenza giudiziaria e che in tal modo si garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, essendo inteso che la trasmissione di dati personali a un altro Stato richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente;
considerando che la Confederazione Svizzera dovrebbe sostenere le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall’applicazione del presente Accordo;
consapevoli che, poiché l’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è una tappa importante in direzione di uno scambio più sicuro ed efficace delle prove scientifiche, alcune disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio dovrebbero essere rispettate dalla Confederazione Svizzera;
considerando che, a norma del presente Accordo, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità della Confederazione Svizzera a fini di prevenzione, accertamento o indagine in materia di terrorismo e criminalità transfrontaliera dovrebbe rispettare un livello di protezione dei dati personali, a norma del diritto nazionale della Confederazione Svizzera, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
basandosi sulla fiducia reciproca tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici;
tenendo conto che, in base al trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri relativi per le impronte digitali e per i profili del DNA, i paesi condividono la stessa banca dati e gli stessi sistemi per lo scambio di informazioni, relativi rispettivamente ai profili del DNA e ai dati dattiloscopici;
riconoscendo che le disposizioni delle convenzioni bilaterali e multilaterali rimangono applicabili per tutte le questioni non contemplate dal presente Accordo,
hanno deciso di concludere il presente Accordo:
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Per la Confederazione Svizzera: Urs Bucher Per l’Unione Europea: Luminita Teodora Obodescu Laurent Muschel Dichiarazione delle Parti contraenti al momento della firma dell’AccordoLa Confederazione Svizzera e l’Unione europea, Parti contraenti dell’Accordo ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («Accordo»), dichiarano che:Per effettuare gli scambi di dati relativi al profilo DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli è necessario che la Confederazione Svizzera stabilisca con ogni Stato membro connessioni bilaterali per ciascuna di queste categorie.Per rendere questo compito più agevole, la Confederazione Svizzera è destinataria di qualsiasi documento disponibile, software specifico ed elenco di contatti utili.La Confederazione Svizzera può fruire di un partenariato informale con gli Stati membri che hanno già realizzato simili scambi al fine di condividere le esperienze acquisite e beneficiare in tal modo di un’assistenza pratica e tecnica. Le modalità di tali partenariati sono concordate direttamente tra gli Stati interessati.Gli esperti svizzeri possono in qualsiasi momento far capo alla presidenza del Consiglio, alla Commissione europea o a esperti riconosciuti nei settori riguardo ai quali desiderano ottenere informazioni, chiarimenti o assistenza di altro tipo. Del pari, nella misura in cui si tratti di elaborare proposte o comunicazioni in collegamento con gli Stati membri, la Commissione può allo stesso modo contattare la Confederazione Svizzera.Gli esperti svizzeri possono essere invitati a partecipare a riunioni nel cui ambito gli esperti degli Stati membri discutono gli aspetti tecnici direttamente connessi con l’applicazione e lo sviluppo delle succitate decisioni del Consiglio.